CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.582 e 588 cod. pen.; - che l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza; - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale (cfr. procura in atti), ha rinunciato al ricorso; - che il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.); - che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; - che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna della sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373) e nella specie non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325); - che la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende deve essere, pertanto, determinata in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consi