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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19882/2026

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simo Emilio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2592/2025depositata il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 3711/2026Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 19882/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
simo Emilio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2592/2025depositata il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 3711/2026Numero sezionale 601/2026Numero di raccolta generale 19882/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 15/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 19882/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris