CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20 settembre 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lecco per il delitto di minaccia aggravata di cui all' art. 612 in relazione all'art.339 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di minaccia è manifestamente infondato, oltre che versato in fatto, atteso che la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, argomenta la sussistenza del reato peraltro aggravato (pag. 3: l'imputato brandiva anche un'arma da taglio nell'utilizzare frasi minacciose all'indirizzo del barista); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbra