CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 31420/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2887-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2021 [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio 1710 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 725/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/08/2018 R.G.N. 216/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 2887/19 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3860\16, il Tribunale di Catania condannava la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], della somma di €.3.494,57 a titolo di TFR, oltre accessori di legge. Rigettava invece le ulteriori domande, volte ad ottenere la condanna della medesima società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal presunto maggior orario di lavoro effettuato, nonché la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato in data 5.4.07, con applicazione della tutela reale o in subordine di quella obbligatoria. Compensava integralmente tra le parti le spese processuali. Riteneva il Tribunale che: a) gli ipotetici crediti retributivi sorti in data antecedente al 9.12.04 erano prescritti, essendo decorso il termine quinquennale prima della notifica del ricorso introduttivo; b) la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive, per il periodo non coperto da prescrizione, era priva di supporto probatorio, non essendo stata fornita la prova dell'ipotetico maggior orario di lavoro; c) il licenziamento irrogato era legittimo, stante la gravità dell'episodio che ne aveva costituito il fondamento, rispetto al quale non assumeva alcuna efficacia scriminante lo stato di agitazione in cui eventualmente versava la ricorrente, in assenza di prova del fondamento delle pretese retributive, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti disciplinari riconducibili ad episodi di insubordinazione. Riteneva, infine, che non vi fosse prova degli asseriti comportamenti vessatori perpetrati in danno della ricorrente, né della circostanza che l'esposizione debitoria lamentata dalla ricorrente, fosse dovuta al mancato pagamento delle sue spettanze. Con ricorso depositato il 31.3.17, la Gangi proponeva appello, insistendo per l'accoglimento integrale delle domande avanzate in primo grado. Resisteva la società. Con sentenza depositata il I2i 18, la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Gangi, affidato a quattro motivi; resiste la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RG 2887/19 [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo la Gangi denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2699, 2700 c.c., 116 e 410 c.p.c. (con riferimento all'inidoneità della notificazione 10.4.08 al datore di lavoro dell'istanza di conciliazione ad interrompere la prescrizione). Lamenta in particolare che dal verbale di mancata conciliazione del 22.5.08 doveva evincersi l'avvenuta notifica dell'istanza. Il motivo, anche a voler prescindere dalla mancata produzione della documentazione inerente la procedura conciliativa invocata, è infondato avendo la Corte catanese accertato l'assenza di prova circa la spedizione e ricezione della lettera di convocazione dinanzi alla commissione di conciliazione, essendo andata peraltro deserta la relativa riunione, ex art.410, co.5, c.p.c., cui non può supplire la mera menzione di tale adempimento da parte del presidente della commissione (Cass. n.12516\14). Cfr. altresì Cass. n.29419\19, secondo cui 'La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, qualora essa contenga la chiara esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici'. 2) Con secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. (con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in merito all'orario di lavoro). Lamenta che, pur essendo pacifica nella specie l'esistenza di un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali (come da c.c.n.l. di categoria), la sentenza impugnata non accolse quanto richiesto a tale titolo, sulla RG 2887/19 base di quanto dichiarato dal legale rappresentante della società (secondo cui la Gangi non rispettava assolutamente tale orario). Il motivo è infondato in quanto la violazione dell'art. 2697 c.c. può aversi solo quando il giudice ponga a carico della parte non tenutavi l'onere di provare determinate circostanze. Nella specie è evidente che tale onere gravava sulla Gangi e che, secondo la valutazione fattuale del giudice di merito, tale onere non era stato da essa assolto, essendo emerso non solo il mancato rispetto dell'orario di lavoro pattuito, ma altresì numerose assenze (anche ingiustificate) della Gangi. 3) Con terzo motivo denuncia, ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 244 c.p.c. (in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta dalla lavoratrice sull'orario di lavoro osservato). Il motivo è inammissibile posto che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire "ex actis" alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. 23 aprile 2010 n. 9748). In ordine alle dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., deve rimarcarsi che nella censura non è contenuta alcuna considerazione al riguardo. 4) Col quarto motivo la Gangi denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c., 5 L. n.604\66, e 76, lett. m), del c.c.n.l. industrie tessili, lamentando che la Colte di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente una giusta causa di licenziamento, non essendo stati mai specificati gli atti di insubordinazione attribuiti alla lavoratrice; avrebbe inoltre errato nell'apprezzare la gravità dell'inadempimento ascritto alla dipendente. Il motivo è infondato, posto che ex art.76 lett. m) c.c.n.l. costituisce gusta causa di licenziamento "l'insubordinazione nei confronti dell'impresa o suoi delegati, quando non vi sono ragioni largamente RG 2887/19 attenuanti o quando l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica". La sentenza impugnata ha accertato i fatti addebitati (urla ed invettive contro i titolari dell'azienda, nei loro uffici e nei corridoi) erano incontestati e che la dedotta ‘scriminante' dello stato di esasperazione (in tesi causato da ritardi nel pagamento dello stipendio e nel mancato pagamento di tutte le ore lavorate) in realtà si riduceva ad un ritardo nel pagamento dello stipendio di dicembre 2006 con relativa tredicesima, e del mese di febbraio eche. nciò non poteva costituire 'ragione largamente attenuante' o una scarsa gravità dei fatti, tenendo inoltre conto dei numerosi precedenti disciplinari della Gangi. Trattasi di una valutazione dei fatti rime' ssa al prudente apprezzamento del giudice del merittr (art. 116 c.p.c.) non sindacabile in cassazione se non in caso di illogicità dello stesso, ipotesi non sussistente nella specie (cfr. da ultimo Cass. sez.un. q.20867\20). Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nell'ad