CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte n. 42238/2021, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Salerno che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con il versamento di una cauzione e aveva, inoltre, disposto la confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del terzo [OSCURATO:PERSONA] di immobili e di veicoli. L'annullamento era stato pronunciato perché la Corte d'appello aveva operato "a sorpresa" una diversa qualificazione del proposto, inquadrandolo nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 159 del 2011 anziché in quella, indicata nella proposta del Questore e recepita dal Tribunale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011. Secondo la Corte territoriale, al momento dell'applicazione della misura di prevenzione [OSCURATO:PERSONA] era collocabile nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 159 del 2011, trattandosi di soggetto dedito ai delitti relativi a stupefacenti e armi e inserito, tenuto conto dei notevoli quantitativi detenuti, nel circuito malavitoso destinato al sistematico reperimento ed accumulo di ingenti ricchezze. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di oltre 7 chilogrammi di cocaina e di 18 chilogrammi di hashish, del materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente, di una ingente somma in contanti nonché di armi con matricola abrasa e munizioni e di un rilevatore di microspie, ciò dimostrando che egli, già da tempo, aveva conseguito una sua specifica collocazione nell'ambito di una organizzazione operante nel settore del narcotraffico con elevati profitti, mettendo in essere in maniera non episodica condotte generatrici di un'elevata pericolosità sociale. I reati accertati nelle tre perquisizioni del 2018 costituivano la proiezione e la progressione di una pericolosità sociale che affondava le sue radici negli anni precedenti. La pericolosità sociale doveva, pertanto, essere retrodatata agli anni 2016 - 2017: nonostante i modesti redditi leciti degli anni precedenti, in quell'epoca il proposto disponeva di ingiustificate risorse finanziarie tali da permettergli l'acquisto degli immobili a nome proprio nonché dei veicoli, intestati fittiziamente ad [OSCURATO:PERSONA]. Dovevano ritenersi provenire da redditi illeciti, quindi, le provviste per 89.000 euro pervenute su un conto corrente nel settembre e novembre 2017 così come la somma di euro 49.000 giacente su altro conto corrente al 31/12/2016. Sussistevano, quindi, i presupposti per la disposta confisca.In un colloquio intercettato con il fratello, [OSCURATO:PERSONA] dimostrava inequivocabilmente che il denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile aveva matrice delittuosa: egli, infatti, manifestava il timore che l'Autorità giudiziaria compisse accertamenti sulla provenienza del denaro. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per violazione dell'iniziativa di prevenzione. La Questura di Salerno aveva chiesto l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011, categoria ritenuta dal Tribunale di Salerno. La decisione della Corte di appello di Salerno, discostandosi dalla richiesta della Questura, aveva violato il principio di riserva esclusiva del potere di proporre la misura di prevenzione, per di più senza alcuna impugnazione da parte del pubblico ministero. Il ricorrente nega che si sia trattato esclusivamente di una diversa qualificazione giuridica da parte del giudice di appello: il giudice, in realtà, aveva ritenuto insussistente il fatto oggetto della richiesta e, al contrario, sussistente un fatto diverso, ancorato a differenti condizioni di legge. Era stato violato anche il divieto di reformatio in peius, poiché la Corte, in presenza dell'appello del solo interessato, aveva aggravato la valutazione di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 159 del 2011 per assenza della pericolosità sociale per l'applicazione della misura personale e patrimoniale. L'accertamento della pericolosità non era stato condotto sulla base di elementi di fatto; inoltre, la difesa aveva offerto la prova dell'esistenza, già dal 2016, della provvista sui conti correnti di [OSCURATO:PERSONA]. La retrodatazione della pericolosità sociale agli anni 2016 e 2017 non era fondata su elementi di fatto, ma su deduzioni. Non vi era alcuna traccia dell'organizzazione criminale di cui il decreto faceva riferimento, né a [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata la frequentazione di persone vicine ad organizzazioni criminali. I precedenti penali per furto risalivano agli anni 1999 - 2000. L'affermazione secondo cui la pericolosità, e quindi la commissione di altri delitti, risaliva al 2016 violava la legge. Inoltre, l'allegazione difensiva dimostrava che i beni erano stati acquistati con denaro già in precedenza disponibile e smentiva che gli acquisti fossero stati effettuati in correlazione temporale con l'attività illecita. Anche l'affermazione secondo cui la disponibilità della riserva di euro 130.000 utilizzata per l'acquisto dei beni immobili fosse stata alimentata con i proventi dell'attività illecita era fatta in violazione di legge. In effetti, con riferimento ai proventi percepiti prima dell'entrata in vigore della legge 161 del 2017, non sussisteva il divieto di dichiarare che il denaro utilizzato sia provento o reimpiego di evasione fiscale: quindi, tale giustificazione avrebbe potuto essere addotta dal ricorrente; non lo era stata perché l'accertamento della pericolosità cui il ricorrente si era opposto era limitato all'anno 2018. La retrodatazione della pericolosità, pertanto, aveva determinato un difetto di contraddittorio, una violazione del diritto di difesa e un'assenza di motivazione del provvedimento, che non si confrontava con l'ipotesi che la somma fosse provento di evasione fiscale. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione del divieto di reformatio in peíus e della preclusione processuale di cui all'art. 597 cod. proc. pen. La retrodatazione della pericolosità agli anni 2016 - 2017 violava il divieto della reformatio in peius nonché la preclusione derivante dalla circostanza che né la Procura della Repubblica né [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato la decorrenza della pericolosità a partire dal 2018: si era, pertanto, formato un giudicato parziale. La Corte territoriale aveva giudicato su un punto del decreto del Giudice di primo grado non devoluto. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 24 d. Igs. 159 del 2011 per difetto di accertamento della derivazione dei beni confiscati da attività illecite o di reimpiego. Nel fare riferimento all'intercettazione telefonica, la Corte aveva utilizzato un indizio, mentre la legge richiede la prova piena. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 1, 2 e 24 d. Igs. 159 del 2011 per insussistenza dei requisiti di legge per la confisca, nonché assenza e illogicità della motivazione. Nonostante avesse inquadrato [OSCURATO:PERSONA] nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c)d. Igs. 159 del 2011, la Corte aveva giustificato la confisca con argomenti che attenevano alla diversa categoria ritenuta dal Tribunale. Sussisteva, quindi, un disallineamento tra la fattispecie tipica, in forza della quale viene giustificata la pericolosità del ricorrente, e gli argomenti spesi per giustificare la misura di prevenzione patrimoniale. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già osservato dalla sentenza di annullamento con rinvio, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, nel procedimento di prevenzione l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta a ogni giudice procedente (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271220). Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 5 d. Igs. 159 del 2011 per avere il Questore di Salerno prima e il Procuratore della Repubblica poi proposto e c»ps:to la misura di prevenzione sul presupposto dell'appartenenza di Za439-4-i-alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011: la valutazione che il giudice deve operare nel contraddittorio delle parti, in ordine alla concreta pericolosità del proposto, è autonoma dal contenuto della proposta da parte di uno dei soggetti legittimati; tale proposta è essenziale per l'avvio del procedimento - cosicché la sua mancanza determinerebbe l'illegittimità del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione - ma non vincola il giudice che, appunto, mantiene lo spazio tipico di qualificazione giuridica della fattispecie (cfr. Sez. 1, n. 45417 del 14/10/2015, Arziliero, Rv. 265102); è certamente esatto che in materia di prevenzione vige il divieto dell'iniziativa di ufficio del giudice, ma è parimenti vero che tale divieto riguarda il solo potere di impulso, con la conseguenza che, una volta che il procedimento di prevenzione è stato promosso da un soggetto legittimato, tanto la qualificazione giuridica della domanda quanto la misura di prevenzione applicata — sulla base di un'autonoma valutazione della pericolosità sociale del prevenuto — rientrano nelle prerogative esclusive dell'autorità giudiziaria. 2. Nel secondo motivo di ricorso viene evocato anche il vizio di carenza ed illogicità della motivazione che, peraltro, non può essere dedotto in questa sede, atteso che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Tuttavia, il ricorrente individua la violazione, da parte della Corte territoriale, dell'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 159 del 2011: la decisione non sarebbe stata adottata "sulla base di elementi di fatto", come espressamente previsto dalla norma. Si tratta di deduzione infondata: il decreto si fonda sugli elementi di fatto costituiti dai rip t uestri operati nel corso dell'anno 2018 e dalla conversazione tr i e il fratello relativa alla provenienza del denaro usato per l'acquisto dell'immo bile; ne deduce la commissione, negli anni immediatamente pr t' ella medesima attività illecita alla luce dell'importo delle somme di cui mpctti aveva la disponibilità e del quantitativo di droga detenuta, sicuro segno di un'attività di commercio niente affatto occasionale. Si può, ui itenere logica la valutazione della Corte territoriale di una "dedizione" di 2a-Rapet-t-i al commercio di stupefacenti e al possesso delle armi fin dagli anni precedenti. Si deve ricordare, in effetti, che questa Corte ha collegato la "dedizione" indicata dalla norma alla non occasionalità della commissione di fatti criminosi (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842 - 01; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682 - 01). Si deve ricordare che la norma in esame richiede un requisito ulteriore rispetto alla consumazione dei reati, costituito dall'essere il soggetto "dedito" alla commissione non di un qualunque reato, quanto piuttosto di reati "che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica". Ne consegue che, secondo il significato proprio delle parole che compongono il relativo enunciato normativo, il soggetto, in quanto dedito alla commissione di reati, deve essere solito, con frequenza o assiduità, violare la legge penale, non essendo sufficiente la realizzazione di sporadiche — o comunque distanziate nel tempo — condotte di inosservanza della legge penale. Violazioni che, in ogni caso, debbono essere connotate o dalla particolare qualità soggettiva delle persone offese, o dallo specifico bene giuridico vulnerato. Ebbene lks .surata valenza economica delle violazioni accertate nei confronti di i - ben riassunta nella requisitoria del Procuratore generale - rende del tutto consequenziale l'affermazione che chi viene colto a trafficare stupefacenti per quantità del valore di svariate centinaia di migliaia, se non di milioni di euro, con armi e grande quantità di contanti, in un contesto comunque articolato in più momenti, sia soggetto che, nel contesto descritto, è dedito, in modo radicato e quindi temporalmente più ampio, alla ripetuta commissione di fatti che mettono in crisi la sanità e la sicurezza pubblica. 3. Risulta, invece, generica la censura concernente la possibilità di giustificare le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile con i frutti dell'evasione fiscale: in effetti, il decreto è fondato anche sull'intercettazione telefonica tra il ricorrente e il fratello, da cui si deduce una provenienza illecita delle somme. Lo stesso ricorrente conferma di non avere affatto giustificato la disponibilità delle somme sulla base di una precedente evasione fiscale: quindi non può imputare alla Corte territoriale di non avere valutato questa possibilità. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di legittimità, pur confermando che il divieto della reformatio in peius previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di impugnazione opera anche nel procedimento di prevenzione, ha precisato che lo stesso risulta violato soltanto nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di applicazione alla medesima misura di modalità di esecuzione più stringenti, dovendosi, invece, escludere l'operatività del principio allorché il contenuto precettivo sia identico a quello di primo grado ed il giudice di appello si limiti ad una valutazione più sfavorevole di elementi di fatto non direttamente incidenti sul contenuto finale della decisione (Sez. 6, n. 21964 del 12/05/2016, Giacchetti, Rv. 267068; Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021, Gaeta, Rv. 281447). Erroneamente, invece, il ricorrente evoca la formazione di un giudicato parziale sulla decorrenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2018: non si trattava, infatti, di punto della decisione che il pubblico ministero avrebbe potuto impugnare con l'appello, essendo stato integralmente accolta la richiesta avanzata al tribunale. 5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto ritiene provato che le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile e dei veicoli siagefrutto dell'attività illecita di commercio di sostanze stupefacenti, sulla base della logica retrodatazione di tale attività al 2016 e del contenuto della conversazione intercettata di cui si è già fatto cenno. 6. L'ultimo motivo di ricorso è generico. Il "disallineamento" tra la categoria di soggetti socialmente pericolosi ritenuta dalla Corte e gli argomenti usati per confermare la confisca non sussiste: per disporre la confisca occorre, pur sempre, la prova che i beni sono stati acquistati con il reimpiego dei frutti dell'attività illecita; prova che la Corte ritiene raggiunta, anche sulla base della notoria redditività di tale attività illecita. P.Q.M. Rigetta il ri