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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20024/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], natio a Terracina il 29 giugno 1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha dato conferma alla misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in danno di [OSCURATO:PERSONA]; ciò tuttavia confermando il giudizio di gravità indiziaria limitatamente al falso di cui all'ad 479 cod. pen e alla tentata truffa ex art 640 bis cod. pen di cui ai capi 6 e 7 della rubrica, per averne invece escluso il portato in relazione all'ipotesi di reato di cui all'ari 353 bis cod. pen., contestata al capo 8. 2.In particolare, secondo l'impostazione accusatoria validata dai giudico della cautela, il ricorrente, all'epoca assessore del Comune di Terracina e presidente della S.S.D.

Hermada, concessionaria del campo comunale Vittoria di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe sollecitato (capo 6) [OSCURATO:PERSONA] a redigere una perizia asseverata in seno alla quale risulterebbe attestato, contrariamente al vero, che in occasione del tornado che ebbe a colpire la zona di Terracina il 29 ottobre del 2018, una tromba d'aria avrebbe piegato la struttura metallica della tribuna del citato campo sportivo cagionando danni che avrebbero determinato la necessità nuovi lavori per l'importo di poco superiore ad euro

117.000. Quindi (capo 7) avvalendosi della detta perizia asseverata, avrebbe indotto in errore il Sindaco di Terracina che, confidando nella veridicità di quanto in tale atto falsamente attestato, aveva presentato, per conto della citata amministrazione comunale, la richiesta di riconoscimento di un contributo, causalmente correlato ai citati eventi metereologici, finalizzato a coprire la detta spesa da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile per la Regione Lazio.

Da qui gli atti idonei e diretti in modo univoco a lucrare l'ingiusto profitto corrispondente al finanziamento indebitamente richiesto. 3.Interpone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato e lamenta : - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della (tentata) truffa di cui al capo 7) della rubrica, avendo il Tribunale per un verso messo in luce aspetti inconferenti al fine (la rinunzia operata dal ricorrente ad analoga richiesta in origine veicolata nella sua qualità di presidente della SSD Hermada che avrebbe consentito l'erogazione di un medesimo contributo ma nella minor misura del 50% dell'intero pienamente consentita dalla normativa di riferimento) e, per altro verso, trascurato il portato delle allegazioni difensive, mancando anche di precisare in cosa si sarebbero concretati nella specie gli artifizi e raggiri a fronte di condotte all'evidenza inidonee a rassegnare siffatti profili costituitivi (che anche in relazione al falso di cui al capo 6 presuppongono una attività ulteriore funzionale al relativo inganno); - vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria riferita al falso ex art. 479 cod. pen descritto al capo 6), avendo il Tribunale omesso di dare il giusto rilievo al tenore della consulenza di parte allegata agli atti e alle indagini difensive prodotte che, contrastando l'asserita falsità dei dati asseverati dalla perizia del Percoco, smentivano apertamente il rilievo indiziario assegnato alla consulenza disposta dal Pubblico Ministero, svolta a due anni di distanza dal citato evento meteorologico del 28 ottobre 2018; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rischio di reiterazione delle condotte, ritenuto concreto e attuale facendo esclusivamente riferimento alla gravità del fatto per cui si procede a fronte della mera occasionalità delle ragioni causali della condotta illecita e senza dare il giusto peso sia alle dimissioni da assessore rese dall'indagato, destinate ad influire in modo dirimente sul requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, sia alla incensuratezza del Marcuzzi; - violazione dell'art 275 cod. proc. pen. in relazione alla adeguatezza della misura adottata dovendosi ritenere la misura degli arresti eccessivamente gravosa in ragione della fragilità dell'ipotesi accusatoria, della età del prevenuto, dell'allontanamento dal contesto in cui sono maturate le condotte; - violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per aver utilizzato intercettazioni disposte in altro procedimento a sostegno delle incolpazioni mosse ai sensi dell'art. 479 e della tentata truffa ex art 640 bis cod. pen., in quanto tali estranee ai limiti di ammissibilità di cui all'ad 266 cod. proc. pen. 4.Con memoria pervenuta il 29 marzo 2022 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura Generale, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente alle sole censure esposte in direzione della motivazione spesa per sostenere la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, lettera c), cod. proc. pen.

Si impone in coerenza l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale competente per colmare il vizio riscontrato.

2. Sono invece infondate, se non inammissibili, le doglianze prospettate in direzione della ritenuta gravità indiziaria quanto ai titoli di reato (capi 6 e 7) residuati a sostegno della misura in esito al giudizio di riesame.

3. Prendendo le mosse dall'ultimo rilievo articolato con l'impugnazione, se ne rileva la inammissibilità per più, concorrenti, ragioni.

Prescindendo da ogni considerazione sulla fondatezza della contestazione (considerati i limiti edittali dettati per il reato di cui al capo 6 della rubrica, destinati a privare di rilievo la censura), la doglianza è affetta da evidente genericità, replicando profili di inadeguatezza già rimarcati dal Tribunale allorquando ebbe a scrutinare l'analoga censura spesa con il riesame.

Nel provvedimento impugnato, infatti, si dà atto che le intercettazioni evocate a supporto della ritenuta gravità indiziaria sono essenzialmente quelle disposte nel procedimento che occupa, con conseguente eccentricità del riferimento al disposto di cui all'ad 270 cod. proc. pen. Ed il ricorso, non diversamente dal gravame di merito, a fronte di tale tranciante e assorbente considerazione, trascura di precisare quali siano le captazioni interessate dalla censura nonché di argomentare sulla rilevanza che le stesse avrebbero assunto rispetto alla valutazione contrastata, comunque fondata su un più ampio compendio indiziario.4.

E' inammissibile il motivo riferito alla ritenuta gravità indiziaria relativa al concorso del ricorrente nel falso ex art 479 cod. pen., descritto capo 6) della rubrica.

Il ricorso riproduce pedissequamente critiche già prospettate con il riesame, puntualmente affrontate e superate dal provvedimento impugnato avuto riguardo allo scrutinio delle emergenze indiziarie, anche di quelle acquisite su sollecitazione difensiva; ancora, sollecita una indebita ricostruzione della situazione in fatto sottesa al giudizio in contestazione, estranea ai parametri di verifica rimessi alla Corte; infine, è aspecifico rispetto allo snodo essenziale della motivazione resa dalla decisione gravata (ci si riferisce ai capoversi 3 e 4 di pagina 6, laddove viene fatto puntuale riferimento alla relazione annuale della SSD Hermada che, pochi mesi dopo il tornado, nulla evidenziava sul punto nonchè al portato effettivo del danno riscontrato dalla consulenza del Pubblico ministero).

5. Sono infondate le censure rivolte alla contrastata gravità indiziaria relativa al fatto di cui al capo 7).

A differenza di quanto ritenuto dalla difesa, il riferimento alla rinunzia relativa alla richiesta di finanziamento originariamente veicolata dal ricorrente quale soggetto privato (perché legale rappresentante della società sportiva concessionaria della struttura), messo in luce dal provvedimento impugnato, assume un portato fattuale rilevante ai fini della coerente e compiuta ricostruzione della vicenda in contestazione con riguardo proprio al diretto coinvolgimento del Marcuzzi.

Come coerentemente si ricava dalla lettura della decisione gravata, infatti, la condotta oggetto della regiudicanda, infatti, altro non rappresenta che una sorta di sostanziale prosecuzione dell'iniziativa originariamente intrapresa sempre il forza del dato falsificato offerto dalla non veridica asseverazione resa dal Percoco; iniziativa che vedeva quale protagonista diretto (per conto della concessionaria della struttura) e non più mediato il Marcuzzi, istigatore, per quanto detto, della relativa perizia diretta a sfalsare il presupposto della erogazione indebitamente chiesta.

E tanto trova conferma anche nella reiterata utilizzazione della detta perizia, questa volta a supporto della richiesta veicolata dal Comune, come inequivocabilmente attestato dalla intercettazione riportata alla pagina 7 del provvedimento impugnato.

In questa cornice, gli artifizi e raggiri utili a disvelare i profili costitutivi del reato contestato si sostanziano, avuto riguardo al perimetro della odierna verifica cautelare, nella duplice iniziativa ingannevole supportata dalla falsa asseverazione.

Iniziativa rivolta nei confronti del Comune, portando l'amministrazione a perorare l'istanza di erogazione del contributo anche grazie al precedente esito positivo della richiesta in origine veicolata dal Marcuzzi nella qualità di rappresentante della SSD Hermada (esito garantito, seppur in misura ridotta in ragione della provenienza soggettiva della richiesta, proprio in forza del dato garantito dalla perizia asseverata resa dal Percoco); in seconda battuta diretta ad attingere la Regione perché, sempre grazie alla detta perizia, è stato possibile ribadire la medesima istanza, comunque sfalsata nei suoi presupposti costitutivi, stavolta sollecitata dall'ente proprietario del bene da finanziare, indotto in errore dal Marcuzzi, ottenendo non più il 50% del rimborso richiesto ( come assentito in relazione alla richiesta formulata dalla società privata) bensì l'intera copertura della spesa da affrontare.

