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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47341/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 10/01/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 26/04/2017 aveva condannato SPINELLI Dario a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 55 co. 9 d.

Igs. n. 231/2007, commesso a MONTEMARCIANO il 28/06/2010, con la recidiva pluriqualificata.

SPINELLI propone ricorso personale per cassazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il 3 0 DIC 2021 FU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 10/01/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ANCONA in data 26/04/2017 aveva condannato SPINELLI Dario a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 55 co. 9 d. Igs. n. 231/2007, commesso a MONTEMARCIANO il 28/06/2010, con la recidiva pluriqualificata. SPINELLI propone ricorso personale per cassazione. Il ricorso è inammissibile in quanto personale, e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 co. 63 legge n. 103/2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il 3 0 DIC 2021 FU