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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 34395/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28483/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Giudice, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FRANCINI e Cristina STEFANI, quest'ultima in qualità di erede universale di Fabrizio SENO; rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2524/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 11 18 giugno 2019 e notificata il 21 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al tribunale di Padova gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], opponendo il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare loro la somma di Euro 29.883,67, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in suo favore nel procedimento vertente tra essa società e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; l'opponente non solo contestò il proprio debito, invocando la revoca del decreto ingiuntivo, ma domandò, in via riconvenzionale, la condanna dei due avvocati al risarcimento dei danni (quantificati in Euro 226.524,81) per responsabilità conseguente a violazione del dovere di diligenza professionale.

Costituitisi in giudizio i due professionisti e chiamata da loro in causa (con domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il tribunale di Padova, pur revocando il decreto ingiuntivo per difetto di procura, accertò l'obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò a pagare ai professionisti la somma di Euro 29.883,67; rigettò, invece, la domanda risarcitoria da essa proposta in via riconvenzionale.

La Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio anche con [OSCURATO:PERSONA], erede universale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione, rigettando l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannandola a pagare le spese del grado sia ai convenuti che alla chiamata in causa.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risponde altresì con distinto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata "violazione e/o errata applicazione degli artt.1176, co.2 e 2236 C. C. in relazione all'art.360, co.1, n.5, c.p.c.".

Il motivo censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i danni asseritamente conseguenti a responsabilità professionale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sul presupposto che la violazione del dovere di diligenza professionale sarebbe stata reiteratamente perpetrata dai due avvocati nella gestione delle diverse fasi della causa vertente tra essa e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per i vizi di un macchinario vendutole, deduce - riportando stralci della citazione in appello - che, a fondamento della domanda formulata contro i due professionisti, aveva posto quattro circostanze: a) la circostanza relativa alla violazione del predetto dovere nella fase cautelare del procedimento contro [OSCURATO:SOCIETA]. (evidenziando come, nell'ambito di tale fase, i due avvocati, a causa della loro negligenza, avevano dovuto proporre, tra il 2002 e il 2007, ben sei istanze di sequestro conservativo, delle quali solo la quarta aveva avuto esito parzialmente favorevole, con concessione del sequestro per la somma di Euro 300,000, peraltro A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] inferiore a quella poi liquidata in sentenza, mentre le altre istanze, per colpa degli avvocati, erano state respinte con provvedimenti di diniego in rito o in merito, o comunque erano state negligentemente gestite senza ottenere il provvedimento cautelare o senza metterlo in esecuzione); b) la circostanza relativa alla violazione del medesimo dovere nella fase esecutiva del procedimento contro [OSCURATO:SOCIETA]. (ponendo in luce come, dopo avere ottenuto una sentenza favorevole dal tribunale di Roma nel novembre 2007, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di Euro 411.813,59, i due professionisti, per negligenza, avevano atteso ben nove mesi prima di notificare alla condannata sentenza e precetto e avevano poi eseguito la notifica ad un diverso destinatario, così consentendo alla debitrice di spogliarsi di beni immobili che avrebbero potuto essere invece utilmente aggrediti, ove l'azione esecutiva fosse stata tempestivamente esercitata; c) la circostanza relativa all'omessa iscrizione dell'ipoteca sui beni di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non ostante essa cliente avesse specificamente chiesto ai propri avvocati di procedere in tal senso; d) e la circostanza relativa all'omessa presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anche questa in contrasto con la richiesta di determinarsi in tal senso proveniente da essa cliente.

Ciò posto, la ricorrente sostiene che, delle quattro circostanze poste a fondamento della domanda di responsabilità professionale, le prime due non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello.

Precisamente, con riferimento alla circostanza sub a) (violazione del dovere di diligenza professionale nella fase cautelare della controversia vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), la Corte territoriale avrebbe esaminato soltanto la quarta istanza cautelare i A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (che era esitata nella concessione del sequestro conservativo per 300.000 Euro), non anche tutte le altre istanze e la loro negligente gestione; l'omissione avrebbe carattere decisivo perché, se la Corte di merito avesse esaminato anche le altre cinque istanze e la loro negligente gestione, avrebbe accertato che un provvedimento cautelare avrebbe potuto essere ottenuto tempestivamente sin dal 2002, bloccando le vendite della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che anche nel procedimento cautelare (il quarto) conclusosi favorevolmente non erano stati adeguatamente valorizzati gli esiti dell'accertamento tecnico disposto ed espletato perché il sequestro conservativo era stato concesso per una somma minore di quella poi ottenuta con la sentenza, non ostante questa fosse basata sulle risultanze della medesima indagine peritale, evidentemente valorizzata solo nel giudizio di merito e non in quello cautelare.

