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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 20861/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/19 9 2 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanzaimpugnata il Tribunale di Bari, parzialmente accogliendo l’appello del Pubblico ministero,ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell’obbligodi presentazione alla Polizia giudiziaria tra le ore 15,00 e le ore 16,00 di ogni giorno.

2. Nel ricorso presentato daldifensore di Ponte si chiede l ‘annullamento della ordinanza per mancanza di motivazione circa le esigenze cautelari, che sono state individuate dal Tribunale nel pericolo di recidiva.Si assume che l’ordinanza non ha motivato circa l’attualità delle esigenze cautelari, evidenziando la gravità del fatto e la negativa personalità dell’indagato, ma trascurando che la condotta oggetto del processo risale al 16 novembre 2023, oltre un anno prima dell’ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifesta me nte infondato perché n on si confronta con la motivazione ─ articolata e esente da manifeste illogicità ─ del la ordinanza impugnata, nella quale ilTribunale, ha osservato ha evidenziato che Ponte : è pluripregiudicato per gravi reati (in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, violenzasessuale di gruppo) ; è già stato condannato in primo grado e x artt. 337 cod. pen., per un fatto analogo a quell o oggetto d el presente procedimento ; ha tenuto una condotta assai pericolosa, perché, per sottrarsi all’ intimazione dell’alt da parte dellapolizia locale, è fuggito a alta velocità su strade molto frequentate , puntando uno degli agenti, sfiorandone un altro e anche una donna che teneva per mano un bambinoall’uscita di una scuola , mentre l a volante che lo inseguiva è stataconvolta in un incidente stradale;ha tenuto un comportamento processuale scorretto,negando quanto affermato dai pubblici ufficiali nel verbale di arresto.

Inoltre, il Tribunale ha correttamente argomentato che il requisito della attualità delle esigenze cautelari non corrisponde alla imminenza del pericolo, ma non ha trascuratoil tempo trascorso dai fatti e, su questa base, ha valutato che la misura della custodia cautelare in carcere chiesta dal Pubblico ministero appellante risulterebbe sproporzionata, perché esigenze cautelari affievolite, poiché dall’epoca del fatto Ponte non risulta essere stato coinvolto in altri f atti penalmente rilevanti. 2.Dalla inammissibil ità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esce . cod. proc. pen.

Cosìdeciso il 17/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/19 9 2 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanzaimpugnata il Tribunale di Bari, parzialmente accogliendo l’appello del Pubblico ministero,ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell’obbligodi presentazione alla Polizia giudiziaria tra le ore 15,00 e le ore 16,00 di ogni giorno. 2. Nel ricorso presentato daldifensore di Ponte si chiede l ‘annullamento della ordinanza per mancanza di motivazione circa le esigenze cautelari, che sono state individuate dal Tribunale nel pericolo di recidiva.Si assume che l’ordinanza non ha motivato circa l’attualità delle esigenze cautelari, evidenziando la gravità del fatto e la negativa personalità dell’indagato, ma trascurando che la condotta oggetto del processo risale al 16 novembre 2023, oltre un anno prima dell’ordinanza cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifesta me nte infondato perché n on si confronta con la motivazione ─ articolata e esente da manifeste illogicità ─ del la ordinanza impugnata, nella quale ilTribunale, ha osservato ha evidenziato che Ponte : è pluripregiudicato per gravi reati (in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, violenzasessuale di gruppo) ; è già stato condannato in primo grado e x artt. 337 cod. pen., per un fatto analogo a quell o oggetto d el presente procedimento ; ha tenuto una condotta assai pericolosa, perché, per sottrarsi all’ intimazione dell’alt da parte dellapolizia locale, è fuggito a alta velocità su strade molto frequentate , puntando uno degli agenti, sfiorandone un altro e anche una donna che teneva per mano un bambinoall’uscita di una scuola , mentre l a volante che lo inseguiva è stataconvolta in un incidente stradale;ha tenuto un comportamento processuale scorretto,negando quanto affermato dai pubblici ufficiali nel verbale di arresto. Inoltre, il Tribunale ha correttamente argomentato che il requisito della attualità delle esigenze cautelari non corrisponde alla imminenza del pericolo, ma non ha trascuratoil tempo trascorso dai fatti e, su questa base, ha valutato che la misura della custodia cautelare in carcere chiesta dal Pubblico ministero appellante risulterebbe sproporzionata, perché esigenze cautelari affievolite, poiché dall’epoca del fatto Ponte non risulta essere stato coinvolto in altri f atti penalmente rilevanti. 2.Dalla inammissibil ità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esce . cod. proc. pen. Cosìdeciso il 17/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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