Da qui l'infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa.

5. Ad una soluzione diversa si perviene guardando alle censure prospettate in relazione alle esigenze da cautelare.

5.1. In prima battuta, va evidenziato che il provvedimento impugnato fa riposare l'intervento cautelare in contestazione non solo sul rischio di reiterazione di condotte analoghe ma anche su un ritenuto possibile inquinamento probatorio.

Il ricorrente contrasta solo il primo profilo mentre nulla deduce sull'altra ragione di cautela.

Tanto non inficia, tuttavia, l'interesse ad impugnare, che ciò malgrado si mantiene integro perché l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al rischio di recidiva finirebbe anche per rifluire sul portato dell'altra esigenza riscontrata, che, venuto meno il concorso con la ragione cautelare immediatamente contrastata, non potrebbe più ritenersi svincolata dai limiti temporali altrimenti imposti dal combinato disposto di cui agli artt. 292, comma 2, lettera d) e 301, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678). 5.2.Sul piano della concretezza e della attualità del rischio di recidiva il Tribunale evidenzia che il ricorrente avrebbe dimostrato una " allarmante e inequivocabile propensione allo sfruttamento del ruolo pubblico per fini di vantaggio personale"; e nega rilievo alla sua incensuratezza perché gravato da carichi pendenti specifici per corruzione e rivelazione ex art, 326 cod. pen.

Al contempo, evidenzia che le dimissioni da assessore sarebbero solo preannunziate ma non confermate; e che allo stato risultano solo revocati l'incarico da vicesindaco e le deleghe interne, aspetti comunque indifferenti perchè i fatti ascritti sono stati commessi da "privato" grazie al "peso" maturato in ambito comunale.

5.2.1. Un siffatto argomentare, alla luce delle doglianze prospettate dalla difesa del ricorrente, non può ritenersi appagante, perché apodittico in più punti.In disparte l'assoluta genericità del riferimento alle altre pendenze, destinate a contribuire al giudizio sulla personalità criminale del Marcuzzi a dispetto della sua incensuratezza, va evidenziato che il rischio di recidiva risulta ricostruito facendo essenzialmente leva sulla sua propensione del ricorrente a piegare a fini personali il ruolo pubblico rivestito.

Anche a voler muovere da questo assunto, è di tutta evidenza che, in questa cornice, assume toni estremamente generici, se non apertamente contraddittori, l'affermazione in forza della quale l'avvenuta dismissione della carica di vicesindaco, con le deleghe ad esso correlate, non farebbe gioco nella specie, avendo agito il ricorrente quale soggetto "privato".

Delle due, l'una: o il pericolo di reiterazione risulta costruito, come sembra dedursi dal tenore della motivazione, facendo affidamento sul ruolo di matrice pubblica rivestito dall'indagato in una ottica prospettica di possibile futuro asservimento dello stesso rispetto ad ulteriori iniziative illecite, ed allora l'affermazione, peraltro non immediatamente correlata alla natura e alle connotazioni in fatto dei reati contestati, spicca per la sua intrinseca contraddittorietà, occorrendo anche meglio dettagliare la potenziale incidenza assunta dalle dimissioni dal ruolo di assessore, se effettivamente rese; o si ritiene che il ruolo pubblico rivestito dal Marcuzzi, piuttosto che costituire una ragione fondante del giudizio prospettico da rendere, sia stato invece il canale che nella specie ha agevolato la realizzazione degli illeciti contestati, ed allora il rischio di reiterazione va diversamente modulato e più compiutamente argomentato, mettendo in evidenza se tale ruolo perdura ancora e, laddove non più attuale, in che termini il ricorrente possa ritenersi in grado di recuperare da tali pregressi incarichi spunti utili ad una reiterazione di analoghe condotte criminali, dando così concretezza al generico riferimento ai "contatti con gli altri soggetti dell'amministrazione medesima", apoditticamente valorizzati nel rimarcare il rischio di altri, non meglio definiti, "ulteriori illeciti".

