CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 47039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 18 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza in data 15 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Agrigento, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9). 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Osserva che mancavano i servizi di ocp e contesta l'interpretazione delle intercettazioni. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari, in particolare lamenta l'omessa motivazione sul pericolo concreto e attuale di reiterazione del crimine. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame ha dimostrato sulla base delle intercettazioni il pieno coinvolgimento del Pirrera nello spaccio di hashish (capo 9), perché vi era un continuo scambio di denaro e stupefacente Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. Il ricorrente non ha contestato l'interpretazione delle conversazioni, che, peraltro, è questione di fatto il cui esame è precluso al giudice di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Quante alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha desunto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del crimine dall'esame del fatto nel suo complesso, in particolare dall'attitudine dimostrata di trattare direttamente il prezzo nonché dalla possibilità di ricevere merce a credito, tutte circostanze indicative dell'inserimento dell'indagato in un contesto criminale dedito in modo professionale al traffico di stupefacenti. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il requisito dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01). Il ricorrente non si è confrontato con tale principio di diritto e si è limitato a una censura di mero stile. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 12 aprile 2023 Il