Invece, con riguardo alla circostanza sub b) (violazione del dovere di diligenza professionale nella fase esecutiva della causa vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) mancherebbe qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata; l'omissione avrebbe carattere decisivo perché, se la Corte territoriale avesse esaminato questa circostanza, avrebbe rilevato che, in mancanza di tale inerzia (di cui la debitrice aveva approfittato per spogliarsi di beni immobili), [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe verosimilmente ottenuto il soddisfacimento integrale del credito riconosciutole con la sentenza.

1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 1.1.a.

In primo luogo, esso difetta di specificità perché, sotto l'equivoca rubrica "violazione e/o errata applicazione degli artt.1176, co.2 e 2236 c.c. in relazione all'art.360, co.1, n.5, c.p.c.", ( A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricomprende genericamente sia la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto che quella dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Al riguardo va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (tra le altre, Cass. 22/09/2014, n.19959; Cass. 28/11/2014, n. 25332). 1.1.b.

In secondo luogo, ove pure non si voglia tener conto della rilevata equivocità della rubrica e si ritenga di dover qualificare il motivo in base alla sua successiva concreta articolazione, è di tutta evidenza come esso non si sussuma nell'ipotesi di cui all'art.360 n. 3 ma in quella di cui all'art.360 n. 5 c.p.c., in quanto, al di là della formale evocazione di specifiche norme sostanziali (artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c.), in concreto non viene dedotta una violazione di legge ma viene denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto, precisando che esse avrebbero rivestito carattere di decisività, in quanto, se esaminate, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito della controversia.

Tale qualificazione della doglianza proposta ne implica, però, anche l'inammissibilità, in applicazione della regola di cui all'art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

"doppia conforme").

In proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

"doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).

Nel caso di specie, il predetto onere non è stato assolto, giacché solo nella memoria depositata in vista dell'odierna adunanza camerale, la società ricorrente ha dedotto che le motivazioni poste a fondamento delle due decisioni di merito sarebbero state non coincidenti; a prescindere dalla manifesta infondatezza di tali deduzioni (stante la perfetta sovrapponibilità dei due giudizi di merito quanto all'esclusione di condotte lesive del dovere di diligenza professionale da parte dei due avvocati), esse sono comunque tardive poiché la funzione meramente illustrativa della memoria impedisce che la stessa possa efficacemente integrare le carenze del ricorso in ordine alle censure formulate avverso la sentenza impugnata (Cass.07/04/2005, n. 7260; Cass. 18/12/2014, n. 26670; Cass.27/08/2020, n. 17893).A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.c.

In terzo luogo, infine, non risponde al vero che la Corte di appello abbia omesso l'esame delle circostanze evidenziate dalla società ricorrente.

Invero, in ordine alla circostanza sub a) (asserita violazione del dovere di diligenza professionale nella fase cautelare della controversia vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), nella motivazione della sentenza impugnata è dato leggere questo ampio passaggio: «in relazione alle lamentate omissioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Francini in sede cautelare non si ravvisa nessuna negligenza dei predetti atteso che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo fino alla concorrenza di Euro

300.000. L'appellante lamenta che gli avvocati non avrebbero valorizzato la consulenza dell'ing.

Barbera.

Si deve rilevare la genericità di tale doglianza atteso che [OSCURATO:PERSONA] non si premura nemmeno di specificare in che cosa sia consistita tale mancata valorizzazione.

La doglianza è anche infondata atteso che la stessa appellante riconosce che il sequestro era stato chiesto dai difensori fino alla concorrenza di Euro

730.000. La circostanza che poi il tribunale abbia autorizzato il sequestro per un importo inferiore non può essere imputata a negligenza degli avvocati, tant'è che con la successiva il tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] 411.813,59 (sentenza confermata in appello) e non certamente Euro 730.000» (p.9 della sentenza impugnata).

L'articolata argomentazione evidenzia come, pur non considerando partitamente le sei istanze cautelari proposte dal 2002 al 2007, tuttavia la Corte di merito ha tenuto presente, in via generale e complessiva, l'attività compiuta dagli [OSCURATO:PERSONA] e Francini in sede cautelare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nella controversia A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vertente con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ritenendo - con apprezzamento di merito incensurabile e, invero, non censurato con il motivo in esame (che critica il presunto omesso esame di circostanze di fatto e non già l'apprezzamento di esse ove invece esaminate) - che la predetta attività non poteva essere giudicata afflitta da negligenza professionale, poiché comunque era stato raggiunto un risultato favorevole (sequestro conservativo sino a 300.000 Euro, benché richiesto per 730.000 Euro) a fronte dell'accertamento definitivo di un debito di 411.813,59 Euro, poi effettivamente soddisfatto nella misura di Euro

390.000. In ordine alla circostanza sub b) (asserita violazione del dovere di diligenza professionale nella fase esecutiva della causa vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), si legge nella motivazione della sentenza impugnata: «da una valutazione complessiva della documentazione in atti, depositata da entrambe le parti, emerge che il primario interesse di [OSCURATO:PERSONA] era di ottenere il pagamento effettivo del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]: in tale ottica risulta evidente la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di trattare con [OSCURATO:SOCIETA] al fine di riuscire a ricevere la somma di denaro alla stessa spettante, quale risarcimento per i vizi del macchinario vendutole da [OSCURATO:SOCIETA], senza dover intraprendere azioni esecutive che si sarebbero protratte per lungo periodo di tempo e con esito incerto.

È la stessa [OSCURATO:PERSONA] che afferma di aver intrattenuto personalmente intense trattative con [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere un immediato pagamento» (p.9 della sentenza di appello).

Dal riferito passaggio motivazionale emerge con evidenza come la Corte territoriale non abbia omesso di considerare l'inerzia della parte vittoriosa nel promuovere un'azione esecutiva verso la parte soccombente, ma - ancora con accertamento di merito insindacabile, A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tratto dal motivato apprezzamento della documentazione in atti - abbia tuttavia ritenuto che tale inerzia non fosse imputabile a colpevole inadempimento degli avvocati ma fosse piuttosto riconducibile ad una precisa scelta difensiva della parte, la quale, in funzione dell'effettivo soddisfacimento del proprio credito, aveva ritenuto più opportuno e producente percorrere la strada delle trattative (poi effettivamente sfociate nello spontaneo adempimento della debitrice) che quella dell'esecuzione forzata.

Il primo motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo viene denunciata "violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt.115 e/o 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.5, c.p.c.".

Il motivo censura la sentenza di appello nella parte in cui ha accertato il credito degli [OSCURATO:PERSONA] e Seno in ragione delle loro prestazioni professionali e ha confermato la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 29.883,67 a tale titolo.

La ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare la circostanza che essa aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni descritte dagli avvocati in parcella, ritenendo che si fosse invece limitata a contestare la debenza dei compensi in quanto non dovuti.

Evidenzia - riportando stralci dell'atto di citazione in appello - che, invece, essa aveva contestato proprio lo svolgimento dell'attività.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile per plurime ragioni. 2.1.a.

In primo luogo, anche esso reca una rubrica equivoca ove vengono confuse la deduzione di errores in procedendo per violazione di norme processuali (da sussumersi nel paradigma dell'art.360 n.4 lo \, A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c.) con la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso (inquadrabile nel diverso paradigma dell'art.360 n. 5 c.p.c.).

Anche questo motivo, dunque, come il precedente, stando al carattere perplesso della rubrica, difetta dei necessari caratteri della tassatività e della specificità. 2.1.b.

In secondo luogo, anche con riguardo al motivo in esame, ove pure si proceda alla sua qualificazione in base al contenuto sostanziale della doglianza, senza tener conto dell'equivoca intestazione formale, la necessaria sua riconduzione alla ragione di impugnazione prevista dall'art.360 n. 5 c.p.c. (avuto riguardo alla concreta denuncia dell'omissione della circostanza di fatto concernente la contestazione dell'effettiva esecuzione, da parte degli avvocati, delle prestazioni professionali descritte nella parcella) ne implica l'ineluttabile inammissibilità in applicazione della regola di cui all'art.348-ter, ultimo comma, c.p.c., che, come detto, esclude la ricorribilità per cassazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in ipotesi di "doppia conforme" in facto, ove - come nella specie - il ricorrente non abbia assolto, in sede di ricorso per cassazione (e senza possibilità di utilizzare, a tal uopo, la successiva memoria, avente funzione meramente illustrativa dei motivi del ricorso stesso), l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 2.1.c.

In terzo luogo, deve essere evidenziato che la statuizione di conferma della condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese dai due professionisti, è stata fondata su due rationes decidendi, avendo la Corte territoriale, per un verso, ritenuto che «gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Seno hanno provato Il A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] documentalmente tutta l'attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]», nonché, per altro verso, reputato che l'esecuzione di tale attività «non è contestata essendosi l'appellante limitata a contestare la debenza dei compensi ritenuti non dovuti per mancanza del risultato sperato» (p. 10 della sentenza impugnata).

Ciò posto, il motivo di ricorso per cassazione in esame, nell'imputare alla Corte di merito di avere omesso di considerare la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato, non già la semplice debenza dei compensi, ma piuttosto la stessa esecuzione delle prestazioni descritte in parcella, aggredisce esclusivamente la seconda delle due rationes decidendi, omettendo di censurare la prima; esso, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile, anche in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). 2.1.d.

In quarto luogo, infine, neppure risponde al vero che la contestazione avesse ad oggetto lo svolgimento dell'attività anziché la mera debenza dei compensi.

Dagli stralci della citazione in appello trascritti in ricorso (cfr., in particolare, la nota 6 a p. 20) risulta, infatti, che lo svolgimento dell'attività era stato messo in dubbio, per mancanza di prova, con riguardo alle trasferte, alle conferenze e alla redazione della A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] transazione, mentre tutto il resto delle contestazioni riguardava la debenza dei compensi perché non dovuti o esosi, conformemente a quanto correttamente evidenziato dalla Corte di merito.

Anche il secondo motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo motivo viene denunciata "violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360, n.4, c.p.c.".

La società ricorrente deduce che la sentenza impugnata presenterebbe un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «intrattenuto personalmente intense trattative con [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere un immediato pagamento» (p. 9), mentre, dall'altro lato, ha reputato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Zeno avessero svolto una rilevante attività stragiudiziale nel periodo successivo all'emissione della sentenza di condanna della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tanto da considerare provata la maturazione a tale titolo di compensi per Euro 13.500, pretesi dai professionisti con un preavviso di parcella del 7 gennaio 2013 e successivamente liquidati nell'ambito della somma complessiva di Euro 29.883,67.

La circostanza che la Corte di merito, per un verso, abbia accertato che era stata la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. a condurre personalmente trattative con la sua controparte nella fase esecutiva della controversia, al fine di ottenere dalla sua debitrice un adempimento spontaneo, mentre, per altro verso, abbia riconosciuto un cospicuo compenso ai suoi avvocati, proprio a titolo di attività stragiudiziale, darebbe luogo ad un vizio di illogicità della motivazione della sentenza, tale da escludere che essa attinga il minimo costituzionale, in quanto fondata su affermazioni tra loro inconciliabili.A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Questo motivo è manifestamente inammissibile.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez.

U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 3.1.a.

Nella vicenda in esame, anzitutto non si integra l'essenziale condizione che esige che il dedotto vizio emerga dalla sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione della ricorrente, il contrasto non si porrebbe tra affermazioni inconciliabili, entrambe esplicitate nella motivazione, ma tra l'affermazione diretta a riconoscere il ruolo svolto personalmente dalla parte nelle trattative intercorse con la controparte e l'accertamento del credito degli avvocati a titolo di compenso per attività stragiudiziale, dedotto nel preavviso di parcella e liquidato in A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza nell'ambito della complessiva somma dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Seno. 3.1.b.

In secondo luogo (e principalmente), al di là di ogni rilievo cica l'obiettiva non emergenza del vizio denunciato dal testo della sentenza impugnata, è di tutta evidenza che nessuna contraddizione logica si pone tra l'accertamento della partecipazione personale della parte, anche intensa, alla conduzione delle trattative con la controparte e l'accertamento dell'attività di assistenza svolta dagli avvocati in sede stragiudiziale; i due accertamenti, infatti, non solo non danno luogo ad affermazioni tra loro inconciliabili, ma sono, al contrario, reciprocamente coerenti, giacché il primo, nel riconoscere una partecipazione personale, anche rilevante, di [OSCURATO:SOCIETA]. nella conduzione delle trattative intercorse con [OSCURATO:SOCIETA]. (esitate nel pagamento della somma di Euro 390.000, in difetto di esecuzione forzata), non collide affatto con il giudizio diretto a ritenere raggiunta la prova del credito professionale azionato dagli avvocati a titolo di compensi per attività stragiudiziale, giudizio che avrebbe potuto trovare invece un elemento di conferma proprio nella predetta circostanza, la quale aveva dato conto del peso preponderante avuto dall'attività stragiudiziale nella definizione bonaria della controversia.

4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sia in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno resistito con un unico controricorso), sia in relazione al diverso rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che ha resistito con distinto controricorso).

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi sia in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre, per ciascuno dei due rapporti processuali, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28483/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Giudice, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FRANCINI e Cristina STEFANI, quest'ultima in qualità di erede universale di Fabrizio SENO; rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2524/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 11 18 giugno 2019 e notificata il 21 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al tribunale di Padova gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], opponendo il decreto ingiuntivo con cui era stata condannata a pagare loro la somma di Euro 29.883,67, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in suo favore nel procedimento vertente tra essa società e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; l'opponente non solo contestò il proprio debito, invocando la revoca del decreto ingiuntivo, ma domandò, in via riconvenzionale, la condanna dei due avvocati al risarcimento dei danni (quantificati in Euro 226.524,81) per responsabilità conseguente a violazione del dovere di diligenza professionale. Costituitisi in giudizio i due professionisti e chiamata da loro in causa (con domanda di garanzia condizionata all'eventuale soccombenza) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il tribunale di Padova, pur revocando il decreto ingiuntivo per difetto di procura, accertò l'obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò a pagare ai professionisti la somma di Euro 29.883,67; rigettò, invece, la domanda risarcitoria da essa proposta in via riconvenzionale. La Corte di appello di Venezia, nel contraddittorio anche con [OSCURATO:PERSONA], erede universale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione, rigettando l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e condannandola a pagare le spese del grado sia ai convenuti che alla chiamata in causa. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi; rispondono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risponde altresì con distinto controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata "violazione e/o errata applicazione degli artt.1176, co.2 e 2236 C. C. in relazione all'art.360, co.1, n.5, c.p.c.". Il motivo censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i danni asseritamente conseguenti a responsabilità professionale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sul presupposto che la violazione del dovere di diligenza professionale sarebbe stata reiteratamente perpetrata dai due avvocati nella gestione delle diverse fasi della causa vertente tra essa e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per i vizi di un macchinario vendutole, deduce - riportando stralci della citazione in appello - che, a fondamento della domanda formulata contro i due professionisti, aveva posto quattro circostanze: a) la circostanza relativa alla violazione del predetto dovere nella fase cautelare del procedimento contro [OSCURATO:SOCIETA]. (evidenziando come, nell'ambito di tale fase, i due avvocati, a causa della loro negligenza, avevano dovuto proporre, tra il 2002 e il 2007, ben sei istanze di sequestro conservativo, delle quali solo la quarta aveva avuto esito parzialmente favorevole, con concessione del sequestro per la somma di Euro 300,000, peraltro A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] inferiore a quella poi liquidata in sentenza, mentre le altre istanze, per colpa degli avvocati, erano state respinte con provvedimenti di diniego in rito o in merito, o comunque erano state negligentemente gestite senza ottenere il provvedimento cautelare o senza metterlo in esecuzione); b) la circostanza relativa alla violazione del medesimo dovere nella fase esecutiva del procedimento contro [OSCURATO:SOCIETA]. (ponendo in luce come, dopo avere ottenuto una sentenza favorevole dal tribunale di Roma nel novembre 2007, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di Euro 411.813,59, i due professionisti, per negligenza, avevano atteso ben nove mesi prima di notificare alla condannata sentenza e precetto e avevano poi eseguito la notifica ad un diverso destinatario, così consentendo alla debitrice di spogliarsi di beni immobili che avrebbero potuto essere invece utilmente aggrediti, ove l'azione esecutiva fosse stata tempestivamente esercitata; c) la circostanza relativa all'omessa iscrizione dell'ipoteca sui beni di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non ostante essa cliente avesse specificamente chiesto ai propri avvocati di procedere in tal senso; d) e la circostanza relativa all'omessa presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anche questa in contrasto con la richiesta di determinarsi in tal senso proveniente da essa cliente. Ciò posto, la ricorrente sostiene che, delle quattro circostanze poste a fondamento della domanda di responsabilità professionale, le prime due non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello. Precisamente, con riferimento alla circostanza sub a) (violazione del dovere di diligenza professionale nella fase cautelare della controversia vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), la Corte territoriale avrebbe esaminato soltanto la quarta istanza cautelare i A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (che era esitata nella concessione del sequestro conservativo per 300.000 Euro), non anche tutte le altre istanze e la loro negligente gestione; l'omissione avrebbe carattere decisivo perché, se la Corte di merito avesse esaminato anche le altre cinque istanze e la loro negligente gestione, avrebbe accertato che un provvedimento cautelare avrebbe potuto essere ottenuto tempestivamente sin dal 2002, bloccando le vendite della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che anche nel procedimento cautelare (il quarto) conclusosi favorevolmente non erano stati adeguatamente valorizzati gli esiti dell'accertamento tecnico disposto ed espletato perché il sequestro conservativo era stato concesso per una somma minore di quella poi ottenuta con la sentenza, non ostante questa fosse basata sulle risultanze della medesima indagine peritale, evidentemente valorizzata solo nel giudizio di merito e non in quello cautelare. Invece, con riguardo alla circostanza sub b) (violazione del dovere di diligenza professionale nella fase esecutiva della causa vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) mancherebbe qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata; l'omissione avrebbe carattere decisivo perché, se la Corte territoriale avesse esaminato questa circostanza, avrebbe rilevato che, in mancanza di tale inerzia (di cui la debitrice aveva approfittato per spogliarsi di beni immobili), [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe verosimilmente ottenuto il soddisfacimento integrale del credito riconosciutole con la sentenza. 1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 1.1.a. In primo luogo, esso difetta di specificità perché, sotto l'equivoca rubrica "violazione e/o errata applicazione degli artt.1176, co.2 e 2236 c.c. in relazione all'art.360, co.1, n.5, c.p.c.", ( A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricomprende genericamente sia la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto che quella dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso. Al riguardo va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (tra le altre, Cass. 22/09/2014, n.19959; Cass. 28/11/2014, n. 25332). 1.1.b. In secondo luogo, ove pure non si voglia tener conto della rilevata equivocità della rubrica e si ritenga di dover qualificare il motivo in base alla sua successiva concreta articolazione, è di tutta evidenza come esso non si sussuma nell'ipotesi di cui all'art.360 n. 3 ma in quella di cui all'art.360 n. 5 c.p.c., in quanto, al di là della formale evocazione di specifiche norme sostanziali (artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c.), in concreto non viene dedotta una violazione di legge ma viene denunciato l'omesso esame di circostanze di fatto, precisando che esse avrebbero rivestito carattere di decisività, in quanto, se esaminate, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito della controversia. Tale qualificazione della doglianza proposta ne implica, però, anche l'inammissibilità, in applicazione della regola di cui all'art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 dello stesso codice, A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"). In proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). Nel caso di specie, il predetto onere non è stato assolto, giacché solo nella memoria depositata in vista dell'odierna adunanza camerale, la società ricorrente ha dedotto che le motivazioni poste a fondamento delle due decisioni di merito sarebbero state non coincidenti; a prescindere dalla manifesta infondatezza di tali deduzioni (stante la perfetta sovrapponibilità dei due giudizi di merito quanto all'esclusione di condotte lesive del dovere di diligenza professionale da parte dei due avvocati), esse sono comunque tardive poiché la funzione meramente illustrativa della memoria impedisce che la stessa possa efficacemente integrare le carenze del ricorso in ordine alle censure formulate avverso la sentenza impugnata (Cass.07/04/2005, n. 7260; Cass. 18/12/2014, n. 26670; Cass.27/08/2020, n. 17893).A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.c. In terzo luogo, infine, non risponde al vero che la Corte di appello abbia omesso l'esame delle circostanze evidenziate dalla società ricorrente. Invero, in ordine alla circostanza sub a) (asserita violazione del dovere di diligenza professionale nella fase cautelare della controversia vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), nella motivazione della sentenza impugnata è dato leggere questo ampio passaggio: «in relazione alle lamentate omissioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Francini in sede cautelare non si ravvisa nessuna negligenza dei predetti atteso che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo fino alla concorrenza di Euro 300.000. L'appellante lamenta che gli avvocati non avrebbero valorizzato la consulenza dell'ing. Barbera. Si deve rilevare la genericità di tale doglianza atteso che [OSCURATO:PERSONA] non si premura nemmeno di specificare in che cosa sia consistita tale mancata valorizzazione. La doglianza è anche infondata atteso che la stessa appellante riconosce che il sequestro era stato chiesto dai difensori fino alla concorrenza di Euro 730.000. La circostanza che poi il tribunale abbia autorizzato il sequestro per un importo inferiore non può essere imputata a negligenza degli avvocati, tant'è che con la successiva il tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] 411.813,59 (sentenza confermata in appello) e non certamente Euro 730.000» (p.9 della sentenza impugnata). L'articolata argomentazione evidenzia come, pur non considerando partitamente le sei istanze cautelari proposte dal 2002 al 2007, tuttavia la Corte di merito ha tenuto presente, in via generale e complessiva, l'attività compiuta dagli [OSCURATO:PERSONA] e Francini in sede cautelare in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nella controversia A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vertente con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ritenendo - con apprezzamento di merito incensurabile e, invero, non censurato con il motivo in esame (che critica il presunto omesso esame di circostanze di fatto e non già l'apprezzamento di esse ove invece esaminate) - che la predetta attività non poteva essere giudicata afflitta da negligenza professionale, poiché comunque era stato raggiunto un risultato favorevole (sequestro conservativo sino a 300.000 Euro, benché richiesto per 730.000 Euro) a fronte dell'accertamento definitivo di un debito di 411.813,59 Euro, poi effettivamente soddisfatto nella misura di Euro 390.000. In ordine alla circostanza sub b) (asserita violazione del dovere di diligenza professionale nella fase esecutiva della causa vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), si legge nella motivazione della sentenza impugnata: «da una valutazione complessiva della documentazione in atti, depositata da entrambe le parti, emerge che il primario interesse di [OSCURATO:PERSONA] era di ottenere il pagamento effettivo del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]: in tale ottica risulta evidente la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di trattare con [OSCURATO:SOCIETA] al fine di riuscire a ricevere la somma di denaro alla stessa spettante, quale risarcimento per i vizi del macchinario vendutole da [OSCURATO:SOCIETA], senza dover intraprendere azioni esecutive che si sarebbero protratte per lungo periodo di tempo e con esito incerto. È la stessa [OSCURATO:PERSONA] che afferma di aver intrattenuto personalmente intense trattative con [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere un immediato pagamento» (p.9 della sentenza di appello). Dal riferito passaggio motivazionale emerge con evidenza come la Corte territoriale non abbia omesso di considerare l'inerzia della parte vittoriosa nel promuovere un'azione esecutiva verso la parte soccombente, ma - ancora con accertamento di merito insindacabile, A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tratto dal motivato apprezzamento della documentazione in atti - abbia tuttavia ritenuto che tale inerzia non fosse imputabile a colpevole inadempimento degli avvocati ma fosse piuttosto riconducibile ad una precisa scelta difensiva della parte, la quale, in funzione dell'effettivo soddisfacimento del proprio credito, aveva ritenuto più opportuno e producente percorrere la strada delle trattative (poi effettivamente sfociate nello spontaneo adempimento della debitrice) che quella dell'esecuzione forzata. Il primo motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile. 2. Con il secondo motivo viene denunciata "violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt.115 e/o 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.5, c.p.c.". Il motivo censura la sentenza di appello nella parte in cui ha accertato il credito degli [OSCURATO:PERSONA] e Seno in ragione delle loro prestazioni professionali e ha confermato la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in loro favore, della somma di Euro 29.883,67 a tale titolo. La ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare la circostanza che essa aveva contestato l'esecuzione delle prestazioni descritte dagli avvocati in parcella, ritenendo che si fosse invece limitata a contestare la debenza dei compensi in quanto non dovuti. Evidenzia - riportando stralci dell'atto di citazione in appello - che, invece, essa aveva contestato proprio lo svolgimento dell'attività. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile per plurime ragioni. 2.1.a. In primo luogo, anche esso reca una rubrica equivoca ove vengono confuse la deduzione di errores in procedendo per violazione di norme processuali (da sussumersi nel paradigma dell'art.360 n.4 lo \, A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c.) con la deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso (inquadrabile nel diverso paradigma dell'art.360 n. 5 c.p.c.). Anche questo motivo, dunque, come il precedente, stando al carattere perplesso della rubrica, difetta dei necessari caratteri della tassatività e della specificità. 2.1.b. In secondo luogo, anche con riguardo al motivo in esame, ove pure si proceda alla sua qualificazione in base al contenuto sostanziale della doglianza, senza tener conto dell'equivoca intestazione formale, la necessaria sua riconduzione alla ragione di impugnazione prevista dall'art.360 n. 5 c.p.c. (avuto riguardo alla concreta denuncia dell'omissione della circostanza di fatto concernente la contestazione dell'effettiva esecuzione, da parte degli avvocati, delle prestazioni professionali descritte nella parcella) ne implica l'ineluttabile inammissibilità in applicazione della regola di cui all'art.348-ter, ultimo comma, c.p.c., che, come detto, esclude la ricorribilità per cassazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in ipotesi di "doppia conforme" in facto, ove - come nella specie - il ricorrente non abbia assolto, in sede di ricorso per cassazione (e senza possibilità di utilizzare, a tal uopo, la successiva memoria, avente funzione meramente illustrativa dei motivi del ricorso stesso), l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 2.1.c. In terzo luogo, deve essere evidenziato che la statuizione di conferma della condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali rese dai due professionisti, è stata fondata su due rationes decidendi, avendo la Corte territoriale, per un verso, ritenuto che «gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Seno hanno provato Il A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] documentalmente tutta l'attività professionale svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]», nonché, per altro verso, reputato che l'esecuzione di tale attività «non è contestata essendosi l'appellante limitata a contestare la debenza dei compensi ritenuti non dovuti per mancanza del risultato sperato» (p. 10 della sentenza impugnata). Ciò posto, il motivo di ricorso per cassazione in esame, nell'imputare alla Corte di merito di avere omesso di considerare la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contestato, non già la semplice debenza dei compensi, ma piuttosto la stessa esecuzione delle prestazioni descritte in parcella, aggredisce esclusivamente la seconda delle due rationes decidendi, omettendo di censurare la prima; esso, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile, anche in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). 2.1.d. In quarto luogo, infine, neppure risponde al vero che la contestazione avesse ad oggetto lo svolgimento dell'attività anziché la mera debenza dei compensi. Dagli stralci della citazione in appello trascritti in ricorso (cfr., in particolare, la nota 6 a p. 20) risulta, infatti, che lo svolgimento dell'attività era stato messo in dubbio, per mancanza di prova, con riguardo alle trasferte, alle conferenze e alla redazione della A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] transazione, mentre tutto il resto delle contestazioni riguardava la debenza dei compensi perché non dovuti o esosi, conformemente a quanto correttamente evidenziato dalla Corte di merito. Anche il secondo motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile. 3. Con il terzo motivo viene denunciata "violazione e/o errata e/o omessa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360, n.4, c.p.c.". La società ricorrente deduce che la sentenza impugnata presenterebbe un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «intrattenuto personalmente intense trattative con [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere un immediato pagamento» (p. 9), mentre, dall'altro lato, ha reputato che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Zeno avessero svolto una rilevante attività stragiudiziale nel periodo successivo all'emissione della sentenza di condanna della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tanto da considerare provata la maturazione a tale titolo di compensi per Euro 13.500, pretesi dai professionisti con un preavviso di parcella del 7 gennaio 2013 e successivamente liquidati nell'ambito della somma complessiva di Euro 29.883,67. La circostanza che la Corte di merito, per un verso, abbia accertato che era stata la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. a condurre personalmente trattative con la sua controparte nella fase esecutiva della controversia, al fine di ottenere dalla sua debitrice un adempimento spontaneo, mentre, per altro verso, abbia riconosciuto un cospicuo compenso ai suoi avvocati, proprio a titolo di attività stragiudiziale, darebbe luogo ad un vizio di illogicità della motivazione della sentenza, tale da escludere che essa attinga il minimo costituzionale, in quanto fondata su affermazioni tra loro inconciliabili.A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Questo motivo è manifestamente inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. - sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). 3.1.a. Nella vicenda in esame, anzitutto non si integra l'essenziale condizione che esige che il dedotto vizio emerga dalla sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione della ricorrente, il contrasto non si porrebbe tra affermazioni inconciliabili, entrambe esplicitate nella motivazione, ma tra l'affermazione diretta a riconoscere il ruolo svolto personalmente dalla parte nelle trattative intercorse con la controparte e l'accertamento del credito degli avvocati a titolo di compenso per attività stragiudiziale, dedotto nel preavviso di parcella e liquidato in A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza nell'ambito della complessiva somma dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Seno. 3.1.b. In secondo luogo (e principalmente), al di là di ogni rilievo cica l'obiettiva non emergenza del vizio denunciato dal testo della sentenza impugnata, è di tutta evidenza che nessuna contraddizione logica si pone tra l'accertamento della partecipazione personale della parte, anche intensa, alla conduzione delle trattative con la controparte e l'accertamento dell'attività di assistenza svolta dagli avvocati in sede stragiudiziale; i due accertamenti, infatti, non solo non danno luogo ad affermazioni tra loro inconciliabili, ma sono, al contrario, reciprocamente coerenti, giacché il primo, nel riconoscere una partecipazione personale, anche rilevante, di [OSCURATO:SOCIETA]. nella conduzione delle trattative intercorse con [OSCURATO:SOCIETA]. (esitate nel pagamento della somma di Euro 390.000, in difetto di esecuzione forzata), non collide affatto con il giudizio diretto a ritenere raggiunta la prova del credito professionale azionato dagli avvocati a titolo di compensi per attività stragiudiziale, giudizio che avrebbe potuto trovare invece un elemento di conferma proprio nella predetta circostanza, la quale aveva dato conto del peso preponderante avuto dall'attività stragiudiziale nella definizione bonaria della controversia. 4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sia in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che hanno resistito con un unico controricorso), sia in relazione al diverso rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e A.C. 24.06.2022 N. R.G. 28483/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che ha resistito con distinto controricorso). 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi sia in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre, per ciascuno dei due rapporti processuali, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
Decreto Cassazione n. 34395/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris