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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26366/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Savignano sul Rubicone il 19 gennaio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, in data 18 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla legittima utilizzazione nella fattispecie al vaglio della prova atipica del riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi estrapolati dai filmati ripresi dall'impianto di videosorveglianza installato nel luogo del commesso reato, sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da 1:elecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto>> (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160), di modo che, poiché «l'affidabilità della detta prova non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione> > (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910), una volta che tale credibilità sia stata vagliata dai giudici di merito non può essere rimessa in discussione in questa sede, trattandosi di accertamento di merito (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la ricognizione effettuata dal sottufficiale di P.G. fosse pienamente attendibile e ampiamente corroborata da ulteriori elementi esterni); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata in data 12 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Savignano sul Rubicone il 19 gennaio 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, in data 18 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si denuncia la violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla legittima utilizzazione nella fattispecie al vaglio della prova atipica del riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria sulla base dei fotogrammi estrapolati dai filmati ripresi dall'impianto di videosorveglianza installato nel luogo del commesso reato, sono generici e manifestamente infondati, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da 1:elecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto>> (Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160), di modo che, poiché «l'affidabilità della detta prova non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione> > (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910), una volta che tale credibilità sia stata vagliata dai giudici di merito non può essere rimessa in discussione in questa sede, trattandosi di accertamento di merito (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la ricognizione effettuata dal sottufficiale di P.G. fosse pienamente attendibile e ampiamente corroborata da ulteriori elementi esterni); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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