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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16518/2026

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, dirigente dell'ufficio “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, rappresentato e difeso disgiunta-mente e congiuntamente in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorsodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – che hanno,entrambi, indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. - della propria Avvocatura; elet-tivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso la sededella propria [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e già “BuildingService Management” s.r.l.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappre-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026sentante pro tempore (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. co-Data pubblicazione 27/05/2026stituita con la “MSC - Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a., la “[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna” società cooperativa, la “[OSCURATO:PERSONA]”società consortile a r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “Alfa 3” s.r.l. (già “C.I.E.T.” s.p.a.)), rap-presentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.) e dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.); elettivamentedomiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 723/2020 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso.RILEVATO CHE1.

Nel corso dell'anno 1996 l'I.N.P.D.A.P. affidava in appalto a soggetti spe-cializzati la gestione del suo patrimonio immobiliare (circa 60.000 unità), sud-diviso in n. 16 lotti (cfr. ricorso, pag. 3).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita dalla “Rekeep” s.p.a.(allora “[OSCURATO:PERSONA]” – B.S.M.” s.r.l.), dalla “MSC – Società diPartecipazione tra Lavoratori” s.p.a., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, dalla “[OSCURATO:PERSONA]” società consortile a r.l.,dalla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e dalla “Alfa 3” s.r.l. si ren-deva aggiudicataria della gestione degli immobili costituenti il lotto n. 6 (immo-bili in Toscana), il lotto n. 14 (immobili in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata)e, successivamente, il lotto n. 5 (immobili in Emilia-Romagna e Marche).I rapporti tra stazione appaltante e appaltatrice, più volte prorogati, venivanoa definitiva scadenza in data 30.4.2002.3.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 29.4.2003l'attuale “Rekeep” (ricorrente in proprio per i lotti n. 5 e n. 14 ed in proprio equale mandataria della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e della “ALFA 3”per il lotto n. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro2.500.891,21, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 4).Con decreto n. 10066/2003 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 25.9.2003 proponeva opposizione(giudizio n. 72247/2003 r.g.

A tale giudizio si correla il ricorso per cassazioneiscritto innanzi a questa Corte al n. 4599/2022 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 4).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamentodell'importo di euro 2.120.139,50, quale saldo attivo della gestione ovvero qualeNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026ammontare dei canoni di locazione riscossi in nome e per conto dell'istituto edindebitamente trattenuti, nonché al pagamento di importi dovuti a titolo di pe-nali e di risarcimento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (in proprio e nella qualità).Veniva disposta c.t.u.4.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 14.5.2004l'attuale “Rekeep” (ricorrente esclusivamente in proprio) adiva il Tribunale diRoma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro764.849,38, oltre interessi, sulla scorta – parimenti ‒ di fatture asseritamenterimaste insolute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestionedel patrimonio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 5).Con decreto n. 13069/2004 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 26.10.2004 proponeva opposizione(giudizio n. 78858/2004 r.g.

A tale giudizio inerisce il ricorso per cassazioneiscritto innanzi a questa Corte al n. 27623/2020 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 5).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa e proponeva eccezione di ina-dempimento (cfr. ricorso, pag. 5).Instava quindi per la revoca del decreto.Resisteva l'attuale “Rekeep”.5.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 23.5.2006l'attuale “Rekeep” (ricorrente quale mandataria capogruppo dell'A.T.I. per illotto n. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro360.581,87, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pagg. 5 - 6).Con decreto n. 14195/2006 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 19.10.2006 proponeva opposizione(giudizio n. 68876/2006 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 6).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamentodell'importo di euro 2.126.973,53 (così precisato con la memoria ex art. 183cod. proc. civ.), quale saldo attivo della gestione ovvero quale ammontare deicanoni di locazione riscossi in nome e per conto dell'istituto ed indebitamentetrattenuti, nonché al pagamento di importi dovuti a titolo di penali e di risarci-mento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (nella qualità).Il giudizio veniva riunito al giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.6.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 21.9.2007l'attuale “Rekeep” (ricorrente quale mandataria dell'attuale “Alfa 3” per il lotton. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro754.275,24, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 6).Con decreto n. 20831/2007 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 28.12.2007 proponeva opposizione(giudizio n. 494/2008 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 6).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026In particolare, eccepiva l'ingiustificato frazionamento, in violazione dei doveriData pubblicazione 27/05/2026di correttezza e buona fede, dell'asserita pretesa di controparte.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'opposta al pagamento del saldonome e per conto dell'istituto ed indebitamente trattenuti nonché al pagamentodi importi dovuti a titolo di penali e di risarcimento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (nella qualità).Il giudizio veniva riunito al giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.7.

Nel corso del giudizio iscritto al n. 78858/2004 r.g., con ordinanza del 5.5.2005 il Giudice istruttore dichiarava l'ingiunzione opposta provvisoriamente ese-cutiva nei limiti dell'importo di euro 348.068,60, oltre interessi; tale importoveniva corrisposto in corso di giudizio (cfr. ricorso, pag. 7).8.

Veniva disposta c.t.u. ed in sede di formulazione dei quesiti gli accerta-menti venivano limitati alla verifica delle fatture per gli interventi manutentiviin Taranto (cfr. ricorso, pag. 8).Il c.t.u. depositava la relazione di consulenza tecnica.Successivamente, in data 1.4.2009, l'ausiliario d'ufficio faceva luogo al depo-sito di “note a chiarimento” in risposta alle note critiche delle parti.

Indi, le partiVeniva ammessa ed assunta la prova per testimoni.9.

Si costituiva l'I.N.P.S. a seguito della soppressione dell'I.N.P.D.A.P.10.

Con sentenza n. 18813 del 25.9.2014 il Tribunale di Roma revocava, indipendenza del sopravvenuto parziale pagamento, l'ingiunzione n. 13069/2004opposta e condannava l'I.N.P.S. al pagamento della somma di euro 718.486,46,oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo (cfr. ricorso, pag. 9).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/202611.

L'I.N.P.S. proponeva appello articolato in quattro motivi.Resisteva la “Rekeep” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” – B.S.M.”).12.

Con sentenza n. 723/2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva in parteil gravame e condannava l'I.N.P.S. al pagamento della minor somma di euro25.306,58, compensava nella misura di ¼ le spese del grado e condannaval'I.N.P.S. al pagamento dei residui ¾.Evidenziava la Corte di Roma che era destituito di fondamento il primo motivod'appello, con cui l'I.N.P.S. aveva lamentato il mancato riconoscimento del con-trocredito per i saldi finali della gestione come rendicontati dalla stessa A.T.I.appaltatrice.Evidenziava all'uopo che il controcredito, eccepito in compensazione, era og-getto di contestazione in altro separato giudizio (iscritto innanzi al Tribunale diRoma al n. 72247/2003 r.g.) non ancora definito, il che in radice ostava allacompensazione (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).Evidenziava altresì la Corte di Roma che il secondo motivo d'appello era inpari tempo inammissibile ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. ed infondato nelmerito (cfr. sentenza d'appello, pagg. 2 - 3).Evidenziava segnatamente in ordine al primo profilo che la motivazione inparte qua del primo giudice - ossia il rilievo per cui era da escludere il pretesoabuso del diritto correlato all'asserito illegittimo frazionamento del credito - nonera stata confutata con il motivo d'appello, siccome l'I.N.P.S. si era limitato areiterare il proprio assunto con deduzioni di carattere generale.Evidenziava segnatamente in ordine al secondo profilo che era da ribadiresenz'altro il riscontro operato al riguardo dal Tribunale ovvero che “la difficoltàdi azionare contestualmente le fatture è giusto dipesa da criticità e inefficienzedell'Istituto”.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Evidenziava inoltre la Corte di Roma che il terzo motivo d'appello - concer-nente l'eccezione di inesistenza ovvero di non corretta esecuzione delle presta-zioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria - era infondato per un du-plice ordine di ragioni (cfr. sentenza d'appello, pagg. 3 – 5).Evidenziava segnatamente, da un canto, che la doglianza veicolata dal terzomezzo era - fatta eccezione per talune fatture – inammissibile.Evidenziava invero che il Tribunale aveva affermato che “l'I.N.P.D.A.P. nonha contestato in modo diretto e preciso le fatture o i rendiconti una volta emessima lo ha fatto solo successivamente al momento della pretesa azionata in giu-dizio” e tale rilievo motivazionale, posto a base del rigetto dell'eccezione di ina-dempimento e costituente un'autonoma “ratio decidendi”, non era stato confu-tato, giacché l'appellante si era limitato a reiterare gli originari assunti.Evidenziava segnatamente, d'altro canto, che la doglianza veicolata dal terzomezzo era - fatta eccezione per la fattura dell'importo di euro 1.302,44, relativaa spese postali, contestata ante causam in data 3.2.2004, per la nota di addebitodell'importo di euro 51,64, contestata ante causam il 24.3.2004, e per le fatturen. 2302300066 e n. 2302300076, nei limiti dell'importo di euro 23.952,50 -infondata nel merito.Evidenziava invero, limitatamente alle fatture attinenti a spese postali (pereuro 26.940,11), che “il rimborso dei costi di spedizione era previsto dall'art. 4,punto 11, all.

