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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11906/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04NVL86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso contiene - oltre frasi di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e che potrebbero essere riprodotte tal quali in qualsiasi ricorso dello stesso tipo - una sola deduzione, ovvero che l'imputato non avrebbe potuto pagare la cauzione prevista dalla misura di prevenzione in quanto indigente, essendo stato spogliato con provvedimento giudiziario di tutti i suoi beni, ma questa deduzione è inammissibile sia per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723) perché censura la motivazione della sentenza impugnata sulla base di un dato probatorio che non si comprende da dove sia stato preso e che non allega né trascrive nel ricorso, sia per difetto di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha rilevato che l'imputato ha tratto dai reati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta, che sono stati il presupposto della misura di prevenzione, consistenti redditi illeciti con cui ha anche mantenuto la famiglia durante il periodo di detenzione, e che gli avrebbero permesso di pagare la cauzione che gli era stata imposta con la misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04NVL86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso contiene - oltre frasi di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e che potrebbero essere riprodotte tal quali in qualsiasi ricorso dello stesso tipo - una sola deduzione, ovvero che l'imputato non avrebbe potuto pagare la cauzione prevista dalla misura di prevenzione in quanto indigente, essendo stato spogliato con provvedimento giudiziario di tutti i suoi beni, ma questa deduzione è inammissibile sia per difetto di autosufficienza (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723) perché censura la motivazione della sentenza impugnata sulla base di un dato probatorio che non si comprende da dove sia stato preso e che non allega né trascrive nel ricorso, sia per difetto di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha rilevato che l'imputato ha tratto dai reati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta, che sono stati il presupposto della misura di prevenzione, consistenti redditi illeciti con cui ha anche mantenuto la famiglia durante il periodo di detenzione, e che gli avrebbero permesso di pagare la cauzione che gli era stata imposta con la misura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
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