CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 556/2022,depositata il 2 marzo 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Il 16 maggio 2018 l’Agenzia delle entrate - Riscossione diBrindisi notificava, per conto dell’Agenzia delle entrate di Brindisi, amezzo PEC, l’intimazione di pagamento n. 02420189002105040000Numero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026con la quale intimava il pagamento di n. 46 cartelle di pagamentoper un importo complessivo di euro 147.266,88, inerenti acontributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza forense,IRPEF, IVA e tributi locali degli anni dal 1988 al 2003.Precedentemente, per le suddette cartelle di pagamento, l’Agenziadelle entrate - Riscossione aveva notificato due intimazioni dipagamento - rispettivamente n. 02420159006978392000 il 28gennaio 2016 con racc. a/r e n. 024201690033797977000 il 1°novembre 2016 a mezzo PEC - non impugnate entro il termine di60 giorni. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’intimazione dipagamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate - Riscossione.Il 28 marzo 2019 il contribuente depositava telematicamentecopia dell’istanza di adesione alla definizione agevolata per lecartelle:1. - 024200200239640790002. - 024200600134188210003. - 024201400090253320004. - 02420170000322291000chiedendo, limitatamente a esse, l’estinzione del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Brindisi, con lasentenza n. 318/2019, rigettava la domanda.2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto diappello.L’Agenzia delle entrate - Riscossione si costituiva chiedendo ilrigetto del gravame.Con sentenza n. 556/2022, depositata il 2 marzo 2022, laCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata diLecce, ha dichiarato la sospensione del giudizio per le cartelleoggetto di definizione agevolata, preso atto che i versamenti delleNumero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026prime sette rate erano stati effettuati nei termini, ha disposto lacessazione della materia del contendere per le cartelle incluse nellostralcio, ai sensi dell’art. 4 l. n. 136 del 2018, rigettando nel restol'impugnazione.3. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa quattro motivi.L'Agenzia delle entrate - Riscossione si è costituita concontroricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità del ricorso per “doppia conforme” in quanto lecensure proposte mirerebbero a conseguire una revisione dellevalutazioni di merito espresse dal giudice tributario. I motivi dicensura proposti non appaiono ictu oculi inammissibili sotto ilprofilo censurato, richiedendo un loro specifico scrutinio.2. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 - Nullità della sentenza peromessa, o insufficiente, motivazione circa fatti decisivi per ilgiudizio, e, comunque, motivazione apparente. Al riguardo, sicontesta la nullità della decisione in quanto motivata perrelationem alla sentenza di primo grado, esaurendosi in una meraaffermazione di condivisione dell’accertamento operato dallagiurisprudenza di merito e di quanto sentenziato dallaCommissione tributaria provinciale, le cui argomentazioni sonorichiamate attraverso un mero rinvio, senza alcuna trascrizione deipassi motivazionali e senza alcun esame critico degli stessiNumero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026anomalie, la pronuncia presenterebbe una motivazione apparente,priva di un autonomo processo deliberativo in ordine alle questioniprospettate dal contribuente nel giudizio di appello.2.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).La sentenza di appello motivata per relationem alla pronunciadi primo grado è legittima quando abbia compiuto un esame criticodelle argomentazioni svolte dal primo giudice in base ai motivi digravame (Cass. n. 7267/2026; Cass. n. 27112/2018).Nel caso di specie, la sentenza, in parte motivata perrelationem, contiene, sia pur in forma concisa, le ragioni poste allabase della decisione con riferimento alle cartelle di pagamentooggetto dell'impugnazione, tenuto conto dei motivi di censuraformulati in sede di appello e riportati nella parte in fatto, per cuinon può dirsi violato il «minimo costituzionale». Al riguardo, deveosservarsi che sono state esplicitate le ragioni per le quali è statadisposta per alcune cartelle la sospensione del giudizio, in attesaNumero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell'integrale pagamento della definizione agevolata, per altre èstata confermata la cessazione della materia del contendere (quelleincluse nello stralcio, ai sensi dell’art. 4 l. n. 136 del 2018) e ilrigetto delle doglianze in relazione alle cartelle residue, tenutoconto dell'interruzione del periodo prescrizionale al momento dellanotifica.3. – Con il secondo motivo si prospetta un travisamento dellaprova e conseguente violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Nullità della sentenza. Conquesto motivo di censura si contesta, in particolare, la pronuncianella parte in cui ha affermato che: «L’omessa impugnazione neitermini (60 giorni) degli avvisi di pagamento dei crediti inerenti allecartelle di pagamento n. 02420159006978392000 del 28 gennaio2016 e n. 024201690033797977000 del 1° novembre 2016 daparte del contribuente Colucci ha determinato l’interruzione delperiodo prescrizionale in corso al momento della notifica». A talfine si deduce che gli avvisi notificati nel 2016 lo sono stati oltredieci anni dopo la notifica delle cartelle, senza che nelle more sisiano registrati atti interruttivi. Sarebbe, dunque, evidente l’erroredi percezione in cui è caduto il giudice di appello (che non haverificato le date di notifica delle singole cartelle) nell’avereritenuto che le intimazioni di pagamento notificate nel 2016avevano determinato l’«... interruzione del periodo prescrizionale incorso al momento della notifica».3.1. – Il motivo è infondato.In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamentodi cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabileall'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quellitassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con laconseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali,Numero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, inparticolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizionecompiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass.n. 20476/2025).Nel caso di specie, le intimazioni di pagamento del 2016 nonsono state impugnate nei termini di legge, determinando