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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 08165/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13070/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in S. [OSCURATO:PERSONA] (ME) via S. Giuseppen.51 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI, N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 13070sez.

S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.11, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 344/2018 depositata il 13/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza del T ribunale di Venezia con la quale era stata condannata a corrispondere alla società [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . la somma di euro 231.035 in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti relativo alla ristrutturazione muraria di [OSCURATO:PERSONA]Pisani.

Il provvedimento impugnato aveva accertato che l’originario contratto di appalto era stato modificato con l’espressa approvazione della direzione lavori e con il tacito assenso della committenza, così da risultare dovuti i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni extra contratto.

Per la loro esatta quantificazione il T ribunale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio all’esito della quale aveva accertato che alcune delle opere non erano state eseguite, cosicché l’originaria pretesa della società Camata era stata ridotta , tenendo conto altresì della somma di Ric. 2018n. 13070sez.

S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 circa € 65.000 che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva già corrisposto prima dell’instaurazione del giudizio.

Inoltre,il T ribunale aveva accertato un ritardo di 30 giorni nella consegna dei lavori e d a veva applicato la relativa penale come da contratto.

Il Tribunale aveva, invece, escluso la risarcibilità dei presunti vizi da cui sarebbero state affette le opere appaltate,ritenendo che la committente non avesse offerto la prova della tempestività delladenuncia.

2. La Corte d’Appello di Venezia preliminarmente evidenziava che l’appellante si era cancellata dal registro delle imprese senza dar luogo al preventivo procedimento di liquidazione e che il processo era stato riassunto dalla ex socia [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 18 luglio 2017 che aveva insistito per l’accoglimento dell’appello già proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C ostruzion i s.r.l. aveva eccepito l’estinzione del giudizio in quanto la dichiarazione resa dai soci davanti al notaio in sede di richiesta di cancellazione conteneva una rinuncia implicita al diritto fatto valere.

Secondo la C orte d’ A ppello l’eccezione di estinzione non poteva trovare accoglimento in quanto nella fattispecie all’esame era la società [OSCURATO:PERSONA] a far valere un credito nei co nfronti della società cancellata dal registro che, dunque , non aveva agito per il recupero di un credito ma aveva resistito alla pretesa avversa e , dunque, non poteva ritenersi aver rinunciato ad alcun ch é per effetto della cancellazione di cui all’articolo 2495 c.c.

Quanto al merito della controversia , la C orte d’ A ppello rigettava il gravame, accogliendo solo il motivo relativo all’errore di calcolo della quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori.

In particolare, la C orte Ric. 2018n. 13070sez.

S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 d’Appello riteneva che vi fosse la prova del credito azionato dalla società Camata e che vi fosse la prova dell’accettazione de gli ulteriori lavori extra contratto, avendo la direttrice de i lavori approvato la contabilità che la società committente aveva poi utilizzato per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro

200.000. Inoltre, la socia [OSCURATO:PERSONA] era presente in cantiere con elevata frequenza.

Il requisito della forma scritta previsto nell’atto di appalto poteva essere superato, avendo il committente tacitamente accettato le modifiche.

3. [OSCURATO:SOCIETA] B ondo c ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

4. La società Camata costruzion i ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

5. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste.

6. Il collegio , a seguito della discussione in camera di consiglio,ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. per la rilevanza delle questioni di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare.

In particolare,rivestono rilievo nomofilattico le questioni relative al la possibilità di modifica contrattuale tacita in deroga alla forma scritta convenzionalmente pattuita e la successione nel processo della socia di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese senza procedere alla liquidazione della società.

P.Q.M.

Ric. 2018n. 13070sez.

S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga trattata in udienza pubblica.

Si comunichi.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13070/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in S. [OSCURATO:PERSONA] (ME) via S. Giuseppen.51 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI, N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.11, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 344/2018 depositata il 13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza del T ribunale di Venezia con la quale era stata condannata a corrispondere alla società [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . la somma di euro 231.035 in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti relativo alla ristrutturazione muraria di [OSCURATO:PERSONA]Pisani. Il provvedimento impugnato aveva accertato che l’originario contratto di appalto era stato modificato con l’espressa approvazione della direzione lavori e con il tacito assenso della committenza, così da risultare dovuti i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni extra contratto. Per la loro esatta quantificazione il T ribunale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio all’esito della quale aveva accertato che alcune delle opere non erano state eseguite, cosicché l’originaria pretesa della società Camata era stata ridotta , tenendo conto altresì della somma di Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 circa € 65.000 che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva già corrisposto prima dell’instaurazione del giudizio. Inoltre,il T ribunale aveva accertato un ritardo di 30 giorni nella consegna dei lavori e d a veva applicato la relativa penale come da contratto. Il Tribunale aveva, invece, escluso la risarcibilità dei presunti vizi da cui sarebbero state affette le opere appaltate,ritenendo che la committente non avesse offerto la prova della tempestività delladenuncia. 2. La Corte d’Appello di Venezia preliminarmente evidenziava che l’appellante si era cancellata dal registro delle imprese senza dar luogo al preventivo procedimento di liquidazione e che il processo era stato riassunto dalla ex socia [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 18 luglio 2017 che aveva insistito per l’accoglimento dell’appello già proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C ostruzion i s.r.l. aveva eccepito l’estinzione del giudizio in quanto la dichiarazione resa dai soci davanti al notaio in sede di richiesta di cancellazione conteneva una rinuncia implicita al diritto fatto valere. Secondo la C orte d’ A ppello l’eccezione di estinzione non poteva trovare accoglimento in quanto nella fattispecie all’esame era la società [OSCURATO:PERSONA] a far valere un credito nei co nfronti della società cancellata dal registro che, dunque , non aveva agito per il recupero di un credito ma aveva resistito alla pretesa avversa e , dunque, non poteva ritenersi aver rinunciato ad alcun ch é per effetto della cancellazione di cui all’articolo 2495 c.c. Quanto al merito della controversia , la C orte d’ A ppello rigettava il gravame, accogliendo solo il motivo relativo all’errore di calcolo della quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. In particolare, la C orte Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 d’Appello riteneva che vi fosse la prova del credito azionato dalla società Camata e che vi fosse la prova dell’accettazione de gli ulteriori lavori extra contratto, avendo la direttrice de i lavori approvato la contabilità che la società committente aveva poi utilizzato per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Inoltre, la socia [OSCURATO:PERSONA] era presente in cantiere con elevata frequenza. Il requisito della forma scritta previsto nell’atto di appalto poteva essere superato, avendo il committente tacitamente accettato le modifiche. 3. [OSCURATO:SOCIETA] B ondo c ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 4. La società Camata costruzion i ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. 5. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. 6. Il collegio , a seguito della discussione in camera di consiglio,ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. per la rilevanza delle questioni di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare. In particolare,rivestono rilievo nomofilattico le questioni relative al la possibilità di modifica contrattuale tacita in deroga alla forma scritta convenzionalmente pattuita e la successione nel processo della socia di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese senza procedere alla liquidazione della società. P.Q.M. Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 2 /0 3 /202 3 La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga trattata in udienza pubblica. Si comunichi. C
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