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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 14543/2025

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 6/11/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 9/5/2004 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 909,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti in rubrica ascrittigli ( tentata rapina, lesioni, furto aggravato, evasione). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla commisurazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure non consentite.

E, infatti, risultano irricevibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, in punto di responsabilità a fronte dell'avvenuta rinunzia ai relativi motivi di merito formalizzata dinanzi la Corte territoriale dall'imputato.Analogamente non censurabile in questa sede risulta la dosimetria della pena, frutto di un accordo pattizio che la Corte territoriale ha recepito, argomentandone la congruità.

4. Alla luc delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammiss si con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 6/11/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 9/5/2004 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 909,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti in rubrica ascrittigli ( tentata rapina, lesioni, furto aggravato, evasione). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure non consentite. E, infatti, risultano irricevibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, in punto di responsabilità a fronte dell'avvenuta rinunzia ai relativi motivi di merito formalizzata dinanzi la Corte territoriale dall'imputato.Analogamente non censurabile in questa sede risulta la dosimetria della pena, frutto di un accordo pattizio che la Corte territoriale ha recepito, argomentandone la congruità. 4. Alla luc delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammiss si con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 14543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris