CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26915/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dilegge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e, inparticolare, al giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze attenuantigeneriche e la ritenuta recidiva, è manifestamente infondato poiché lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzionipreviste per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamentotra opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e,secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,èsufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizziespressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»,essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI