CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 24101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24592/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO n. 13391/2018 depositata il10/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con decreto del 9.9.2021, il Tribunale di Palermo liquidò all’Arch. [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 1.545, 12 per l’attività svolta nell’ambito di un giudizio civile promosso da Vincenzo vitale contro [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] spae pose tali spese a carico di parte attrice in via provvisoria: - per la cassazione del citato decreto ha proposto ricorso il Vitale sullabase di un unico motivo; - non hanno svolto attività difensiva né l’architetto [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] nèla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; - in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del DPR 115/2002 e dell’art.91, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale emesso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU dopo aver chiuso il giudizio e definitivamente statuito sulle spese processuali; il ricorrente deduce di aver ricevuto l’incarico in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di aver depositato la relazione il 31.3.2020 e che in data 7.5.2021 il Tribunale aveva pronunciato sentenza, regolando le spese di CTU sicché la liquidazione effettuata con il decreto impugnato, emesso in data 10.9.2021, costituirebbe un provvedimento abnorme emesso in carenza di potestas iudicandi; - il motivo è fondato; - va premesso che il decreto di liquidazione del compenso al CTU è impugnabile con l’opposizione ex art.170 DPR 115/20002; - nel caso di specie, però, contro lo stesso è ammissibile il ricorso per cassazione in quanto, come risulta dagli atti allegati al ricorso (in conformità con la disposizione di cui all’art.366, comma 1, n.6 c.p.c.), il decreto di liquidazione è stato emesso dopo la sentenza che ha definito il giudizio (sentenza del Tribunale di Palermo n. 1977/2021); - una volta definito il giudizio e regolato consentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere allaliquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; - trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso detto decreto, è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ma il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 37480 del 2021non massimata; Cassazione civile sez. VI, 28/08/2017, n.20478; Cass. Sez. LL 28299/2009; Cass. 5615/1998); - si tratta, secondo la giurisprudenza di provvedimento abnorme avverso il quale è ammesso il ricorso straordinario per cassazione; - segue l’accoglimento dell'unico motivo di ricorso; - il decreto va, pertanto, cassato senza rinvio, ai sensi dell’art.382, ultimo comma c.p.c., non potendo il giudice adito pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata svolta la consulenza tecnica. - le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo il ricorrente in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione