Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:C:2021:234
Testo integrale del provvedimento
62020CO0681_INF
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 24 marzo 2021 – smart things solutions/EUIPO
(Causa C‑681/20 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)
(v. punto 11)
2.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)
(v. punti 12‑14)
3.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)
(v. punti 15, 17)
4.
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)
(v. punti 16, 18, 19, 21‑24)
5.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 20)
Dispositivo
1)
L’impugnazione non è ammessa.
2)
La smart things solutions GmbH sopporta le proprie spese.