5.3. Il vizio di motivazione riscontrato sulla attuale e concreta sussistenza del rischio di recidivanza assorbe le ulteriori censure prospettate in relazione alla adeguatezza della misura, logicamente posposte al giudizio da rinnovare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], natio a Terracina il 29 giugno 1972 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha dato conferma alla misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in danno di [OSCURATO:PERSONA]; ciò tuttavia confermando il giudizio di gravità indiziaria limitatamente al falso di cui all'ad 479 cod. pen e alla tentata truffa ex art 640 bis cod. pen di cui ai capi 6 e 7 della rubrica, per averne invece escluso il portato in relazione all'ipotesi di reato di cui all'ari 353 bis cod. pen., contestata al capo 8. 2.In particolare, secondo l'impostazione accusatoria validata dai giudico della cautela, il ricorrente, all'epoca assessore del Comune di Terracina e presidente della S.S.D. Hermada, concessionaria del campo comunale Vittoria di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe sollecitato (capo 6) [OSCURATO:PERSONA] a redigere una perizia asseverata in seno alla quale risulterebbe attestato, contrariamente al vero, che in occasione del tornado che ebbe a colpire la zona di Terracina il 29 ottobre del 2018, una tromba d'aria avrebbe piegato la struttura metallica della tribuna del citato campo sportivo cagionando danni che avrebbero determinato la necessità nuovi lavori per l'importo di poco superiore ad euro 117.000. Quindi (capo 7) avvalendosi della detta perizia asseverata, avrebbe indotto in errore il Sindaco di Terracina che, confidando nella veridicità di quanto in tale atto falsamente attestato, aveva presentato, per conto della citata amministrazione comunale, la richiesta di riconoscimento di un contributo, causalmente correlato ai citati eventi metereologici, finalizzato a coprire la detta spesa da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile per la Regione Lazio. Da qui gli atti idonei e diretti in modo univoco a lucrare l'ingiusto profitto corrispondente al finanziamento indebitamente richiesto. 3.Interpone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato e lamenta : - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità della (tentata) truffa di cui al capo 7) della rubrica, avendo il Tribunale per un verso messo in luce aspetti inconferenti al fine (la rinunzia operata dal ricorrente ad analoga richiesta in origine veicolata nella sua qualità di presidente della SSD Hermada che avrebbe consentito l'erogazione di un medesimo contributo ma nella minor misura del 50% dell'intero pienamente consentita dalla normativa di riferimento) e, per altro verso, trascurato il portato delle allegazioni difensive, mancando anche di precisare in cosa si sarebbero concretati nella specie gli artifizi e raggiri a fronte di condotte all'evidenza inidonee a rassegnare siffatti profili costituitivi (che anche in relazione al falso di cui al capo 6 presuppongono una attività ulteriore funzionale al relativo inganno); - vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria riferita al falso ex art. 479 cod. pen descritto al capo 6), avendo il Tribunale omesso di dare il giusto rilievo al tenore della consulenza di parte allegata agli atti e alle indagini difensive prodotte che, contrastando l'asserita falsità dei dati asseverati dalla perizia del Percoco, smentivano apertamente il rilievo indiziario assegnato alla consulenza disposta dal Pubblico Ministero, svolta a due anni di distanza dal citato evento meteorologico del 28 ottobre 2018; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rischio di reiterazione delle condotte, ritenuto concreto e attuale facendo esclusivamente riferimento alla gravità del fatto per cui si procede a fronte della mera occasionalità delle ragioni causali della condotta illecita e senza dare il giusto peso sia alle dimissioni da assessore rese dall'indagato, destinate ad influire in modo dirimente sul requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, sia alla incensuratezza del Marcuzzi; - violazione dell'art 275 cod. proc. pen. in relazione alla adeguatezza della misura adottata dovendosi ritenere la misura degli arresti eccessivamente gravosa in ragione della fragilità dell'ipotesi accusatoria, della età del prevenuto, dell'allontanamento dal contesto in cui sono maturate le condotte; - violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per aver utilizzato intercettazioni disposte in altro procedimento a sostegno delle incolpazioni mosse ai sensi dell'art. 479 e della tentata truffa ex art 640 bis cod. pen., in quanto tali estranee ai limiti di ammissibilità di cui all'ad 266 cod. proc. pen. 4.Con memoria pervenuta il 29 marzo 2022 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura Generale, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento limitatamente alle sole censure esposte in direzione della motivazione spesa per sostenere la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274, lettera c), cod. proc. pen. Si impone in coerenza l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale competente per colmare il vizio riscontrato. 2. Sono invece infondate, se non inammissibili, le doglianze prospettate in direzione della ritenuta gravità indiziaria quanto ai titoli di reato (capi 6 e 7) residuati a sostegno della misura in esito al giudizio di riesame. 3. Prendendo le mosse dall'ultimo rilievo articolato con l'impugnazione, se ne rileva la inammissibilità per più, concorrenti, ragioni. Prescindendo da ogni considerazione sulla fondatezza della contestazione (considerati i limiti edittali dettati per il reato di cui al capo 6 della rubrica, destinati a privare di rilievo la censura), la doglianza è affetta da evidente genericità, replicando profili di inadeguatezza già rimarcati dal Tribunale allorquando ebbe a scrutinare l'analoga censura spesa con il riesame. Nel provvedimento impugnato, infatti, si dà atto che le intercettazioni evocate a supporto della ritenuta gravità indiziaria sono essenzialmente quelle disposte nel procedimento che occupa, con conseguente eccentricità del riferimento al disposto di cui all'ad 270 cod. proc. pen. Ed il ricorso, non diversamente dal gravame di merito, a fronte di tale tranciante e assorbente considerazione, trascura di precisare quali siano le captazioni interessate dalla censura nonché di argomentare sulla rilevanza che le stesse avrebbero assunto rispetto alla valutazione contrastata, comunque fondata su un più ampio compendio indiziario.4. E' inammissibile il motivo riferito alla ritenuta gravità indiziaria relativa al concorso del ricorrente nel falso ex art 479 cod. pen., descritto capo 6) della rubrica. Il ricorso riproduce pedissequamente critiche già prospettate con il riesame, puntualmente affrontate e superate dal provvedimento impugnato avuto riguardo allo scrutinio delle emergenze indiziarie, anche di quelle acquisite su sollecitazione difensiva; ancora, sollecita una indebita ricostruzione della situazione in fatto sottesa al giudizio in contestazione, estranea ai parametri di verifica rimessi alla Corte; infine, è aspecifico rispetto allo snodo essenziale della motivazione resa dalla decisione gravata (ci si riferisce ai capoversi 3 e 4 di pagina 6, laddove viene fatto puntuale riferimento alla relazione annuale della SSD Hermada che, pochi mesi dopo il tornado, nulla evidenziava sul punto nonchè al portato effettivo del danno riscontrato dalla consulenza del Pubblico ministero). 5. Sono infondate le censure rivolte alla contrastata gravità indiziaria relativa al fatto di cui al capo 7). A differenza di quanto ritenuto dalla difesa, il riferimento alla rinunzia relativa alla richiesta di finanziamento originariamente veicolata dal ricorrente quale soggetto privato (perché legale rappresentante della società sportiva concessionaria della struttura), messo in luce dal provvedimento impugnato, assume un portato fattuale rilevante ai fini della coerente e compiuta ricostruzione della vicenda in contestazione con riguardo proprio al diretto coinvolgimento del Marcuzzi. Come coerentemente si ricava dalla lettura della decisione gravata, infatti, la condotta oggetto della regiudicanda, infatti, altro non rappresenta che una sorta di sostanziale prosecuzione dell'iniziativa originariamente intrapresa sempre il forza del dato falsificato offerto dalla non veridica asseverazione resa dal Percoco; iniziativa che vedeva quale protagonista diretto (per conto della concessionaria della struttura) e non più mediato il Marcuzzi, istigatore, per quanto detto, della relativa perizia diretta a sfalsare il presupposto della erogazione indebitamente chiesta. E tanto trova conferma anche nella reiterata utilizzazione della detta perizia, questa volta a supporto della richiesta veicolata dal Comune, come inequivocabilmente attestato dalla intercettazione riportata alla pagina 7 del provvedimento impugnato. In questa cornice, gli artifizi e raggiri utili a disvelare i profili costitutivi del reato contestato si sostanziano, avuto riguardo al perimetro della odierna verifica cautelare, nella duplice iniziativa ingannevole supportata dalla falsa asseverazione. Iniziativa rivolta nei confronti del Comune, portando l'amministrazione a perorare l'istanza di erogazione del contributo anche grazie al precedente esito positivo della richiesta in origine veicolata dal Marcuzzi nella qualità di rappresentante della SSD Hermada (esito garantito, seppur in misura ridotta in ragione della provenienza soggettiva della richiesta, proprio in forza del dato garantito dalla perizia asseverata resa dal Percoco); in seconda battuta diretta ad attingere la Regione perché, sempre grazie alla detta perizia, è stato possibile ribadire la medesima istanza, comunque sfalsata nei suoi presupposti costitutivi, stavolta sollecitata dall'ente proprietario del bene da finanziare, indotto in errore dal Marcuzzi, ottenendo non più il 50% del rimborso richiesto ( come assentito in relazione alla richiesta formulata dalla società privata) bensì l'intera copertura della spesa da affrontare. Da qui l'infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa. 5. Ad una soluzione diversa si perviene guardando alle censure prospettate in relazione alle esigenze da cautelare. 5.1. In prima battuta, va evidenziato che il provvedimento impugnato fa riposare l'intervento cautelare in contestazione non solo sul rischio di reiterazione di condotte analoghe ma anche su un ritenuto possibile inquinamento probatorio. Il ricorrente contrasta solo il primo profilo mentre nulla deduce sull'altra ragione di cautela. Tanto non inficia, tuttavia, l'interesse ad impugnare, che ciò malgrado si mantiene integro perché l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al rischio di recidiva finirebbe anche per rifluire sul portato dell'altra esigenza riscontrata, che, venuto meno il concorso con la ragione cautelare immediatamente contrastata, non potrebbe più ritenersi svincolata dai limiti temporali altrimenti imposti dal combinato disposto di cui agli artt. 292, comma 2, lettera d) e 301, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678). 5.2.Sul piano della concretezza e della attualità del rischio di recidiva il Tribunale evidenzia che il ricorrente avrebbe dimostrato una " allarmante e inequivocabile propensione allo sfruttamento del ruolo pubblico per fini di vantaggio personale"; e nega rilievo alla sua incensuratezza perché gravato da carichi pendenti specifici per corruzione e rivelazione ex art, 326 cod. pen. Al contempo, evidenzia che le dimissioni da assessore sarebbero solo preannunziate ma non confermate; e che allo stato risultano solo revocati l'incarico da vicesindaco e le deleghe interne, aspetti comunque indifferenti perchè i fatti ascritti sono stati commessi da "privato" grazie al "peso" maturato in ambito comunale. 5.2.1. Un siffatto argomentare, alla luce delle doglianze prospettate dalla difesa del ricorrente, non può ritenersi appagante, perché apodittico in più punti.In disparte l'assoluta genericità del riferimento alle altre pendenze, destinate a contribuire al giudizio sulla personalità criminale del Marcuzzi a dispetto della sua incensuratezza, va evidenziato che il rischio di recidiva risulta ricostruito facendo essenzialmente leva sulla sua propensione del ricorrente a piegare a fini personali il ruolo pubblico rivestito. Anche a voler muovere da questo assunto, è di tutta evidenza che, in questa cornice, assume toni estremamente generici, se non apertamente contraddittori, l'affermazione in forza della quale l'avvenuta dismissione della carica di vicesindaco, con le deleghe ad esso correlate, non farebbe gioco nella specie, avendo agito il ricorrente quale soggetto "privato". Delle due, l'una: o il pericolo di reiterazione risulta costruito, come sembra dedursi dal tenore della motivazione, facendo affidamento sul ruolo di matrice pubblica rivestito dall'indagato in una ottica prospettica di possibile futuro asservimento dello stesso rispetto ad ulteriori iniziative illecite, ed allora l'affermazione, peraltro non immediatamente correlata alla natura e alle connotazioni in fatto dei reati contestati, spicca per la sua intrinseca contraddittorietà, occorrendo anche meglio dettagliare la potenziale incidenza assunta dalle dimissioni dal ruolo di assessore, se effettivamente rese; o si ritiene che il ruolo pubblico rivestito dal Marcuzzi, piuttosto che costituire una ragione fondante del giudizio prospettico da rendere, sia stato invece il canale che nella specie ha agevolato la realizzazione degli illeciti contestati, ed allora il rischio di reiterazione va diversamente modulato e più compiutamente argomentato, mettendo in evidenza se tale ruolo perdura ancora e, laddove non più attuale, in che termini il ricorrente possa ritenersi in grado di recuperare da tali pregressi incarichi spunti utili ad una reiterazione di analoghe condotte criminali, dando così concretezza al generico riferimento ai "contatti con gli altri soggetti dell'amministrazione medesima", apoditticamente valorizzati nel rimarcare il rischio di altri, non meglio definiti, "ulteriori illeciti". 5.3. Il vizio di motivazione riscontrato sulla attuale e concreta sussistenza del rischio di recidivanza assorbe le ulteriori censure prospettate in relazione alla adeguatezza della misura, logicamente posposte al giudizio da rinnovare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudiz
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