CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omessa dichiarazione continuata di cui agli artt. 81 cod. pen., 5, d.lgs. n. 74/2000 perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere VIVA, non aveva presentato le dichiarazioni annuali relative a detta imposta dovuta per gli anni 2013 e 2014, nella misura, rispettivamente, di euro 434.228,00 (2013) e di euro 589.751,00 (2014). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ex art. 628, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, la Corte territoriale avrebbe dovuto attenersi ai principi espressi nella sentenza, invece disattesi quanto alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, rilevante ai fini dell'ammissione del prevenuto all'invocata messa alla prova. II) Vizio di motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di messa alla prova, con riguardo agli accertamenti emersi nella sentenza di primo grado e negli atti processuali. III) Violazione di legge in relazione all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., e avendo il primo giudice, dopo avere disposto il rito abbreviato condizionato, revocato l'ammissione del teste non comparso, senza averne disposto l'accompagnamento coattivo. IV) Mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'audizione del teste Grimaldi. V) Vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere ricostruito l'ammontare della soglia d'imposta evasa tenendo conto dei costi e del credito d'imposta. VI) Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5, d.lgs 74/2000.VII) Violazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000, nella formulazione anteriforma del 2019 e dell'art. 2 cod. pen., in relazione alla cornice edittale da prendere in considerazione nella determinazione della pena. 2.1. È stata depositata una memoria difensiva con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore 'generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati e assorbenti delle residue censure i motivi terzo e quarto dedotti dal ricorrente, concernenti la violazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento all'audizione del teste Grimaldi. 2. Al riguardo, si deve preliminarmente rammentare il principio secondo il quale non è revocabile l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad un esame testimoniale, in caso di impossibilità di acquisire la prova per circostanze imprevedibili e sopraggiunte (cfr. Sez. 2, n. 12791 del 19/02/2020, Rv. 279060 - 01). 3. Peraltro, nel caso di specie è pacifico che il difensore non aveva rinunciato all'escussione del teste indicato, per nulla impossibile, per cui risulta ingiustificato ed illegittimo il rigetto dell'istanza di accompagnamento coattivo deciso dal Tribunale, il quale ha altresì revocato l'ammissione del teste, ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese in altra sede, senza considerare che l'espletamento del rito abbreviato era stato subordinato proprio all'esame di quello stesso teste. Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, è indubbio che un simile modo di procedere abbia determinato una manifesta violazione del diritto di difesa, essendosi proceduto con rito abbreviato "semplice" - che non era stato richiesto dall'imputato - senza che vi sia stata una effettiva impossibilità di acquisire la prova richiesta. La funzionalità delle prove a garantire l'affidabilità e completezza dell'accertamento processuale è infatti di particolare rilevanza nel caso in cui, come nella specie, le stesse abbiano condizionato l'ammissione al rito abbreviato.4. In definitiva, si deve qui ribadire il principio per cui l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova (Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018, Rv. 273106 - 01), configurandosi altrimenti una evidente violazione della legge processuale in rapporto al rito richiesto dalla difesa ed ammesso dal giudice procedente. 5. Alle superiori considerazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, la quale procederà a nuovo giudizio attenendosi ai principi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di