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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 1940

Cassazione n. 12941/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/6/1940 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udita per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 4 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, relativo a quattro monolocali in Comune di [OSCURATO:PERSONA], realizzati in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, sequestro disposto in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.

2. Avverso tale ordinanza lo stesso Ardito ha proposto ricorso per cassazione, affidato un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della esistenza di conseguenze ulteriori sull'assetto del territorio derivanti dalla disponibilità delle opere rispetto alla commissione del reato, che erano state poste a fondamento del mantenimento del vincolo su dette opere.

Ha esposto che con i motivi aggiunti alla richiesta di riesame aveva lamentato l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro, che era ripetitivo della richiesta del pubblico ministero, il cui contenuto non era neppure noto alle parti, in particolare nella parte relativa ai presupposti di urgenza necessari per poter disporre e mantenere il vincolo cautelare, essendo le opere abusive ultimate e non essendo stata compiuta alcuna valutazione a proposito della loro incidenza sul carico urbanistico.

Tali rilievi non erano stati adeguatamente considerati dal Tribunale, che li aveva disattesi ritenendo sufficiente la motivazione del decreto di sequestro, benché apparente, limitandosi, con motivazione anch'essa apparente, a richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità a proposito della sequestrabilità degli immobili abusivi qualora già ultimati, sottolineando solamente l'esecuzione di lavori di ripristino dell'immobile, pur trattandosi di immobile ultimato, tanto da essere già stato concesso in locazione a terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente va ricordato che, come ampiamente sottolineato anche dallo stesso ricorrente, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

3. Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Brindisi, nel disattendere la richiesta di riesame, avente a oggetto il decreto di sequestro preventivo a fine impeditivo di quattro monolocali (tra l'altro privi dei requisiti minimi richiesti per ottenere l'abitabilità, a causa della superficie di soli 28 metri quadri e delle caratteristiche delle aperture finestrate delle stanze da adibire a camere da letto), realizzati in totale difformità rispetto al permesso di costruire, essendo state realizzate quattro unità abitative anziché due a seguito della ristrutturazione di un immobile preesistente, ha, anzitutto, dato atto della infondatezza della eccezione di nullità del provvedimento di sequestro per carenza di motivazione, essendo state, sia pure in modo sintetico, indicate le ragioni che avevano imposto l'apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare (costituite dall'aggravio del carico urbanistico, evidentemente conseguente alla realizzazione di quattro unità immobiliari in luogo delle due assentite, e dal mancato completamento delle opere).

Il Tribunale ha, poi, ulteriormente sottolineato le ragioni idonee a giustificare il mantenimento del vincolo cautelare, costituite dall'essere ancora in corso i lavori di completamento di dette unità abitative.

In particolare, è stato richiamato il contenuto della comunicazione di notizia di reato del 29 settembre 2021, nella quale è stato indicato che in occasione del secondo sopralluogo della polizia giudiziaria, in data 28 settembre 2021, i lavori, difformi da quelli assentiti, erano ancora in corso, essendo stati sorpresi dipendenti della ditta [OSCURATO:PERSONA] intenti a realizzare il taglio della muratura in tufo per l'apertura di vani porta interni, traendone, in modo logico, l'opportunità di mantenere il vincolo cautelare, allo scopo di evitare la prosecuzione dei lavori non autorizzati e il completamento delle opere abusive.

Il medesimo Tribunale ha, poi, per completezza, ravvisato la necessità di mantenere il vincolo cautelare anche in caso di completamento delle opere non assentite, per l'evidente aggravio del carico urbanistico conseguente all'aumento delle unità abitative realizzate e, di conseguenza, dei nuclei familiari gravanti sul territorio.

4. Si tratta di motivazione che non può certamente dirsi mancante o apparente, sia nella parte in cui è stato giustificato il rigetto della eccezione di nullità del decreto di sequestro, sia in quella relativa al mantenimento del vincolo, mediante la quale sono state adeguatamente illustrate le ragioni, conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per le quali sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare.

È, infatti, da considerare ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812), obbligo che nel caso di specie è stato adeguatamente assolto, evidenziando l'incidenza sul carico urbanistico, dunque sull'assetto del territorio, dell'aumento delle unità immobiliari realizzate rispetto a quelle assentite.

Ne consegue l'inammissibilità dei rilievi formulati dal ricorrente, risultando idonea, oltre che corretta sul piano dell'applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione dell'ordinanza impugnata, non censurabile, ex art. 325 cod. proc. pen., sul piano della sua logicità e adeguatezza.

5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze non consentite, oltre che palesemente infondate.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativarnente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/6/1940 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udita per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2021 il Tribunale di Brindisi ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 4 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, relativo a quattro monolocali in Comune di [OSCURATO:PERSONA], realizzati in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, sequestro disposto in relazione al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001. 2. Avverso tale ordinanza lo stesso Ardito ha proposto ricorso per cassazione, affidato un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della esistenza di conseguenze ulteriori sull'assetto del territorio derivanti dalla disponibilità delle opere rispetto alla commissione del reato, che erano state poste a fondamento del mantenimento del vincolo su dette opere. Ha esposto che con i motivi aggiunti alla richiesta di riesame aveva lamentato l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro, che era ripetitivo della richiesta del pubblico ministero, il cui contenuto non era neppure noto alle parti, in particolare nella parte relativa ai presupposti di urgenza necessari per poter disporre e mantenere il vincolo cautelare, essendo le opere abusive ultimate e non essendo stata compiuta alcuna valutazione a proposito della loro incidenza sul carico urbanistico. Tali rilievi non erano stati adeguatamente considerati dal Tribunale, che li aveva disattesi ritenendo sufficiente la motivazione del decreto di sequestro, benché apparente, limitandosi, con motivazione anch'essa apparente, a richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità a proposito della sequestrabilità degli immobili abusivi qualora già ultimati, sottolineando solamente l'esecuzione di lavori di ripristino dell'immobile, pur trattandosi di immobile ultimato, tanto da essere già stato concesso in locazione a terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va ricordato che, come ampiamente sottolineato anche dallo stesso ricorrente, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Brindisi, nel disattendere la richiesta di riesame, avente a oggetto il decreto di sequestro preventivo a fine impeditivo di quattro monolocali (tra l'altro privi dei requisiti minimi richiesti per ottenere l'abitabilità, a causa della superficie di soli 28 metri quadri e delle caratteristiche delle aperture finestrate delle stanze da adibire a camere da letto), realizzati in totale difformità rispetto al permesso di costruire, essendo state realizzate quattro unità abitative anziché due a seguito della ristrutturazione di un immobile preesistente, ha, anzitutto, dato atto della infondatezza della eccezione di nullità del provvedimento di sequestro per carenza di motivazione, essendo state, sia pure in modo sintetico, indicate le ragioni che avevano imposto l'apposizione e il mantenimento del vincolo cautelare (costituite dall'aggravio del carico urbanistico, evidentemente conseguente alla realizzazione di quattro unità immobiliari in luogo delle due assentite, e dal mancato completamento delle opere). Il Tribunale ha, poi, ulteriormente sottolineato le ragioni idonee a giustificare il mantenimento del vincolo cautelare, costituite dall'essere ancora in corso i lavori di completamento di dette unità abitative. In particolare, è stato richiamato il contenuto della comunicazione di notizia di reato del 29 settembre 2021, nella quale è stato indicato che in occasione del secondo sopralluogo della polizia giudiziaria, in data 28 settembre 2021, i lavori, difformi da quelli assentiti, erano ancora in corso, essendo stati sorpresi dipendenti della ditta [OSCURATO:PERSONA] intenti a realizzare il taglio della muratura in tufo per l'apertura di vani porta interni, traendone, in modo logico, l'opportunità di mantenere il vincolo cautelare, allo scopo di evitare la prosecuzione dei lavori non autorizzati e il completamento delle opere abusive. Il medesimo Tribunale ha, poi, per completezza, ravvisato la necessità di mantenere il vincolo cautelare anche in caso di completamento delle opere non assentite, per l'evidente aggravio del carico urbanistico conseguente all'aumento delle unità abitative realizzate e, di conseguenza, dei nuclei familiari gravanti sul territorio. 4. Si tratta di motivazione che non può certamente dirsi mancante o apparente, sia nella parte in cui è stato giustificato il rigetto della eccezione di nullità del decreto di sequestro, sia in quella relativa al mantenimento del vincolo, mediante la quale sono state adeguatamente illustrate le ragioni, conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per le quali sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il mantenimento del vincolo cautelare. È, infatti, da considerare ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812), obbligo che nel caso di specie è stato adeguatamente assolto, evidenziando l'incidenza sul carico urbanistico, dunque sull'assetto del territorio, dell'aumento delle unità immobiliari realizzate rispetto a quelle assentite. Ne consegue l'inammissibilità dei rilievi formulati dal ricorrente, risultando idonea, oltre che corretta sul piano dell'applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione dell'ordinanza impugnata, non censurabile, ex art. 325 cod. proc. pen., sul piano della sua logicità e adeguatezza. 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a doglianze non consentite, oltre che palesemente infondate. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativarnente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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