B2 alla Convenzione (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava invero, limitatamente alle fatture attinenti agli interventi manu-tentivi ed alla fattura n. 2302400049, che l'I.N.P.S. aveva nell'atto d'appelloallegato in maniera generica l'inadempimento ed aveva nell'atto di citazione la-mentato esclusivamente il tardivo inoltro della documentazione, il che non pre-cludeva il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Evidenziava infine la Corte di Roma che era inammissibile il quarto motivod'appello, con cui l'I.N.P.S. aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte delprimo Giudice in ordine alle eccezioni di inadempimento e di compensazioneall'uopo formulate (cfr. sentenza d'appello pag. 5).Evidenziava segnatamente che le eccezioni sollevate investivano l'intero rap-porto e formavano oggetto della domanda riconvenzionale esperita nel più am-pio e parallelo giudizio pendente innanzi alla Corte d'appello di Roma, preceden-temente instaurato innanzi al Tribunale e quivi iscritto al n. 72247/2003 r.g., erispetto al quale sussisteva continenza.13.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'I.N.P.S.; ne ha chiesto lacassazione sulla scorta di nove motivi con ogni conseguente statuizione.La “Rekeep” s.p.a. (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. co-stituita con la “MSC - Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a., la “[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna” società cooperativa, la “[OSCURATO:PERSONA]”società consortile a r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e l' “Alfa 3” s.r.l.) ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.14.

Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.L'I.N.P.S. ha depositato memoria.Ha depositato memoria la “Rekeep” s.p.a.CONSIDERATO CHE15.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 274 e295 cod. proc. civ. e dell'art. 1460 cod. civ., la nullità della sentenza impugnataNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026per omissione di pronuncia, per violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato (cfr. a tal ultimo riguardo ricorso, pag. 16).Premette che con il primo motivo d'appello aveva lamentato l'omessa pro-nuncia da parte del Tribunale in ordine alle proprie eccezioni di inadempimentoe in subordine di compensazione con i crediti da esso ricorrente vantati - tra iquali quello alla restituzione delle somme incassate dall'appaltatrice ed indebi-tamente trattenute al termine del rapporto – eccezioni formulate avverso la ri-chiesta di pagamento esperita da controparte (cfr. ricorso, pag. 10).Indi deduce che la Corte di Roma ha statuito unicamente in merito all'ecce-zione di compensazione ed ha omesso qualsivoglia pronuncia in merito all'ecce-zione di inadempimento (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce del resto che la graduazione delle surriferite eccezioni rifletteva l'ar-ticolazione delle difese operata nel primo giudizio, iscritto innanzi al Tribunale aln. 72247/2003 r.g., nell'ambito del quale aveva azionato le proprie richiesterisarcitorie in via riconvenzionale, formulando in subordine eccezione di com-pensazione (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce altresì che nel presente giudizio “ha anche prodotto tutta la docu-mentazione già prodotta a supporto della propria domanda riconvenzionale nelgiudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo di Rekeep (all'epoca BSM)”(così ricorso, pag. 17).Deduce inoltre che gli importi pretesi sono stati verificati dal c.t.u. nominatonel corso del primo giudizio (cfr. ricorso, pag. 17) ed ancora che controparte“non ha mai contestato in giudizio l'entità dei saldi da restituirsi, né ha maiseriamente contestato la debenza degli stessi” (così ricorso, pag. 20).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/202616.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e1243 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a rigettare l'eccezione di compensa-zione.Deduce che nella specie si è al cospetto di un'eccezione di compensazione“impropria” non già “propria”, “in quanto i crediti contrapposti (…) traggono ti-tolo dal medesimo complesso rapporto di appalto”, sicché ricorre “un sempliceaccertamento di dare e avere” (così ricorso, pag. 23).Deduce poi che “l'entità e la debenza dei saldi gestionali in questione (…) nonviene in alcun modo contestata da Rekeep” (così ricorso, pag. 24).17.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Roma ha in primo luogo reputato inammissibile ilsecondo motivo d'appello, con il quale aveva lamentato l'illegittimo fraziona-mento da parte dell'A.T.I. appaltatrice dell'azionata pretesa creditoria, siccome,il motivo di gravame, inidoneo a confutare in parte qua il primo dictum.Indi deduce che ha errato la Corte distrettuale, giacché “dalla lettura dellasentenza di primo grado emerge in modo palese che non vi sia alcun riferimento,né tanto meno decisione, in merito all'eccezione di abusivo frazionamento delcredito”; che invero la motivazione del primo dictum concerne unicamente “unapresunta eccezione di difetto di legittimazione attiva, per poi dedicarsi al meritodella causa” (così ricorso, pag. 29).18.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost.,degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Premette che la Corte di Roma ha in secondo luogo reputato infondato nelmerito il secondo motivo d'appello, con il quale aveva lamentato l'illegittimofrazionamento dell'asserita avversa pretesa creditoria.Indi deduce che il significativo intervallo temporale intercorrente tra le ante-cedenti date di emissione delle fatture ex adverso azionate e le successive datedi deposito dei ricorsi monitori vale ex se a dar conto dell'insussistenza di qual-sivoglia ragione idonea a giustificare l'articolazione della pretesa asseritamentevantata in quattro distinti ricorsi per decreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 32).19.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Roma ha reputato in parte inammissibile il terzomotivo d'appello, con il quale aveva lamentato l'inesistenza ovvero la inesattaesecuzione delle prestazioni gravanti sull'A.T.I. appaltatrice e di cui alle fattureex adverso azionate, siccome, il motivo di gravame, parimenti inidoneo a con-futare in parte qua il primo dictum.Indi deduce, da un lato, che ha errato la Corte di merito, giacché il rilievo dicui al primo dictum – “l'I.N.P.D.A.P. non ha contestato in modo diretto e precisole fatture o i rendiconti una volta emessi ma lo ha fatto solo successivamente almomento della pretesa azionata in giudizio” – non ne costituiva affatto “ratiodecidendi”, ma sostanziava, al più, una valutazione del contegno delloI.N.P.D.A.P., per giunta erronea, in quanto non era previsto alcun termine didecadenza per la contestazione delle fatture (cfr. ricorso, pagg. 33 - 34).Indi deduce, dall'altro, che ha errato la Corte di merito, giacché con il motivod'appello aveva censurato specificamente il surriferito rilievo del primo giudice,ovvero aveva addotto che né le risultanze della documentazione prodotta né gliesiti della c.t.u. davano riscontro della regolare esecuzione delle prestazioni diNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026cui alle fatture; e tanto pur con riferimento alle fatture per spese postali e alleData pubblicazione 27/05/2026fatture per interventi di adeguamento normativo antincendi (cfr. ricorso, pagg.35 - 37).20.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1321, 1322,1350, 1372 e 1460 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.Premette che la Corte di Roma ha reputato in parte infondato nel merito ilterzo motivo d'appello.Indi deduce, con riferimento alle fatture per spese postali - “con le quali [erastato] chiesto il rimborso dei costi di spedizione dei conguagli oneri accessorirelativi al primo quadrimestre 2002, cui controparte avrebbe provveduto circaun anno dopo la cessazione dell'appalto” (così ricorso, pag. 38) - che, contra-riamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, né il contratto originario néle successive proroghe “prevedevano che l'appaltatore dovesse o potesse, suc-cessivamente alla cessazione del rapporto, e quindi del mandato, inviare alcun-ché ai conduttori in nome e per conto dell'Istituto” (così ricorso, pag. 41).Deduce segnatamente che dal punto n. 5 della nota dell'I.N.P.D.A.P. n. 1922del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si evince che “i gestori uscenti (…) dovevano trasmettere tutta ladocumentazione pregressa ai Compartimenti ed ai gestori entranti affinché que-sti ultimi (…) provvedessero a tutte le incombenze gestionali non espletate finoal 30.4.2002, ivi compresa l'attività di consuntivazione degli oneri accessoridell'esercizio 2002” (così ricorso, pag. 42).21.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti, “quanto al mancato esame, con il necessario ausilioNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026tecnico, dei rilievi mossi dal collaudatore sui lavori di rifacimento ascensori inTaranto” (così ricorso, pag. 43).Deduce che ha errato la Corte di Roma ad accogliere solo in parte - nei limitidell'importo di euro 23.952,50 - la decurtazione relativa agli “interventi manu-tentivi effettuati in Taranto” (cfr. ricorso, pag. 43).Deduce invero che il tecnico incaricato dall'istituto di collaudo dei lavori dirifacimento degli ascensori aveva assentito il consuntivo, di importo pari ad euro409.164,89, trasmesso dall'appaltatrice in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il minor ammon-tare di euro 285.350,79 (cfr. ricorso, pag. 44).Deduce quindi, per un verso, che la decurtazione, nei limiti di euro 23.952,50,“come suggerito dal c.t.u.”, il quale aveva ritenuto con il primo elaborato in data3.4.2007 “il corrispettivo spettante all'impresa (…) pari all'importo oggetto difatturazione [euro 409.164,89]” (cfr. ricorso, pag. 47), è “ben inferiore a quellaa suo tempo operata dal collaudatore con i documenti innanzi indicati” (cosìricorso, pag. 49).Deduce quindi, per altro verso, che il c.t.u. ha recepito la tesi dell'appaltatrice“sulla base di una lettura (..) parziale ed erronea dei documenti progettuali all'e-poca predisposti dall'Ing.

Mignogna” (così ricorso, pag. 48).22.

Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, 112, 115, 274e 295 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1460 cod. civ.Premette che con il quarto motivo d'appello aveva lamentato l'omessa pro-nuncia da parte del Tribunale in ordine alle proprie eccezioni di inadempimentoed in subordine di compensazione con i crediti da esso ricorrente vantati, ecce-zioni formulate, “in ragione dei numerosi e gravi ulteriori inadempimenti nellaesecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del R.T.I. appaltatore” (cosìNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorso, pag. 51), avverso la richiesta di pagamento spiegata da controparte(cfr. ricorso, pag. 51).Premette altresì che gli inadempimenti de quibus “avevano costituito oggettodi domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio di opposizione al primo de-creto ingiuntivo di BSM (R.G. 72247/03)” e che nel presente giudizio (in primogrado iscritto al n. 78858/2004 r.g.) sono stati soltanto eccepiti ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 1460 cod. civ. ed in subordine offerti in compensazione(cfr. ricorso, pag. 51).Indi deduce, in primo luogo, che la Corte di Roma ha “omesso ogni pronunciain merito alle eccezioni di inadempimento e compensazione sollevate dall'Inps,ritenendosi erroneamente sollevata dal pronunciarsi per il fatto che i medesimiinadempimenti avevano costituito oggetto di domanda riconvenzionale in altracausa” (così ricorso, pag. 57).Indi deduce, in secondo luogo, che la Corte di Roma ha errato a ritenere chesussistesse continenza tra il presente giudizio e quello pendente tra le stesseparti e scaturito dalle opposizioni a decreto ingiuntivo iscritte in prime cure al n.72247/2003 r.g., al n. 68876/2006 e al n. 494/2008 r.g.Deduce invero che non si configura continenza tra cause pendenti dinanzi allostesso giudice e che la Corte d'appello, piuttosto, “avrebbe dovuto provvedereper la riunione dei giudizi o, in ultima analisi, per la sospensione del presentegiudizio” (così ricorso, pag. 60).23.

Con il nono motivo il ricorrente denuncia – subordinatamente al mancatoaccoglimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto e dell'ottavo motivo- ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applica-zione degli artt. 112, 115, 116, 274 e 295 cod. proc. civ. nonché degli artt.1241, 1242, 1243 e 1460 cod. civ.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare infondato il terzo motivod'appello con riferimento alle fatture “di adeguamento normativo antincendi” (dicui al punto B, pag. 4, della sentenza d'appello) e alla fattura n. 2302400049(di cui al punto C, pag. 4, della sentenza d'appello).Deduce che in dipendenza, peraltro, dell'incompletezza delle prestazioni of-ferte dall'appaltatrice, gli importi di cui alle medesime fatture di certo non sonodovuti e sarebbero stati da decurtare dalla pretesa di parte avversa (cfr. ricorso,pag. 62).24.

Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo el'ottavo motivo di ricorso sono da rigettare e, ben vero, analoghe sono le ragioniche militano in tal senso; il che ne rende senz'altro più che opportuna la disa-mina contestuale.25.

Questa Corte ha fatto luogo alle puntualizzazioni che seguono.Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra causependenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause iden-tiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se ingradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, saràopponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato,opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337,2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.4.2023, n. 10183).La pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiariinammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presup-posto, determina “ipso facto” il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senzache rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Su-prema per revocazione, come previsto dall'art. 391 bis, 5° co., cod. proc. civ.(cfr. Cass. (ord.) 3.5.2019, n. 11737).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giu-ridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitarela formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis inidem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione pri-maria del processo, consistente nella eliminazione dell'incertezza delle situazionigiuridiche attraverso la stabilità della decisione; pertanto, l'esistenza del giudi-cato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio, anchese il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione(cfr. Cass. 7.4.2009, n. 8379; Cass. sez. lav. (ord.) 21.4.2022, n. 12754, se-condo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al paridi quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga dadicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto,pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile,essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi dellanatura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudiziodi mero fatto).Il giudicato va assimilato agli elementi normativi (Cass. (ord.) 12.6.2018, n.15339).26.

Su tale scorta non può non darsi atto delle seguenti circostanze.Per un verso, e il ricorso per cassazione (cfr. pagg. 4 – 7) e la memoria delricorrente (cfr. pagg. 1 – 2) forniscono (lo si è anticipato, quanto al ricorso)puntuale riflesso del parallelo giudizio sviluppatosi tra la “Rekeep” (in proprio equale capogruppo-mandataria dell'A.T.I.) e l'I.N.P.S. con riferimento al mede-simo rapporto d'appalto in questa sede oggetto di controversia, giudizio paral-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026lelo che ha tratto origine dalle opposizioni, poi riunite, iscritte innanzi al Tribu-Data pubblicazione 27/05/2026nale di Roma al n. 72247/2003 r.g., al n. 68876/2006 r.g. e al n. 494/2008 r.g.,avverso, rispettivamente, i decreti ingiuntivi n. 10066/2003, n. 13069/2004 en. 14195/2006 (l'Istituto previdenziale ricorrente ha dato atto esplicitamenteche il giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Roma al n. 78858/2004 r.g., da cuiè scaturito il ricorso per cassazione in disamina, iscritto al n. 27623/2020 r.g.,“non veniva riunito al primo, la trattazione dello stesso proseguiva quindi sepa-ratamente, ma parallelamente al primo in modo tale da recepire i risultati delleoperazioni peritali che saranno disposte in quel giudizio, segnatamente in riferi-mento agli inadempimenti eccepiti ex art. 1460 c.c. dall'Istituto opponente”:così ricorso, pag. 5).Per altro verso, dalle surriferite opposizioni a decreto ingiuntivo (n. 72247/2003 r.g., n. 68876/2006 r.g. e n. 494/2008 r.g.), definite in prime cure con lasentenza n. 19043 del 29.9.2014 del Tribunale di Roma ed in seconde cure conla sentenza n. 7471/2021 della Corte d'appello di Roma, è scaturito, a seguitodel ricorso principale dell'I.N.P.S. e del ricorso incidentale della “Rekeep” (inproprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I.), il connesso giudizio innanzia questa Corte iscritto al n. 4599/2022 r.g., definito con ordinanza assunta pa-rimenti all'esito dell'adunanza camerale del 29 gennaio 2026, di rigetto del ri-corso principale, articolato in quattro motivi, dell'I.N.P.S.Segnatamente, di rigetto del primo motivo del ricorso principale, con cui siera censurato il rigetto - da parte della Corte d'appello di Roma, con la sentenzan. 7471/2021 - dell'eccezione di abusivo frazionamento del credito.Segnatamente, di rigetto del secondo motivo, del terzo motivo e del quartomotivo del ricorso principale, con cui si era censurato il parziale accoglimento –da parte della Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 7471/2021 – delleNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026domande riconvenzionali spiegate dall'I.N.P.S. con le opposizioni, poi riunite,Data pubblicazione 27/05/2026iscritte innanzi al Tribunale di Roma al n. 72247/2003 r.g., al n. 68876/2006r.g. e al n. 494/2008 r.g.Per altro verso ancora, è stato lo stesso I.N.P.S. a riferire che con l'opposi-zione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13069/2004 (che ha dato vita,innanzi il Tribunale di Roma, al giudizio iscritto n. 78858/2004 r.g., definito inprime cure con la sentenza n. 18813/2014 ed in seconde cure con la sentenzan. 723/2020 della Corte d'appello di Roma, oggetto di impugnazione con il ri-corso in esame) “si era ritenuto ultroneo reiterare la medesima domanda ricon-venzionale già spiegata nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo,ritenendosi sufficiente spiegare eccezione di inadempimento – rispetto aglistessi fatti di inadempimento che lì avevano costituito oggetto di domanda ri-convenzionale e che qui comunque venivano espressamente e dettagliatamentededotti – nonché, in subordine, eccezione di compensazione di quanto eventual-mente fosse riconosciuto a favore dell'opposta con i crediti dell'Inpdap (…) giàazionati nel precedente giudizio R.G. 72247/03” (così ricorso, pag.

7. Cfr. altresìricorso, pag. 15, ove, nell'ambito del primo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. ha ana-logamente puntualizzato che nel secondo giudizio, iscritto innanzi al [OSCURATO:PERSONA] al n. 78858/2004 r.g., onde non aggravarne lo sviluppo, “non avevareiterato la medesima domanda riconvenzionale ma si era limitato ad opporrequegli inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. (…), chiedendoperaltro [invano] la riunione del secondo giudizio al primo (...)”.

Cfr. inoltrericorso, pag. 51, ove, nell'ambito dell'ottavo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. ha ana-logamente puntualizzato che con il quarto motivo d'appello avverso la sentenzadella Corte d'appello di Roma n. 723/2020 “si doleva (…) in ragione dei numerosie gravi ulteriori inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni contrattuali daNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte del RTI appaltatore.

Inadempimenti, si ricorda, che avevano costituito og-getto di domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio di opposizione al primodecreto ingiuntivo di BSM (R.G. 72247/03), ma che in questo giudizio eranostati solo eccepiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. e in subordine incompensazione”).27.

In tal guisa il disconoscimento dell'abusivo frazionamento delle pretesecreditorie azionate, nell'ambito del rapporto d'appalto per cui è controversia,dall'appaltatrice nei confronti dell'appaltante è divenuto definitivo – definitività,ben vero, i cui riflessi in questa sede l'I.N.P.S. non ha potuto non mettere, aborigine, in conto ‒ siccome coperto dal giudicato formatosi a seguito della pro-nuncia da parte di questa Corte dell'ordinanza assunta (parimenti all'esito dell'a-dunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a reiezione del ricorso principale esperitonell'ambito del giudizio iscritto (innanzi a questa Corte) al n. 4599/2022 r.g.In tal guisa l'accertamento (nel quantum di euro 2.120.139,50, oltre inte-ressi, e di euro 63.523,41, oltre interessi, in esito alle riconvenzionali ancorateagli stessi fatti qui oggetto di eccezione di inadempimento) delle contropretesecreditorie vantate, nell'ambito del rapporto d'appalto per cui è controversia,dalla stazione appaltante (I.N.P.S.) nei confronti dell'appaltatrice ed opponibiliin compensazione, è similmente divenuto definitivo – definitività, ben vero, i cuiriflessi in questa sede l'I.N.P.S. parimenti non ha potuto non mettere, ab origine,in conto ‒ siccome analogamente coperto dal giudicato formatosi a seguito dellapronuncia da parte di questa Corte dell'ordinanza assunta (parimenti all'esitodell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a reiezione del ricorso principale esperitonell'ambito del giudizio iscritto (innanzi a questa Corte) al n. 4599/2022 r.g.Ovviamente (e contrariamente all'assunto del ricorrente, secondo cui “la cir-costanza che questa eccezione fosse stata avanzata anche negli altri giudiziNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026pendenti fra le stesse parti non rileva”: così memoria ricorrente, pag. 1), lapreclusione nascente dal precedente giudicato (formatosi a seguito dell'ordi-nanza pronunciata da questa Corte nel connesso giudizio iscritto al n. 4599/2022 r.g.), da riscontrare al momento della decisione, si traduce in un ostacoloa che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già ricono-sciuto o già negato (cfr. Cass. 19.3.2003, n. 4014; Cass. 18.11.1981, n. 6123.Significativamente la “Rekeep” adduce in memoria – cfr. pag. 3 - che “il fattoche I.N.P.S. non abbia svolto apposita domanda riconvenzionale, bensì abbiariproposto l'eccezione di inadempimento anche ai fini di un'eventuale compen-sazione, non può che essere interpretato come riproposizione della stessa do-manda, di modo che, se il Giudice del merito avesse ritenuto opponibili l'ina-dempimento e il danno denunciati da controparte in altro processo, sarebbeincorso in violazione del divieto del ne bis in idem”).28.

Il quinto motivo di ricorso del pari è da rigettare.29.

Va appieno condiviso, alla luce del tenore del terzo motivo d'appello,quale riprodotto dal ricorrente alle pagine 35–36 del ricorso, il rilievo della [OSCURATO:PERSONA].Ovvero l'affermazione secondo cui l'assunto del primo giudice (“l'I.N.P.D.A.P.non ha contestato in modo diretto e preciso le fatture o i rendiconti una voltaemessi ma lo ha fatto solo successivamente al momento della pretesa azionatain giudizio”), concorrente a connotare in termini precipui la “ratio decidendi” delprimo dictum, non era stato confutato con il motivo d'appello in maniera, quantomeno, specifica e adeguata (cfr. Cass. 28.10.2020, n. 23781, secondo cui, aifini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ.,l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame,può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nelNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali eData pubblicazione 27/05/2026giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica delladecisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezzail contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giu-dice).30.

Il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso sono egualmente da riget-tare e, ben vero, sovrapponibili sono le ragioni che depongono in questo senso;il che ne giustifica senz'altro l'esame simultaneo.31.

Gli anzidetti mezzi di impugnazione senza dubbio veicolano doglianze “dimerito”, ossia sono volti a censurare il giudizio “di fatto” cui, in partis quibus, laCorte di Roma ha atteso.Su tale scorta sono sufficienti i rilievi che seguono.Da un canto, l'impugnato dictum della Corte romana non è inficiato da nes-suna delle forme di anomalia motivazionale – tra le quali non è annoverabile ilsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‒ rilevanti alla luce della pro-nuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.La Corte d'appello ha invero compiutamente ed intellegibilmente esplicitato ilproprio iter argomentativo.D'altro canto, sovvengono gli insegnamenti secondo cui è inammissibile il ri-corso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492-03)).

E secondo cui con il ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpreta-zione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispe-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026cie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattoData pubblicazione 27/05/2026compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).32.

Il nono motivo di ricorso similmente è da rigettare.33.

Il motivo di ricorso non reca puntuale censura del rilievo motivazionaledella Corte di Roma, secondo cui il tardivo inoltro della documentazione – ossiadelle “fatture di adeguamento normativo antincendi” – “non faceva venire menoil diritto al corrispettivo in favore dell'appaltatore una volta inoltrata” (così sen-tenza d'appello, pag.

4. Cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, intema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specifica-mente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass.17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono con-notarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata).E ciò viepiù che l'asserita impossibilità di far luogo al collaudo in epoca ante-riore al 9.3.2004 (cfr. ricorso, pag. 62), dì di ricezione della documentazionemancante, non esclude – “in fatto” – che al collaudo si potesse far luogo in epocaimmediatamente successiva.34.

