CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA :1--sul ricorso iscritto al n. 13313/2017 proposto da: L, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Ferentino (FR), [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv, [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 9290/15/2016 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 2 7 /12/ 2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. Il Comune di Ferentino notificava alla [OSCURATO:PERSONA] tramite la [OSCURATO:SOCIETA], concessionaria per l'accertamento e la riscossione della TARSU (Tassa per lo smaltimento rifiuti) un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 2. Avverso tale avviso la contribuente avanzava ricorso. 3. La CTR con sentenza n. 920/15/16, depositata il 12.12.2016, in rigetto dell'appello proposto dalla Malancona, confermava la decisione di primo grado e, per l'effetto, dichiarava la legittimità della pretesa indicata nell'avviso impugnato. 4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato controricorso. 5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria con la quale dichiara di voler rinunciare al ricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere, avendo avanzato domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018. Considerato che La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale, è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte (art. 390, c.p.c.), la quale ha controfirmato la stessa. Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 6^, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). Tuttavia, tenendo conto dell'accettazione della controparte, va disposta la compensazione delle spese giudiziali richiesta nell'atto di rinuncia.Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma il 28 aprile 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla