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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41708/2025

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29maggio 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo D),nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione, e l’inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania e in accoglimento delle richieste di concordato sulla pena, per quanto rileva in questa Sede, - ha così provveduto: -ha rideterminato la pena inflitta a D’[OSCURATO:PERSONA] a titolo di aumento per la continuazione tra i reati di cui ai capi C) e D), con quelli di cui alla sentenza definitiva di condanna della Corte di appello di Catania del 10/5/2023; -ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi E), F), G) e H) perimprocedibilità dell’azione penale per mancanza di querela; -ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro12.000 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, ha dedotto la omessa dichiarazione della prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., prescrizione eccepita prima della proposta di concordato.Rileva il ricorrente che poiché sin dalla sentenza di primo grado gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti ed è stata esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. è quello ordinario di dieci anni.

Aggiunge,infine, che con la propost a di concordato non è stata formulata alcuna rinuncia ai motivi sulla pena néalla prescrizione del reato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, e qui ribadito, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481).

Il motivo dedotto, deve, dunque, considerarsi ammissibile, stante anche l’eccezione dedotta dal ricorrente prima della presentazione della proposta di concordato.

Nel merito, rileva il Collegio che, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizioneindicati nella scheda ex art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen. (pari a 120 giorni per il giudizio di primo grado e a 76 per quello di secondo grado), il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è maturato alla data del 7/8/2023.

Pertanto, poiché dalla sentenza impugnata non emergono elementi che consentano di pervenire con certezza ad un proscioglimento nel merito dell’imputato (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all’art.648 cod. pen.,perché estinto per intervenuta prescrizione.

Conseguentemente , può procedersi,ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio determinato nella sentenza impugnata a titolo di aumento della pena già in esecuzione per il residuo capo C) nella misura mesi quattro di reclusione(pena così determinata eliminando l’aumento di mesi uno di reclusione per il reato di cui al capo D).

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, invece, dichiarato inammissibile in quanto deduce un motivo non consentito.

Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) .

Ne consegue che sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), esclusa, come già affermato nel punto precedente, la prescrizione maturata prima della sentenza resa all’esito di concordato.

2.1. All’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 648 cp perché estinto per intervenuta prescrizione.

Ridetermina la pena nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29maggio 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo D),nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione, e l’inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania e in accoglimento delle richieste di concordato sulla pena, per quanto rileva in questa Sede, - ha così provveduto: -ha rideterminato la pena inflitta a D’[OSCURATO:PERSONA] a titolo di aumento per la continuazione tra i reati di cui ai capi C) e D), con quelli di cui alla sentenza definitiva di condanna della Corte di appello di Catania del 10/5/2023; -ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi E), F), G) e H) perimprocedibilità dell’azione penale per mancanza di querela; -ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro12.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, ha dedotto la omessa dichiarazione della prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen., prescrizione eccepita prima della proposta di concordato.Rileva il ricorrente che poiché sin dalla sentenza di primo grado gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti ed è stata esclusa la recidiva, il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. è quello ordinario di dieci anni. Aggiunge,infine, che con la propost a di concordato non è stata formulata alcuna rinuncia ai motivi sulla pena néalla prescrizione del reato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] è fondato. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, e qui ribadito, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). Il motivo dedotto, deve, dunque, considerarsi ammissibile, stante anche l’eccezione dedotta dal ricorrente prima della presentazione della proposta di concordato. Nel merito, rileva il Collegio che, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizioneindicati nella scheda ex art. 165-bis, disp. att. cod. proc. pen. (pari a 120 giorni per il giudizio di primo grado e a 76 per quello di secondo grado), il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è maturato alla data del 7/8/2023. Pertanto, poiché dalla sentenza impugnata non emergono elementi che consentano di pervenire con certezza ad un proscioglimento nel merito dell’imputato (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all’art.648 cod. pen.,perché estinto per intervenuta prescrizione. Conseguentemente , può procedersi,ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio determinato nella sentenza impugnata a titolo di aumento della pena già in esecuzione per il residuo capo C) nella misura mesi quattro di reclusione(pena così determinata eliminando l’aumento di mesi uno di reclusione per il reato di cui al capo D). 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, invece, dichiarato inammissibile in quanto deduce un motivo non consentito. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) . Ne consegue che sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), esclusa, come già affermato nel punto precedente, la prescrizione maturata prima della sentenza resa all’esito di concordato. 2.1. All’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 648 cp perché estinto per intervenuta prescrizione. Ridetermina la pena nei suoi confronti in mesi quattro di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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