CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 36477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27845/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA], N. 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma , via del Tempio di Giove N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 27845 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 7885/2021 depositata il 06/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto di opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3.Agenzia delle Entrate Riscossione è rimast a intimat a . 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi con cui il ricorrente denuncia violazionedegli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c., dolendosi che il Tribunale non ha considerato che i crediti portati dalle cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria erano stati dichiarati estinti con sentenza oramai irretrattabile, n. 35407/2017 del Giudice di Pace di Roma resa in altro giudizio, di cui il Murgia aveva depositato copia corredata da certificazione di passaggio in giudicato unitamente alla comparsa conclusionale in appello. Ric. 2021n. 27845 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. Afferma infatti il ricorrente che la sentenza n. 35407/2017 del Giudice di Pace di Roma era stata pubblicata in data 14.12.2017, ed era passata in giudicato in data 14/06/2018 per mancata impugnazione. Sicché, la pronuncia era già passata in giudicato prima ancora che il Murgia proponesse appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva rigettato l’opposizione contro il preavviso di iscrizione di ipoteca (appello proposto nel mese di novembre 2018). Non risulta che il Murgia abbia formulato alcuna eccezione di giudicato con l’atto di appello o in sede di precisazione delle conclusioni; né risulta che egli abbia prodotto la copia della sentenza prima che il giudizio di appello fosse trattenuto in decisione. Come afferma lo stesso ricorrente,infatti, l’eccezione di giudicato è stata proposta – e la copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato è stata prodotta - solamente in sede di comparsa conclusionale. Orbene, “L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, in appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva o non provata l'eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire” (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8982 del 15/05/2020, Rv. Ric. 2021n. 27845 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- 657939; in senso conforme cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27906 del 21/12/2011, Rv. 620982). Le censure articolate con il ricorso vanno pertanto rigettate. 3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistitonella richiesta di accoglimento del ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore ed evidenzia che in ogni caso l’originaria opposizione aveva ad oggetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente atre cartelle di pagamento. S uccessivamente le medesime cartelle sono state annullate dal giudice di pace con sentenza confermata dal Tribunale in sede di appello. Ne consegue che è venuto meno lo stesso interesse del ricorrente adimpugnare il preavviso , atto con il quale l’amministrazione invita il contribuente a saldare il debito entro e non oltre il termine di 30 giorni. Non viene dedotta, infatti, che alla comunicazione sia seguita la successiva iscrizione di ipoteca che, al contrario,a seguito dell’annullamento delle cartelle non potrà avere seguito. Infatti, l a comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria ha la funzione diconsentire al contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto, sicché il ve nir meno della pretesa accertat a in altra sede giurisdizionale definitiva rende priva di interesse la richiesta di annullamento del preavviso se ad essa non è seguital’effettiva iscrizione. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021n. 27845 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -5- 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, sedovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a