CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 1950
Cassazione n. 43391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e disponeva la confisca delle armi in sequestro. Usberti è imputato della contravvenzione di cui all'art. 20, commi 1 e 2 legge 110 del 1975, in relazione all'art. 10 legge n. 85 del 1986 per avere conservato otto armi storiche all'interno della propria abitazione di Cesena, appese ad una parete di casa ed appoggiate ad una panca, accessibili anche alla coniuge convivente e ad ogni ospite dell'abitazione, in violazione delle prescrizioni dettate dal provvedimento amministrativo del 14 marzo 2018, che imponeva l'obbligo di riporle in un armadio metallico o in mobile dotato di vetrina antisfondamento e disponeva che le chiavi fossero detenute esclusivamente dal titolare della licenza. Il Tribunale, dato atto della violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, recepiva la tesi del consulente della difesa sul fatto che quelle oggetto dell'imputazione avevano natura di armi antiche, ritenendo, tuttavia, che alcune di esse fossero in grado di funzionare, e quindi di recare offesa all'uomo; riteneva irrilevante la circostanza che, per poterle utilizzare, fosse necessario avere delle conoscenze tecniche particolari. Di conseguenza, secondo il Tribunale, trovavano applicazione gli artt. 20 e 20 bis legge n. 110 del 1975. Pur applicando la causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., il Giudice disponeva la confisca ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], segnalando alcune circostanze fattuali. L'imputato era titolare di licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica e, in seguito, era stato autorizzato a detenere a scopo di collezione 13 armi antiche. Sia le armi comuni da sparo che quelle antiche e rare erano detenute all'interno dell'abitazione privata, protetta da porta blindata e da un duplice sistema di allarme; le armi comuni da sparo erano, altresì, collocate in un armadio blindato. Non erano presenti munizioni per le armi antiche. In un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 20, legge n. 110 del 1975 e del D.M. 14 aprile 1982, nonché vizio della motivazione con riferimento alla applicazione della legge n. 110 del 1975 alle armi classificate come "antiche". La nozione di "armi antiche" è fornita dall'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975; per espressa disposizione di tale norma, le armi antiche non devono essere conteggiate nel numero di armi detenibili per collezione e la loro disciplina è demandata al regolamento del 14/4/1982. Si tratta di disciplina separata, sottratta alla regolamentazione della legge n. 110 del 1975: non a caso, l'art. 20 legge n.110 del 1975 si applica alle armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge, tra le quali non sono comprese le armi antiche. Il D.M. 14/4/1982 detta un'apposita disciplina per le armi antiche. In un secondo motivo il ricorrente, in via subordinata, deduce vizio della motivazione con riferimento all'asserita idoneità offensiva delle armi. [OSCURATO:PERSONA] non aveva valutato la consulenza tecnica della difesa, che aveva attestato l'impossibilità di funzionamento di tutte le armi oggetto dell'imputazione. La motivazione era assente con riferimento alla preferenza attribuita alle opposte conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Questa Corte ha costantemente insegnato, in tema di armi antiche, che non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 legge n. 110 del 1975 (da ultimo, Sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650). Le armi antiche, così come individuate dall'art. 10, comma 7, legge n. 110 del 1975, non rientrano tra quelle contemplate dagli artt. 1 e 2 della legge 110 del 1975. Nel caso di specie, le armi erano sicuramente antiche - secondo la nozione normativa - in quanto quella più recente risaliva al 1860. Tale conclusione rende automaticamente inapplicabile l'art. 20 legge n. 110 del 1975 che, come recita il primo comma, attiene alla custodia delle armi "di cui agli articoli 1 e 2". Né il riferimento all'art. 20 della legge n. 110 del 1975 operato dall'art. 10 del DM 14/4/1982 ("Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto del rilascio della licenza ...") può rendere applicabile la norma penale: si tratta di norma regolamentare, quindi subordinata, nella gerarchia delle fonti, a quella di legge. La norma regolamentare, piuttosto, deve essere interpretata nel senso che l'autorità di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza per la detenzione delle armi antiche, stabilisce prescrizioni per la loro custodia con le medesime modalità previste per le armi comuni da sparo, senza che, tuttavia, la sanzione alla violazione di tali prescrizioni sia la medesima. Del resto, il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamato dimostra che, benché l'obbligo di denuncia sussista sia per le armi comuni da sparo che per le armi antiche, la sanzione alla relativa violazione è differente: quella prevista dall'art. 2 legge 895 del 1967 per le armi comuni da sparo, quella dell'art. 697 cod. pen. per le armi antiche. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il