CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha tra l'altro respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in ragione dei precedenti e delle pendenze risultanti a suo carico, delle negative informazioni trasmesse dai competenti organi di polizia (dalle quali egli risulta inserito nel clan mafioso operante in [OSCURATO:PERSONA]) e del mancato inizio di un serio processo di revisione critica rispetto alle pregresse scelte devianti, di talché è stata evidenziata la necessità della prosecuzione dell'osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione; Rilevato pertanto che il ricorrente, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue richieste; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giu