quindil'interruzione del periodo di prescrizione, per cui alcuna doglianzapuò essere formulata nei termini prospettati avversol’impugnazione della successiva intimazione di pagamento n.0242018900205040000, notificata il 16 maggio 2018, oggetto delpresente giudizio.4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 2935, 2936, 2937, 2943, 2944, 2953c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Opponendosiall’intimazione di pagamento n. 0242018900205040000, notificataa mezzo PEC il 16 maggio 2018, e alla sentenza della Commissionetributaria provinciale di Brindisi, il ricorrente - contestando chedalla notifica delle cartelle a quella delle intimazioni di pagamentonotificate il 28 gennaio 2016 e il 1° novembre 2016, e nonopposte, erano decorsi oltre dieci anni - ha fatto appello allagiurisprudenza di codesta Corte. La mancata impugnazione delleintimazioni di pagamento notificate nel 2016 attribuirebbeall’Agenzia delle entrate un titolo che, se giustifica l’attività diriscossione, non escluderebbe l’eccezione del decorso del periodoprescrizionale. Una volta divenuto definitivo l’atto di accertamentoed esaurito l’esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta ildiritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta"ex art. 53 Cost.) - la pretesa vantata dalla Amministrazionefinanziaria si cristallizzerebbe nel diritto soggettivo di credito, il cuiesercizio, in assenza di diversa specifica previsione normativa,Numero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026rimane assoggettato all’ordinario termine di prescrizione dei dirittiex artt. 2934 ss. c.c. Conseguentemente, l’art. 2953 c.c. sarebbeapplicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo inseguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.L’iscrizione a ruolo dei crediti ingiunti con le intimazioni dipagamento notificate nel 2016 non ne avrebbe determinato lanovazione oggettiva e soggettiva; perché il ruolo ha natura di attointerno all’Amministrazione. Cosicché, il decorso del termineprescrizionale per la riscossione dell’imposta definitivamenteaccertata non può ritenersi interrotto dalla sola formazione delruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ciò perché, ai sensidell’ultimo comma dell’art. 2943 c.c., la prescrizione dei diritti èinterrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitoree, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo diun tributo resta un atto interno dell’amministrazione. Di nessunrilievo sarebbe la previsione dell’art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del1999 sul termine decennale per la riscossione, trattandosi ditermine fissato in relazione alla disciplina ordinaria delprocedimento di riscossione.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione sotto altro profilo degli artt. 2935, 2936, 2937, 2943,2944, 2953 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sievidenzia che all’interno della motivazione della sentenza gravatanon sono riportate le cartelle di pagamento dei crediti ritenutiprescritti dal contribuente, limitandosi a enunciare l’interruzione delperiodo prescrizionale in corso alla data della notifica delleintimazioni di pagamento non opposte. In particolare, partericorrente denuncia che la Commissione tributaria regionaleavrebbe dovuto verificare, caso per caso, non solo se trovavaapplicazione il termine ordinario decennale, ma anche se risultavaNumero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026applicabile un termine breve; come, ad esempio, quelloquinquennale per le prestazioni da effettuarsi periodicamente aisensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., ovvero altro terminebreve. In particolare, si deduce che l’intimazione di pagamentoimpugnata avanti la Commissione tributaria provinciale (notificatail 16 maggio 2018, n. 0242018900205040000) non riguardavaunicamente tributi erariali, ma anche locali. Sotto altro profilo, sievidenzia che in alcun modo, la mancata impugnazione dellecartelle di pagamento o delle intimazioni di pagamento del 2016avrebbe potuto essere ritenuta indice certo che il contribuente nonavrebbe in futuro eccepito la prescrizione; magari in sede diopposizione ex art. 615 c.p.c. L’omessa impugnazione di unaintimazione di pagamento rinnovata tributo per tributo nonpotrebbe essere, eventualmente, considerata impeditiva (perdecadenza) dell’eccezione di prescrizione (art. 2938 c.c.) nelgiudizio di primo grado nel quale è impugnata l’intimazione dipagamento rinnovata. Quando fu notificata l’intimazione dipagamento n. 0242018900205040000 (16 maggio 2018)impugnata avanti la Commissione tributaria provinciale eradecorso oltre un anno da quando era stata notificata la secondaintimazione di pagamento del 2016 (n. 024201690033797977000,1° novembre 2016). Quest’ultima intimazione di pagamentosarebbe divenuta inefficace perché l’Agenzia delle entrate -Riscossione non aveva dato corso all’esecuzione entro il termine di180 giorni previsto dall’art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973,allora in vigore.4.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinfondati.Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA ecanone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa laNumero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello dicui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennaleex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazionetributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattereautonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mailegato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazionicirca la sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass. n.33213/2023). Soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cuiall'art. 2948, n. 4, c.c., i tributi locali (TARSU, ICI) quando siconfigurano alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata(Cass. n. 13683/2020; Cass. n. 24679/2011).Nella specie, al di là del difetto di specificità in merito alcontenuto delle intimazioni e ai tributi oggetto della pretesa, nonrisulta decorso alcun termine di prescrizione, essendo stata laprescrizione validamente interrotta dall’intimazione notificata nel2016 e non impugnata, cui ha fatto seguito l'avviso di intimazionedel 2018, oggetto del presente giudizio.5. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 7100/2022Numero sezionale 2298/2026Numero di raccolta generale 13780/2026Data pubblicazione 12/05/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, l’11 marzo 2026.Il Presidente