CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21026/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 54 cod. pen., con riferimento al mancato proscioglimento dell'imputato a causa dello stato di necessità, in quanto l'imputato, in crisi di astinenza, sarebbe evaso dagli arresti domiciliari per reperire il metadone; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto questo motivo si limita a riproporre la medesima censura sottoposta all'esame della Corte di appello di Roma e disattesa con motivazione congrua e conforme al diritto (a pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, volto a dedurre l'eventuale perfezionamento della prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, che incide sul computo della prescrizione e non ha consentito di determinare il perfezionamento della causa estintiva del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M:...8 i3O26 tliFtancion [OSCURATO:PERSONA]