Si giustifica - in relazione al testo dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. (“Sevi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questionetrattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ilgiudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”), comeda “rileggere” alla luce della pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale (laCorte costituzionale con citata pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzio-nale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che ilgiudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, ancheNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) - l'integrale com-pensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Rilevano a tal fine la complessità e delicatezza dell'incarico, di indubbia rile-vanza pubblicistica, conferito dal (soppresso) I.N.P.D.A.P. all'A.T.I. controricor-rente, nel cui quadro si giustifica la determinazione dell'I.N.P.S. sostanziatasinella proposizione del ricorso - avverso la statuizione della Corte d'appello diRoma - a questa Corte di legittimità.35.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, dirigente dell'ufficio “[OSCURATO:PERSONA] e Investimenti”, rappresentato e difeso disgiunta-mente e congiuntamente in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorsodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – che hanno,entrambi, indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. - della propria Avvocatura; elet-tivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso la sededella propria [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. e già “BuildingService Management” s.r.l.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappre-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026sentante pro tempore (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. co-Data pubblicazione 27/05/2026stituita con la “MSC - Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a., la “[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna” società cooperativa, la “[OSCURATO:PERSONA]”società consortile a r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “Alfa 3” s.r.l. (già “C.I.E.T.” s.p.a.)), rap-presentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.) e dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] (che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.); elettivamentedomiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 723/2020 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso.RILEVATO CHE1. Nel corso dell'anno 1996 l'I.N.P.D.A.P. affidava in appalto a soggetti spe-cializzati la gestione del suo patrimonio immobiliare (circa 60.000 unità), sud-diviso in n. 16 lotti (cfr. ricorso, pag. 3).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituita dalla “Rekeep” s.p.a.(allora “[OSCURATO:PERSONA]” – B.S.M.” s.r.l.), dalla “MSC – Società diPartecipazione tra Lavoratori” s.p.a., dalla “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa, dalla “[OSCURATO:PERSONA]” società consortile a r.l.,dalla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e dalla “Alfa 3” s.r.l. si ren-deva aggiudicataria della gestione degli immobili costituenti il lotto n. 6 (immo-bili in Toscana), il lotto n. 14 (immobili in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata)e, successivamente, il lotto n. 5 (immobili in Emilia-Romagna e Marche).I rapporti tra stazione appaltante e appaltatrice, più volte prorogati, venivanoa definitiva scadenza in data 30.4.2002.3. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 29.4.2003l'attuale “Rekeep” (ricorrente in proprio per i lotti n. 5 e n. 14 ed in proprio equale mandataria della “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” e della “ALFA 3”per il lotto n. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro2.500.891,21, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 4).Con decreto n. 10066/2003 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 25.9.2003 proponeva opposizione(giudizio n. 72247/2003 r.g. A tale giudizio si correla il ricorso per cassazioneiscritto innanzi a questa Corte al n. 4599/2022 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 4).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamentodell'importo di euro 2.120.139,50, quale saldo attivo della gestione ovvero qualeNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026ammontare dei canoni di locazione riscossi in nome e per conto dell'istituto edindebitamente trattenuti, nonché al pagamento di importi dovuti a titolo di pe-nali e di risarcimento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (in proprio e nella qualità).Veniva disposta c.t.u.4. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 14.5.2004l'attuale “Rekeep” (ricorrente esclusivamente in proprio) adiva il Tribunale diRoma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro764.849,38, oltre interessi, sulla scorta – parimenti ‒ di fatture asseritamenterimaste insolute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestionedel patrimonio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 5).Con decreto n. 13069/2004 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 26.10.2004 proponeva opposizione(giudizio n. 78858/2004 r.g. A tale giudizio inerisce il ricorso per cassazioneiscritto innanzi a questa Corte al n. 27623/2020 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 5).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa e proponeva eccezione di ina-dempimento (cfr. ricorso, pag. 5).Instava quindi per la revoca del decreto.Resisteva l'attuale “Rekeep”.5. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 23.5.2006l'attuale “Rekeep” (ricorrente quale mandataria capogruppo dell'A.T.I. per illotto n. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro360.581,87, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pagg. 5 - 6).Con decreto n. 14195/2006 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 19.10.2006 proponeva opposizione(giudizio n. 68876/2006 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 6).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la controparte al pagamentodell'importo di euro 2.126.973,53 (così precisato con la memoria ex art. 183cod. proc. civ.), quale saldo attivo della gestione ovvero quale ammontare deicanoni di locazione riscossi in nome e per conto dell'istituto ed indebitamentetrattenuti, nonché al pagamento di importi dovuti a titolo di penali e di risarci-mento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (nella qualità).Il giudizio veniva riunito al giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.6. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato in data 21.9.2007l'attuale “Rekeep” (ricorrente quale mandataria dell'attuale “Alfa 3” per il lotton. 6) adiva il Tribunale di Roma.Chiedeva ingiungersi all'I.N.P.D.A.P. il pagamento dell'importo di euro754.275,24, oltre interessi, sulla scorta di fatture asseritamente rimaste inso-lute ed inerenti al rapporto d'appalto avente ad oggetto la gestione del patrimo-nio immobiliare dell'istituto previdenziale (cfr. ricorso, pag. 6).Con decreto n. 20831/2007 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.L'I.N.P.D.A.P. con citazione notificata il 28.12.2007 proponeva opposizione(giudizio n. 494/2008 r.g.) (cfr. ricorso, pag. 6).Contestava la sussistenza dell'avversa pretesa.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026In particolare, eccepiva l'ingiustificato frazionamento, in violazione dei doveriData pubblicazione 27/05/2026di correttezza e buona fede, dell'asserita pretesa di controparte.Instava quindi per la revoca del decreto.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi l'opposta al pagamento del saldonome e per conto dell'istituto ed indebitamente trattenuti nonché al pagamentodi importi dovuti a titolo di penali e di risarcimento dei danni da inadempimento.Resisteva l'attuale “Rekeep” (nella qualità).Il giudizio veniva riunito al giudizio iscritto al n. 72247/2003 r.g.7. Nel corso del giudizio iscritto al n. 78858/2004 r.g., con ordinanza del 5.5.2005 il Giudice istruttore dichiarava l'ingiunzione opposta provvisoriamente ese-cutiva nei limiti dell'importo di euro 348.068,60, oltre interessi; tale importoveniva corrisposto in corso di giudizio (cfr. ricorso, pag. 7).8. Veniva disposta c.t.u. ed in sede di formulazione dei quesiti gli accerta-menti venivano limitati alla verifica delle fatture per gli interventi manutentiviin Taranto (cfr. ricorso, pag. 8).Il c.t.u. depositava la relazione di consulenza tecnica.Successivamente, in data 1.4.2009, l'ausiliario d'ufficio faceva luogo al depo-sito di “note a chiarimento” in risposta alle note critiche delle parti. Indi, le partiVeniva ammessa ed assunta la prova per testimoni.9. Si costituiva l'I.N.P.S. a seguito della soppressione dell'I.N.P.D.A.P.10. Con sentenza n. 18813 del 25.9.2014 il Tribunale di Roma revocava, indipendenza del sopravvenuto parziale pagamento, l'ingiunzione n. 13069/2004opposta e condannava l'I.N.P.S. al pagamento della somma di euro 718.486,46,oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo (cfr. ricorso, pag. 9).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/202611. L'I.N.P.S. proponeva appello articolato in quattro motivi.Resisteva la “Rekeep” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” – B.S.M.”).12. Con sentenza n. 723/2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva in parteil gravame e condannava l'I.N.P.S. al pagamento della minor somma di euro25.306,58, compensava nella misura di ¼ le spese del grado e condannaval'I.N.P.S. al pagamento dei residui ¾.Evidenziava la Corte di Roma che era destituito di fondamento il primo motivod'appello, con cui l'I.N.P.S. aveva lamentato il mancato riconoscimento del con-trocredito per i saldi finali della gestione come rendicontati dalla stessa A.T.I.appaltatrice.Evidenziava all'uopo che il controcredito, eccepito in compensazione, era og-getto di contestazione in altro separato giudizio (iscritto innanzi al Tribunale diRoma al n. 72247/2003 r.g.) non ancora definito, il che in radice ostava allacompensazione (cfr. sentenza d'appello, pag. 2).Evidenziava altresì la Corte di Roma che il secondo motivo d'appello era inpari tempo inammissibile ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. ed infondato nelmerito (cfr. sentenza d'appello, pagg. 2 - 3).Evidenziava segnatamente in ordine al primo profilo che la motivazione inparte qua del primo giudice - ossia il rilievo per cui era da escludere il pretesoabuso del diritto correlato all'asserito illegittimo frazionamento del credito - nonera stata confutata con il motivo d'appello, siccome l'I.N.P.S. si era limitato areiterare il proprio assunto con deduzioni di carattere generale.Evidenziava segnatamente in ordine al secondo profilo che era da ribadiresenz'altro il riscontro operato al riguardo dal Tribunale ovvero che “la difficoltàdi azionare contestualmente le fatture è giusto dipesa da criticità e inefficienzedell'Istituto”.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Evidenziava inoltre la Corte di Roma che il terzo motivo d'appello - concer-nente l'eccezione di inesistenza ovvero di non corretta esecuzione delle presta-zioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria - era infondato per un du-plice ordine di ragioni (cfr. sentenza d'appello, pagg. 3 – 5).Evidenziava segnatamente, da un canto, che la doglianza veicolata dal terzomezzo era - fatta eccezione per talune fatture – inammissibile.Evidenziava invero che il Tribunale aveva affermato che “l'I.N.P.D.A.P. nonha contestato in modo diretto e preciso le fatture o i rendiconti una volta emessima lo ha fatto solo successivamente al momento della pretesa azionata in giu-dizio” e tale rilievo motivazionale, posto a base del rigetto dell'eccezione di ina-dempimento e costituente un'autonoma “ratio decidendi”, non era stato confu-tato, giacché l'appellante si era limitato a reiterare gli originari assunti.Evidenziava segnatamente, d'altro canto, che la doglianza veicolata dal terzomezzo era - fatta eccezione per la fattura dell'importo di euro 1.302,44, relativaa spese postali, contestata ante causam in data 3.2.2004, per la nota di addebitodell'importo di euro 51,64, contestata ante causam il 24.3.2004, e per le fatturen. 2302300066 e n. 2302300076, nei limiti dell'importo di euro 23.952,50 -infondata nel merito.Evidenziava invero, limitatamente alle fatture attinenti a spese postali (pereuro 26.940,11), che “il rimborso dei costi di spedizione era previsto dall'art. 4,punto 11, all. B2 alla Convenzione (cfr. sentenza d'appello, pag. 4).Evidenziava invero, limitatamente alle fatture attinenti agli interventi manu-tentivi ed alla fattura n. 2302400049, che l'I.N.P.S. aveva nell'atto d'appelloallegato in maniera generica l'inadempimento ed aveva nell'atto di citazione la-mentato esclusivamente il tardivo inoltro della documentazione, il che non pre-cludeva il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Evidenziava infine la Corte di Roma che era inammissibile il quarto motivod'appello, con cui l'I.N.P.S. aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte delprimo Giudice in ordine alle eccezioni di inadempimento e di compensazioneall'uopo formulate (cfr. sentenza d'appello pag. 5).Evidenziava segnatamente che le eccezioni sollevate investivano l'intero rap-porto e formavano oggetto della domanda riconvenzionale esperita nel più am-pio e parallelo giudizio pendente innanzi alla Corte d'appello di Roma, preceden-temente instaurato innanzi al Tribunale e quivi iscritto al n. 72247/2003 r.g., erispetto al quale sussisteva continenza.13. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'I.N.P.S.; ne ha chiesto lacassazione sulla scorta di nove motivi con ogni conseguente statuizione.La “Rekeep” s.p.a. (in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. co-stituita con la “MSC - Società di Partecipazione tra Lavoratori” s.p.a., la “[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna” società cooperativa, la “[OSCURATO:PERSONA]”società consortile a r.l. (cancellata dal registro delle imprese), la “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e l' “Alfa 3” s.r.l.) ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.14. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.L'I.N.P.S. ha depositato memoria.Ha depositato memoria la “Rekeep” s.p.a.CONSIDERATO CHE15. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 274 e295 cod. proc. civ. e dell'art. 1460 cod. civ., la nullità della sentenza impugnataNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026per omissione di pronuncia, per violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato (cfr. a tal ultimo riguardo ricorso, pag. 16).Premette che con il primo motivo d'appello aveva lamentato l'omessa pro-nuncia da parte del Tribunale in ordine alle proprie eccezioni di inadempimentoe in subordine di compensazione con i crediti da esso ricorrente vantati - tra iquali quello alla restituzione delle somme incassate dall'appaltatrice ed indebi-tamente trattenute al termine del rapporto – eccezioni formulate avverso la ri-chiesta di pagamento esperita da controparte (cfr. ricorso, pag. 10).Indi deduce che la Corte di Roma ha statuito unicamente in merito all'ecce-zione di compensazione ed ha omesso qualsivoglia pronuncia in merito all'ecce-zione di inadempimento (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce del resto che la graduazione delle surriferite eccezioni rifletteva l'ar-ticolazione delle difese operata nel primo giudizio, iscritto innanzi al Tribunale aln. 72247/2003 r.g., nell'ambito del quale aveva azionato le proprie richiesterisarcitorie in via riconvenzionale, formulando in subordine eccezione di com-pensazione (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce altresì che nel presente giudizio “ha anche prodotto tutta la docu-mentazione già prodotta a supporto della propria domanda riconvenzionale nelgiudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo di Rekeep (all'epoca BSM)”(così ricorso, pag. 17).Deduce inoltre che gli importi pretesi sono stati verificati dal c.t.u. nominatonel corso del primo giudizio (cfr. ricorso, pag. 17) ed ancora che controparte“non ha mai contestato in giudizio l'entità dei saldi da restituirsi, né ha maiseriamente contestato la debenza degli stessi” (così ricorso, pag. 20).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/202616. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e1243 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a rigettare l'eccezione di compensa-zione.Deduce che nella specie si è al cospetto di un'eccezione di compensazione“impropria” non già “propria”, “in quanto i crediti contrapposti (…) traggono ti-tolo dal medesimo complesso rapporto di appalto”, sicché ricorre “un sempliceaccertamento di dare e avere” (così ricorso, pag. 23).Deduce poi che “l'entità e la debenza dei saldi gestionali in questione (…) nonviene in alcun modo contestata da Rekeep” (così ricorso, pag. 24).17. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Roma ha in primo luogo reputato inammissibile ilsecondo motivo d'appello, con il quale aveva lamentato l'illegittimo fraziona-mento da parte dell'A.T.I. appaltatrice dell'azionata pretesa creditoria, siccome,il motivo di gravame, inidoneo a confutare in parte qua il primo dictum.Indi deduce che ha errato la Corte distrettuale, giacché “dalla lettura dellasentenza di primo grado emerge in modo palese che non vi sia alcun riferimento,né tanto meno decisione, in merito all'eccezione di abusivo frazionamento delcredito”; che invero la motivazione del primo dictum concerne unicamente “unapresunta eccezione di difetto di legittimazione attiva, per poi dedicarsi al meritodella causa” (così ricorso, pag. 29).18. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost.,degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Premette che la Corte di Roma ha in secondo luogo reputato infondato nelmerito il secondo motivo d'appello, con il quale aveva lamentato l'illegittimofrazionamento dell'asserita avversa pretesa creditoria.Indi deduce che il significativo intervallo temporale intercorrente tra le ante-cedenti date di emissione delle fatture ex adverso azionate e le successive datedi deposito dei ricorsi monitori vale ex se a dar conto dell'insussistenza di qual-sivoglia ragione idonea a giustificare l'articolazione della pretesa asseritamentevantata in quattro distinti ricorsi per decreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 32).19. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Roma ha reputato in parte inammissibile il terzomotivo d'appello, con il quale aveva lamentato l'inesistenza ovvero la inesattaesecuzione delle prestazioni gravanti sull'A.T.I. appaltatrice e di cui alle fattureex adverso azionate, siccome, il motivo di gravame, parimenti inidoneo a con-futare in parte qua il primo dictum.Indi deduce, da un lato, che ha errato la Corte di merito, giacché il rilievo dicui al primo dictum – “l'I.N.P.D.A.P. non ha contestato in modo diretto e precisole fatture o i rendiconti una volta emessi ma lo ha fatto solo successivamente almomento della pretesa azionata in giudizio” – non ne costituiva affatto “ratiodecidendi”, ma sostanziava, al più, una valutazione del contegno delloI.N.P.D.A.P., per giunta erronea, in quanto non era previsto alcun termine didecadenza per la contestazione delle fatture (cfr. ricorso, pagg. 33 - 34).Indi deduce, dall'altro, che ha errato la Corte di merito, giacché con il motivod'appello aveva censurato specificamente il surriferito rilievo del primo giudice,ovvero aveva addotto che né le risultanze della documentazione prodotta né gliesiti della c.t.u. davano riscontro della regolare esecuzione delle prestazioni diNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026cui alle fatture; e tanto pur con riferimento alle fatture per spese postali e alleData pubblicazione 27/05/2026fatture per interventi di adeguamento normativo antincendi (cfr. ricorso, pagg.35 - 37).20. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1321, 1322,1350, 1372 e 1460 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.Premette che la Corte di Roma ha reputato in parte infondato nel merito ilterzo motivo d'appello.Indi deduce, con riferimento alle fatture per spese postali - “con le quali [erastato] chiesto il rimborso dei costi di spedizione dei conguagli oneri accessorirelativi al primo quadrimestre 2002, cui controparte avrebbe provveduto circaun anno dopo la cessazione dell'appalto” (così ricorso, pag. 38) - che, contra-riamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, né il contratto originario néle successive proroghe “prevedevano che l'appaltatore dovesse o potesse, suc-cessivamente alla cessazione del rapporto, e quindi del mandato, inviare alcun-ché ai conduttori in nome e per conto dell'Istituto” (così ricorso, pag. 41).Deduce segnatamente che dal punto n. 5 della nota dell'I.N.P.D.A.P. n. 1922del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si evince che “i gestori uscenti (…) dovevano trasmettere tutta ladocumentazione pregressa ai Compartimenti ed ai gestori entranti affinché que-sti ultimi (…) provvedessero a tutte le incombenze gestionali non espletate finoal 30.4.2002, ivi compresa l'attività di consuntivazione degli oneri accessoridell'esercizio 2002” (così ricorso, pag. 42).21. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione tra le parti, “quanto al mancato esame, con il necessario ausilioNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026tecnico, dei rilievi mossi dal collaudatore sui lavori di rifacimento ascensori inTaranto” (così ricorso, pag. 43).Deduce che ha errato la Corte di Roma ad accogliere solo in parte - nei limitidell'importo di euro 23.952,50 - la decurtazione relativa agli “interventi manu-tentivi effettuati in Taranto” (cfr. ricorso, pag. 43).Deduce invero che il tecnico incaricato dall'istituto di collaudo dei lavori dirifacimento degli ascensori aveva assentito il consuntivo, di importo pari ad euro409.164,89, trasmesso dall'appaltatrice in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il minor ammon-tare di euro 285.350,79 (cfr. ricorso, pag. 44).Deduce quindi, per un verso, che la decurtazione, nei limiti di euro 23.952,50,“come suggerito dal c.t.u.”, il quale aveva ritenuto con il primo elaborato in data3.4.2007 “il corrispettivo spettante all'impresa (…) pari all'importo oggetto difatturazione [euro 409.164,89]” (cfr. ricorso, pag. 47), è “ben inferiore a quellaa suo tempo operata dal collaudatore con i documenti innanzi indicati” (cosìricorso, pag. 49).Deduce quindi, per altro verso, che il c.t.u. ha recepito la tesi dell'appaltatrice“sulla base di una lettura (..) parziale ed erronea dei documenti progettuali all'e-poca predisposti dall'Ing. Mignogna” (così ricorso, pag. 48).22. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, 112, 115, 274e 295 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1460 cod. civ.Premette che con il quarto motivo d'appello aveva lamentato l'omessa pro-nuncia da parte del Tribunale in ordine alle proprie eccezioni di inadempimentoed in subordine di compensazione con i crediti da esso ricorrente vantati, ecce-zioni formulate, “in ragione dei numerosi e gravi ulteriori inadempimenti nellaesecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del R.T.I. appaltatore” (cosìNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorso, pag. 51), avverso la richiesta di pagamento spiegata da controparte(cfr. ricorso, pag. 51).Premette altresì che gli inadempimenti de quibus “avevano costituito oggettodi domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio di opposizione al primo de-creto ingiuntivo di BSM (R.G. 72247/03)” e che nel presente giudizio (in primogrado iscritto al n. 78858/2004 r.g.) sono stati soltanto eccepiti ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 1460 cod. civ. ed in subordine offerti in compensazione(cfr. ricorso, pag. 51).Indi deduce, in primo luogo, che la Corte di Roma ha “omesso ogni pronunciain merito alle eccezioni di inadempimento e compensazione sollevate dall'Inps,ritenendosi erroneamente sollevata dal pronunciarsi per il fatto che i medesimiinadempimenti avevano costituito oggetto di domanda riconvenzionale in altracausa” (così ricorso, pag. 57).Indi deduce, in secondo luogo, che la Corte di Roma ha errato a ritenere chesussistesse continenza tra il presente giudizio e quello pendente tra le stesseparti e scaturito dalle opposizioni a decreto ingiuntivo iscritte in prime cure al n.72247/2003 r.g., al n. 68876/2006 e al n. 494/2008 r.g.Deduce invero che non si configura continenza tra cause pendenti dinanzi allostesso giudice e che la Corte d'appello, piuttosto, “avrebbe dovuto provvedereper la riunione dei giudizi o, in ultima analisi, per la sospensione del presentegiudizio” (così ricorso, pag. 60).23. Con il nono motivo il ricorrente denuncia – subordinatamente al mancatoaccoglimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto e dell'ottavo motivo- ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applica-zione degli artt. 112, 115, 116, 274 e 295 cod. proc. civ. nonché degli artt.1241, 1242, 1243 e 1460 cod. civ.Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare infondato il terzo motivod'appello con riferimento alle fatture “di adeguamento normativo antincendi” (dicui al punto B, pag. 4, della sentenza d'appello) e alla fattura n. 2302400049(di cui al punto C, pag. 4, della sentenza d'appello).Deduce che in dipendenza, peraltro, dell'incompletezza delle prestazioni of-ferte dall'appaltatrice, gli importi di cui alle medesime fatture di certo non sonodovuti e sarebbero stati da decurtare dalla pretesa di parte avversa (cfr. ricorso,pag. 62).24. Il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo el'ottavo motivo di ricorso sono da rigettare e, ben vero, analoghe sono le ragioniche militano in tal senso; il che ne rende senz'altro più che opportuna la disa-mina contestuale.25. Questa Corte ha fatto luogo alle puntualizzazioni che seguono.Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra causependenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause iden-tiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se ingradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, saràopponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato,opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337,2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.4.2023, n. 10183).La pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiariinammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presup-posto, determina “ipso facto” il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senzache rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Su-prema per revocazione, come previsto dall'art. 391 bis, 5° co., cod. proc. civ.(cfr. Cass. (ord.) 3.5.2019, n. 11737).Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giu-ridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitarela formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis inidem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione pri-maria del processo, consistente nella eliminazione dell'incertezza delle situazionigiuridiche attraverso la stabilità della decisione; pertanto, l'esistenza del giudi-cato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio, anchese il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione(cfr. Cass. 7.4.2009, n. 8379; Cass. sez. lav. (ord.) 21.4.2022, n. 12754, se-condo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al paridi quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga dadicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto,pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile,essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi dellanatura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudiziodi mero fatto).Il giudicato va assimilato agli elementi normativi (Cass. (ord.) 12.6.2018, n.15339).26. Su tale scorta non può non darsi atto delle seguenti circostanze.Per un verso, e il ricorso per cassazione (cfr. pagg. 4 – 7) e la memoria delricorrente (cfr. pagg. 1 – 2) forniscono (lo si è anticipato, quanto al ricorso)puntuale riflesso del parallelo giudizio sviluppatosi tra la “Rekeep” (in proprio equale capogruppo-mandataria dell'A.T.I.) e l'I.N.P.S. con riferimento al mede-simo rapporto d'appalto in questa sede oggetto di controversia, giudizio paral-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026lelo che ha tratto origine dalle opposizioni, poi riunite, iscritte innanzi al Tribu-Data pubblicazione 27/05/2026nale di Roma al n. 72247/2003 r.g., al n. 68876/2006 r.g. e al n. 494/2008 r.g.,avverso, rispettivamente, i decreti ingiuntivi n. 10066/2003, n. 13069/2004 en. 14195/2006 (l'Istituto previdenziale ricorrente ha dato atto esplicitamenteche il giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Roma al n. 78858/2004 r.g., da cuiè scaturito il ricorso per cassazione in disamina, iscritto al n. 27623/2020 r.g.,“non veniva riunito al primo, la trattazione dello stesso proseguiva quindi sepa-ratamente, ma parallelamente al primo in modo tale da recepire i risultati delleoperazioni peritali che saranno disposte in quel giudizio, segnatamente in riferi-mento agli inadempimenti eccepiti ex art. 1460 c.c. dall'Istituto opponente”:così ricorso, pag. 5).Per altro verso, dalle surriferite opposizioni a decreto ingiuntivo (n. 72247/2003 r.g., n. 68876/2006 r.g. e n. 494/2008 r.g.), definite in prime cure con lasentenza n. 19043 del 29.9.2014 del Tribunale di Roma ed in seconde cure conla sentenza n. 7471/2021 della Corte d'appello di Roma, è scaturito, a seguitodel ricorso principale dell'I.N.P.S. e del ricorso incidentale della “Rekeep” (inproprio e quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I.), il connesso giudizio innanzia questa Corte iscritto al n. 4599/2022 r.g., definito con ordinanza assunta pa-rimenti all'esito dell'adunanza camerale del 29 gennaio 2026, di rigetto del ri-corso principale, articolato in quattro motivi, dell'I.N.P.S.Segnatamente, di rigetto del primo motivo del ricorso principale, con cui siera censurato il rigetto - da parte della Corte d'appello di Roma, con la sentenzan. 7471/2021 - dell'eccezione di abusivo frazionamento del credito.Segnatamente, di rigetto del secondo motivo, del terzo motivo e del quartomotivo del ricorso principale, con cui si era censurato il parziale accoglimento –da parte della Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 7471/2021 – delleNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026domande riconvenzionali spiegate dall'I.N.P.S. con le opposizioni, poi riunite,Data pubblicazione 27/05/2026iscritte innanzi al Tribunale di Roma al n. 72247/2003 r.g., al n. 68876/2006r.g. e al n. 494/2008 r.g.Per altro verso ancora, è stato lo stesso I.N.P.S. a riferire che con l'opposi-zione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13069/2004 (che ha dato vita,innanzi il Tribunale di Roma, al giudizio iscritto n. 78858/2004 r.g., definito inprime cure con la sentenza n. 18813/2014 ed in seconde cure con la sentenzan. 723/2020 della Corte d'appello di Roma, oggetto di impugnazione con il ri-corso in esame) “si era ritenuto ultroneo reiterare la medesima domanda ricon-venzionale già spiegata nel giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo,ritenendosi sufficiente spiegare eccezione di inadempimento – rispetto aglistessi fatti di inadempimento che lì avevano costituito oggetto di domanda ri-convenzionale e che qui comunque venivano espressamente e dettagliatamentededotti – nonché, in subordine, eccezione di compensazione di quanto eventual-mente fosse riconosciuto a favore dell'opposta con i crediti dell'Inpdap (…) giàazionati nel precedente giudizio R.G. 72247/03” (così ricorso, pag. 7. Cfr. altresìricorso, pag. 15, ove, nell'ambito del primo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. ha ana-logamente puntualizzato che nel secondo giudizio, iscritto innanzi al [OSCURATO:PERSONA] al n. 78858/2004 r.g., onde non aggravarne lo sviluppo, “non avevareiterato la medesima domanda riconvenzionale ma si era limitato ad opporrequegli inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. (…), chiedendoperaltro [invano] la riunione del secondo giudizio al primo (...)”. Cfr. inoltrericorso, pag. 51, ove, nell'ambito dell'ottavo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. ha ana-logamente puntualizzato che con il quarto motivo d'appello avverso la sentenzadella Corte d'appello di Roma n. 723/2020 “si doleva (…) in ragione dei numerosie gravi ulteriori inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni contrattuali daNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026parte del RTI appaltatore. Inadempimenti, si ricorda, che avevano costituito og-getto di domanda riconvenzionale risarcitoria nel giudizio di opposizione al primodecreto ingiuntivo di BSM (R.G. 72247/03), ma che in questo giudizio eranostati solo eccepiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c. e in subordine incompensazione”).27. In tal guisa il disconoscimento dell'abusivo frazionamento delle pretesecreditorie azionate, nell'ambito del rapporto d'appalto per cui è controversia,dall'appaltatrice nei confronti dell'appaltante è divenuto definitivo – definitività,ben vero, i cui riflessi in questa sede l'I.N.P.S. non ha potuto non mettere, aborigine, in conto ‒ siccome coperto dal giudicato formatosi a seguito della pro-nuncia da parte di questa Corte dell'ordinanza assunta (parimenti all'esito dell'a-dunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a reiezione del ricorso principale esperitonell'ambito del giudizio iscritto (innanzi a questa Corte) al n. 4599/2022 r.g.In tal guisa l'accertamento (nel quantum di euro 2.120.139,50, oltre inte-ressi, e di euro 63.523,41, oltre interessi, in esito alle riconvenzionali ancorateagli stessi fatti qui oggetto di eccezione di inadempimento) delle contropretesecreditorie vantate, nell'ambito del rapporto d'appalto per cui è controversia,dalla stazione appaltante (I.N.P.S.) nei confronti dell'appaltatrice ed opponibiliin compensazione, è similmente divenuto definitivo – definitività, ben vero, i cuiriflessi in questa sede l'I.N.P.S. parimenti non ha potuto non mettere, ab origine,in conto ‒ siccome analogamente coperto dal giudicato formatosi a seguito dellapronuncia da parte di questa Corte dell'ordinanza assunta (parimenti all'esitodell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) a reiezione del ricorso principale esperitonell'ambito del giudizio iscritto (innanzi a questa Corte) al n. 4599/2022 r.g.Ovviamente (e contrariamente all'assunto del ricorrente, secondo cui “la cir-costanza che questa eccezione fosse stata avanzata anche negli altri giudiziNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026pendenti fra le stesse parti non rileva”: così memoria ricorrente, pag. 1), lapreclusione nascente dal precedente giudicato (formatosi a seguito dell'ordi-nanza pronunciata da questa Corte nel connesso giudizio iscritto al n. 4599/2022 r.g.), da riscontrare al momento della decisione, si traduce in un ostacoloa che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già ricono-sciuto o già negato (cfr. Cass. 19.3.2003, n. 4014; Cass. 18.11.1981, n. 6123.Significativamente la “Rekeep” adduce in memoria – cfr. pag. 3 - che “il fattoche I.N.P.S. non abbia svolto apposita domanda riconvenzionale, bensì abbiariproposto l'eccezione di inadempimento anche ai fini di un'eventuale compen-sazione, non può che essere interpretato come riproposizione della stessa do-manda, di modo che, se il Giudice del merito avesse ritenuto opponibili l'ina-dempimento e il danno denunciati da controparte in altro processo, sarebbeincorso in violazione del divieto del ne bis in idem”).28. Il quinto motivo di ricorso del pari è da rigettare.29. Va appieno condiviso, alla luce del tenore del terzo motivo d'appello,quale riprodotto dal ricorrente alle pagine 35–36 del ricorso, il rilievo della [OSCURATO:PERSONA].Ovvero l'affermazione secondo cui l'assunto del primo giudice (“l'I.N.P.D.A.P.non ha contestato in modo diretto e preciso le fatture o i rendiconti una voltaemessi ma lo ha fatto solo successivamente al momento della pretesa azionatain giudizio”), concorrente a connotare in termini precipui la “ratio decidendi” delprimo dictum, non era stato confutato con il motivo d'appello in maniera, quantomeno, specifica e adeguata (cfr. Cass. 28.10.2020, n. 23781, secondo cui, aifini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ.,l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame,può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nelNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali eData pubblicazione 27/05/2026giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica delladecisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezzail contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giu-dice).30. Il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso sono egualmente da riget-tare e, ben vero, sovrapponibili sono le ragioni che depongono in questo senso;il che ne giustifica senz'altro l'esame simultaneo.31. Gli anzidetti mezzi di impugnazione senza dubbio veicolano doglianze “dimerito”, ossia sono volti a censurare il giudizio “di fatto” cui, in partis quibus, laCorte di Roma ha atteso.Su tale scorta sono sufficienti i rilievi che seguono.Da un canto, l'impugnato dictum della Corte romana non è inficiato da nes-suna delle forme di anomalia motivazionale – tra le quali non è annoverabile ilsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‒ rilevanti alla luce della pro-nuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.La Corte d'appello ha invero compiutamente ed intellegibilmente esplicitato ilproprio iter argomentativo.D'altro canto, sovvengono gli insegnamenti secondo cui è inammissibile il ri-corso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492-03)). E secondo cui con il ricorso per cassazione la partenon può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpreta-zione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispe-Numero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026cie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fattoData pubblicazione 27/05/2026compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).32. Il nono motivo di ricorso similmente è da rigettare.33. Il motivo di ricorso non reca puntuale censura del rilievo motivazionaledella Corte di Roma, secondo cui il tardivo inoltro della documentazione – ossiadelle “fatture di adeguamento normativo antincendi” – “non faceva venire menoil diritto al corrispettivo in favore dell'appaltatore una volta inoltrata” (così sen-tenza d'appello, pag. 4. Cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, intema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specifica-mente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass.17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono con-notarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità,completezza e riferibilità alla decisione impugnata).E ciò viepiù che l'asserita impossibilità di far luogo al collaudo in epoca ante-riore al 9.3.2004 (cfr. ricorso, pag. 62), dì di ricezione della documentazionemancante, non esclude – “in fatto” – che al collaudo si potesse far luogo in epocaimmediatamente successiva.34. Si giustifica - in relazione al testo dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. (“Sevi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questionetrattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ilgiudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”), comeda “rileggere” alla luce della pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale (laCorte costituzionale con citata pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzio-nale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che ilgiudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, ancheNumero registro generale 27623/2020Numero sezionale 467/2026Numero di raccolta generale 16518/2026Data pubblicazione 27/05/2026qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) - l'integrale com-pensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Rilevano a tal fine la complessità e delicatezza dell'incarico, di indubbia rile-vanza pubblicistica, conferito dal (soppresso) I.N.P.D.A.P. all'A.T.I. controricor-rente, nel cui quadro si giustifica la determinazione dell'I.N.P.S. sostanziatasinella proposizione del ricorso - avverso la statuizione della Corte d'appello diRoma - a questa Corte di legittimità.35. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 16518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris