CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 10222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2268/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchè contro COMUNE di S ANT’ [OSCURATO:PERSONA]' GOTI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2640/2016depositata il 29/06/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1884/12, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'indennità di espropriazione di Euro 60.570,16, da loro asseritamente accettata, moltiplicata per tre come per legge, stante la loro qualifica di coltivatori diretti in relazione all'espropriazione del suolo oggetto di causa, nonché l'indennità di occupazione nell’importo offerto e da essi asseritamente accettato, oltre interessi e svalutazione dalla data della perdita d el possesso. Per l’effetto il Tribunale condannava i convenuti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]e Comune di Sant’Agata dei Goti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di Euro 208.225,12, oltre che al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado riteneva sussistente la propria competenza, non potendosi qualificare l’azione proposta come opposizione alla stima, in quanto l'importo stimato era stato già accettato e la domanda era solo diretta ad ottenere il pagamento della somma dovuta in virtù di un accordo che si assumeva stipulato tra gli attori e le parti convenute, nonché riteneva sussistente la legittimazione passiva di tutti e tre i convenuti, in quanto il Comune era in ogni caso il beneficiario dell'esproprio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva materialmente posto in essere "le operazioni espropriative", essendo a tanto delegata, e alla [OSCURATO:SOCIETA]. il Comune aveva delegato le operazioni relative ad espropri e suoli, avendo, peraltro , proprio la [OSCURATO:SOCIETA]. di fatto bloccato la richiesta attorea di pagamento, sicché tutte le suddette parti erano mandatarie della procedura esecutiva, a prescindere dai rapporti tra le stesse intercorrenti, e la [OSCURATO:SOCIETA]. , inoltre, si configurava come una parte contrattuale. Il Tribunale riteneva perfezionata, nel caso di specie, una fattispecie contrattuale nella quale i privati avevano accettato la proposta della [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Comune, che prevedeva espressamente le maggiorazioni indicate dagli attori, in calce al prospetto di calcolo, alle lettere b) e c), sicché, una volta accettata la proposta, l'accordo era divenuto vincolante per la P.A., che doveva pagare la somma stabilita, non potendo, infine , esservi dubbio i n ordine alla tempestività dell'accettazione degli attori. 2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n.2640/2016 depositata il 29-6-2016, ha accolto il primo motivo di appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il terzo motivo di appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e ha condannatopertanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dell'importo diEuro 208.225,12, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dal 24/5/2013 sull'importo di Euro 30.000 e dal 9/12/2015 sul residuo importo di Euro 178.225,12, compensando interamente tra le tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte di merito, per quanto ora di interesse, ha affermato: a) l’ammissibilità dell’appello principale e di quello incidentale, in quanto entrambi formulati con indicazione separata dei motivi e con l’indicazione delle parti della sentenza censurate, ravvisando altresì non necessaria la notifica dell’appelloincidentale alle controparti costituite, ma solo al Comune rimasto contumace in appello; b) la necessità di esaminare il merito delle impugnazioni, per non essere intervenuta la cessazione della materia del contendere, né con riferimento all’accordo intervenuto tra le parti in data 24-5-2013, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava al pagamento dilazionato di quanto accertato come dovuto in base alla sentenza di primo grado, dato che era ivi prevista espressamente la riserva di restituzione dei pagamenti all’esito della conclusione del giudizio di appello, né con riguardo alla delibera del 13-7-2015, che concerneva l’accordo transattivo tra il Comune e [OSCURATO:SOCIETA]. e i rapporti tra dette parti, non anche quelli tra gli enti e gli espropriati, e oltretutto non aveva ad oggetto solo le vicende espropriative ma anche altre problematiche sorte nel corso della realizzazione dell’ampliamento dei cimiteri; c) il mancato perfezionamento dell’accordo ex art.12 l.n.865/1971, in quanto, nel caso di specie, l'accordo da esaminare era quello riguardante la determinazione dell'indennità e non la cessione bonaria che non era mai intervenuta, tanto che, in data 29/12/2003, era stato emesso il decreto di espropriazione (prot. n. 18585); d) la mancata dimostrazione della volontà della [OSCURATO:SOCIETA] di riconoscere incondizionatamente la maggiorazione del 200%, dovendo applicarsi, come da giurisprudenza di legittimità richiamata, anche a tale fase, tuttavia, le norme sulle modalità di conclusione del contratto e quelle di ermeneutica contrattuale, pacificamente operanti, in quanto compatibili, anche per gli atti unilaterali e, dunque, nel caso di specie, per la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e per la risposta dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]; nello specifico non poteva valorizzarsi, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il prospetto di calcolo allegato alla proposta che conterrebbe "in calce la precisazione (nota) che l'indennità diesproprio sarà calcolata con le maggiorazioni di cui alle lettere b e c (cessione bonaria coltivatori diretti 100% e ulteriore maggiorazione coltivatori diretti 100%)", in quanto, invece, mancava qualsiasi indicazione delle maggiorazioni specificamente applicabili nella missiva del 10/11/2003 (prot. n. 285), essendo pertanto stata rinviata ad un secondo momento l’individuazione in concreto dell’entità della maggiorazione spettante; e) l’impossibilità di qualificare l’accettazione del 9-12- 2003 come un’accettazione pura e semplice della proposta della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto condizionata al riconoscimento della maggiorazione del 200%, neppure potendo intendersi quell’accettazione come dichiarazione degli interessati ex art.23 comma 3 della l.n.1/1978 perché tale disposizione riguarda l’ipotesi di pagamento dell’indennità già stabilita; g) l’infondatezza della domanda degli espropriati, in base al titolo azionato (accettazione dell’offerta di [OSCURATO:SOCIETA]. del 10 - 11 - 2003), non essendo intervenuto alcun accordo ex art.12 l.n.865/1971, estendendosi, peraltro, gli effetti della riforma della sentenza anche al Comune di Sant’Agata de’ Goti, sebbene detta parte fosse contumace nel giudizio d’appello e non avesse impugnato la sentenza del Tribunale, considerata l’inscindibilità della causa ex art.331 c.p.c., sussistendo la strettissima interdipendenza tra le posizioni dei tre soggetti coinvolti nella procedura espropriativa, in particolare perché le società avevano operato per conto e in favore del Comune, beneficiario dell’esproprio, ed era venuto meno il presupposto della statuizione del Tribunale, ossia l’accertamento dell’accordo tra le parti, con il conseguenziale accoglimento della domanda di restituzione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto pagato da quest’ultima agli a ppellati a seguito della sentenza di primo grado. 3. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con distinti controricorsi dal Comune di Sant’Agata de’ Goti, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso sono così rubricati:«I. Violazione del principio relativo alla cessazione della materia del contendere(art.100 c.p.c.); vizio di motivazione sul punto della sentenza impugnata (art.360 c.p.c. n.5) ; II. Violazione e falsa applicazione dell'art.342 c . p . c . nuovo testo: inammissibilità dell'appello principale della [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente, inammissibilità anche dell'appello incidentale; III. Subordinatamente: Violazione e falsa applicazione degli art.334, 370 e 371 c . p . c . , nonché dell'art.325 c.p.c.: inammissibilità dell'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] per mancata notifica a tutte le altre parti del processo. Vizio di motivazione sul punto della sentenza impugnata; IV. Subordinatamente: Violazione dell'art.1326 c.c. , conclusione del contratto-violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c.». 2.Con il primo motivo i ricorrenti, dopo aver premesso che l’espropriazione del terreno agricolo di loro proprietà era funzionale al la regolamentazione giuridica ed economica del rapporto tra il Comune e la [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che quest’ultima non aveva più alcun potere né sostanziale, né processuale alla gestione della lite, avendo perduto ogni interesse ad agire nel processo. Sostengono i ricorrenti che si fosse così concretizzata, come da prassi giurisprudenziale, la “cessazione della materia del contendere” e la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva più il potere giurisdizionale di esercitare la pretesaazionata nel processo con la quale pretendeva la restituzione della indennità di espropriazione pagata per conto del Comune in virtù del rapporto concessorio. La Corte di merito, pertanto, erroneamente non aveva tenuto conto del sopravvenuto difetto di legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la cessata funzione di concessionaria del Comune . Pertanto la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe viziata perché soltanto apparente, avendo eluso la dichiarazione di cessata materia del contendere decisiva per il giudizio. A d avviso dei ricorrenti, infatti, nella complessiva definizione dei rapporti tra il Comune e la [OSCURATO:SOCIETA] si era tenuto conto anche delle somme pagate agli odierni ricorrenti. Diversamente opinando, a parere dei ricorrenti, la [OSCURATO:SOCIETA], pur non avendone titolo, potrebbe ancora oggi riscuotere le somme di cui la Corte territoriale ha disposto la restituzione procurandosi così un illecito arricchimento a danno dei deducenti e a danno del Comune, ente espropriante. 3. Il motivo è inammissibile. La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che afferma l’irrilevanza della delibera del 2015, trattandosi di una regolamentazione inter alios , né i ricorrenti spiegano compiutamente quale sia l’incidenza di quella regolamentazione sul rapporto in contestazione e oggetto del presente giudizio. I ricorrenti ipotizzano che nella delibera citata si sia tenuto conto di quanto è stato a loro pagato in forza della sentenza del Tribunale, ma, per l’appunto, si tratta di una mera supposizione, non riscontrata, né riscontrabile mediante puntuale allegazione da parte dei ricorrenti di elementi a supporto. Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrent i , non è affatto dirimente nel senso prospettato la circostanza che le procedure espropriative fossero concluse, atteso che i l contenzioso in appello era, in allora , ancora pendente e anche la [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannata da l Tribunale al pagamento delle indennità in favore dei ricorrenti, i quali neppure deducono compiutamente per quale ragionegiuridica e fattuale quella delibera di accordo inter alios possa spiegare effetti nei loro confronti, in deroga al disposto dell’art.1372 cod. civ.. Sotto ulteriore profilo, con riguardo all’asserita so pravvenuta carenza di interesse di [OSCURATO:SOCIETA], si osserva che l a materia del contendere, in base al titolo azionato dagli espropriati, è il perfezionamento o meno della cessione volontaria ex art.12 ex art.12 l.n.865/1971, che è negozio di diritto pubblico soggetto ad una determinata procedura ad evidenza pubblica, o comunque la sussistenza di una valida intesa sulla determinazione delle indennità di esproprioe, rispetto alle suddette questioni in contestazione , non è neppure allegato che vi sia stato un accordo tra i ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA], solo questo potendo avere rilevanza ai fini invocati. Inammissibile è anche la censura sul vizio di motivazione, in disparte il rilievo che il vizio di motivazione insufficiente non è corrispondente al paradigma vigente dell’art.360 n.5 cod. proc. civ. e che la dedotta “cessazione della materia del contendere” non è giuridicamente configurabile come “fatto storico”. La Corte di merito, infatti, ha congruamente argomentato il proprio convincimento al riguardo , esaminando la questione sotto ogni profilo di rilevanza. 4. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l’omessa statuizione da parte della Corte partenopea della inammissibilità degli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) e dalla [OSCURATO:SOCIETA], per difetto di specificità dei loro motivi di gravame. Riportano nel ricorso stralcio della loro conclusionale d’appello, la parte della sentenza del Tribunale impugnata e stralcio dell’atto dell’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] e deducono che detta ultima impugnazione era diretta a sostenere la tesi dell’incompetenza funzionale del Tribunale e la carenza di legittimazione passiva della suddetta appellante, senza che fosse chiesto alla Corte di merito di accertare che non era intervenuto un accordo di cessione bonaria. Assumono i ricorrenti che di conseguenza, ai sensi dell’art.334, comma 2, cod. proc. civ., anche l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] era inammissibile, anche perché, pur se proposto nel rispetto dei termini ex art. 325 c.p.c. (l’ultimo giorno del termine lungo), non era stato notificato alle altre parti, sicché non avrebbe potuto essere accolta la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] di restituzione delle somme versate agli odierni ricorrenti. 5. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 5.1. Quanto alla violazione dell’art.342 cod. p roc . c iv ., la Corte d’appello ha interpretato complessivamente gli atti di impugnazione e, con motivazione congrua, da un lato ha ravvisato che i motivi, il cui contenuto è riportato nella sentenza impugnata, fossero articolati con indicazione separata e con indicazione delle parti oggetto di critica e dall’altro lato che la censura di carenza di legittimazione passiva fosse diretta a contestare nel merito la fondatezza della pretesa azionata dalle parti espropriate. Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio (Cass.11103/2020) la rilevazione ed interpretazion e del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell' atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di " error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Applicando al caso di specie i criteri suesposti, la censura, così come espressa dai ricorrenti, non rende sindacabile la statuizione di cui trattasi, e ciò sia perché non è in discussione la qualificazione giuridica della domanda degli odierni ricorrenti (pagamento di somme dovute in forza dell’asserito intervenuto accordo di cessione bonaria dei benioppure in forza di accordo sulla quantificazione delle indennità), sia perché dallo stralcio dell’atto d’appello riportato in ricorso (pag.13) emerge che proprio questa era la parte della sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione, sicchéla doglianza si risolve in una impropria richiesta di nuova valutazione ermeneutica degli atti di gravame in appello, al di fuori dei casi in cui sono sindacabilinei termini precisati. 5.2. Infondata è la doglianza relativa all’appello incidentale d i [OSCURATO:SOCIETA], atteso che, come riconoscono gli stessi ricorrenti,era stato proposto entro il termine “lungo”ex art. 325 cod. p roc . c iv . e non doveva essere notificato alle parti costituite , come correttamente affermato nella sentenza impugnata ( Cass. 19754 / 2014 ; Cass.7769/2016). 6. Con il terzo motivo, proposto subordinatamente al mancato accoglimento dei primi due mezzi, i ricorrenti deducono la violazione da parte della Corte di merito dei criteri di buona fede e lealtà contrattuale e di ermeneutica contrattuale ex art.1362 cod. c iv ., riportano nel ricorso il testo della proposta di cessione bonaria avanzata dalla Seiffe per conto del Comune in data 18-10-2002, non accettato, la notifica di indennità di esproprio del 10-11-2003 e la risposta di accettazione degli odierni ricorrenti con lettera del 9-12- 2003. Deducono che l’indennità offerta era soggetta alla triplicazione, stante la qualità di coltivatori diretti dei ricorrenti, che assumono accertata dal Tribunale, e che la Corte d’appello, in contrasto con i principi di ermeneutica contrattuale, avrebbe erroneamente ritenuto, con motivazione formale e apparente, l’accettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] una nuova proposta, mentre essa non conteneva alcun nuovo elemento e il contratto si era perfezionato, come ritenuto dal Tribunale. 7. Il motivo è inammissibile. La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello ha esplicitato, congruamente e chiaramente,il ragionamento ermene utico seguito ed in particolare ha afferma t o che nella missiva del 1 0 - 1 1 - 200 3 non vi era stata affatto l’indicazione della maggiorazione implicante la triplicazione dovuta per la qualifica di coltivatori diretti degli espropriati e che, pertanto, la successiva accettazione in data 9 - 12 - 2003 , asseritamente vincolante e definitiva, degliodierni ricorrenti non era da considerarsi affatto giuridicamente vincolante nel senso invocato. La Corte di merito ha in dettaglio indicato, esaminando la missiva della [OSCURATO:SOCIETA] e il prospetto allegato, gli elementi e dati letterali a sostegno della sud de tta interpretazione, precisando altresì che la cessione bonaria non era mai intervenuta, tanto che il 29-12-2003 era stato emesso il decreto di esproprio, e che il dedotto accordo, il cui perfezionamento, in ogni caso, non poteva ritenersi dimostrato, al più avrebbe riguardato solo la quantific azione dell’indennità di esproprio e di quella di occupazione. A fronte di detta motivazione, i ricorrenti , ripo r tando nel corpo del ricorso il testo del le missive in questione, non spiegano compiutamente, mediante idonea e puntuale confutazione degli elementi, anche letterali, evidenziati dalla Corte d’appello, perché l’interpretazione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt.1362 e ss. cod. civ.e si limitano genericamente a richiamare il principio di buona fede, lealtà e affidamento “secondo il senso letterale delle parole contenute nella proposta” (pag.31 ricorso), senza svolgere una critica pertinente rispetto alla ricostruzione fattuale e giuridica della Corte di merito anche in punto di qualificazione del dedotto accordo. Peraltro, considerato che gli odierni ricorrenti ancora paiono prospettare il dedotto accordo come cessione volontaria dei beni, va aggiunto, per quanto occorra, che, ove così fosse, si tratterebbe di un negozio di diritto pubblico, assoggettato per legge ad una particolare procedura di evidenza pubblica, ossia soggetto all'osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica per le P.A., primo fra tutti il requisito della forma scritta a pena di nullità, che può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà negoziale, essendo stato redatto al fine specifico di manifestare la stessa, e dal quale si deve, pertanto, poter desumere la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili specifiche e puntuali determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti (cfr. tra le tante Cass.9390/2011). 8. Con il quarto motivo, parimenti proposto subordinatamente al mancato accoglimento dei primi due mezzi, i ricorrenti deducono che il Comune non aveva impugnato la sentenza del Tribunale che recava la sua condanna, quale debitore solidale, al pagamento delle indennità di esproprio in favore degli odierni ricorrenti edetto capo di sentenza era passato in giudicato, come da giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione degli artt.1306 e 1292 cod. civ.,che richiamano. Aggiungono che la responsabilità del Comune, beneficiario dell’espropriazione, si fondava su un rapporto personale con gli espropriati, mentre le due società vennero condannate dal Tribunale solo in quanto mandatarie del Comune. 9. Ilmotivo è inammissibile. La doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto. La Corte di merito ha rilevato che, in base alla prospettazione della domanda, il titolo su cui era fondata la pretesa azionata era unico e le distinte posizionidei coobbligati presentavano obiettiva strettissima interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponeva la responsabilità dell'altro. Pertanto, una volta accertata la sussistenza della relazione di strettissima interdipendenza tra le posizioni dei tre soggetti evocati in giudizioe il venir meno del titolo fondante la pretesa, la Corte d’appello ha ritenuto il Comune parte necessaria del giudizio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di inscindibilità delle cause in cui siano coinvolti più coobbligati in solido nell’ipotesi, perl’appunto, di interdipendenza . Premesso, per quanto occorra, che l’orientamento di questa Corte citato nella sentenza impugnata è stato ribadito anche con recenti pronunce (cfr. Cass. 20860/2020) , i ricorrenti non svolgono una critica pertinente rispetto al suindicato percorso argomentativo e in particolare non confutano compiutamente le ragioni poste a base della decisione sul punto ( inscindibilità per strettissima interdipendenza tra le posizioni dei tre soggetti evocati in giudizio rispetto al titolo fondante la loro responsabilità). I ricorrenti si limitano, per un verso, a dedurre che “la responsabilità del Comune si fonda comunque su un rapporto personale con gli espropriati” (pag.33), senza minimamente precisare come e perché ci sia la dedotta connotazione “personale”, e, per altro verso, invoca no il disposto dell’art.1306 cod. civ. e richiamano alcune pronunce di questa Corte che si riferiscono a fattispecie di scindibilità delle cause. 10.In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorr ent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna i r icorrent i al pagamento, in favoredi ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge. Ai sensi dell