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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17603/2024

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l Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona del curatore pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 aprile 2019, n. 9997; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 5 marzo 2024 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la revocazione exart. 391- bis cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 [OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEaprile 2019, n. 9997, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su altrettante cessioni di rami aziendali, di cui l’uno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (all’epoca, in bonis) alla “[OSCURATO:PERSONA] –Soc. cons. a r.l.”, con rogito notarile del 2 dicembre 2003, e l’altro dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (all’epoca, in bonis) alla “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, con rogito notarile dell’11 dicembre 2003, a seguito di rideterminazione dei valori di avviamento, rispettivamente, da € 51.943,64 ad € 11.204.233,00 e da € 127.107,00 ad € 9.494.548,00, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorsoper cassazione avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 7 giugno 2012, n. 253/01/2012, che aveva parzialmente accolto –dopo la relativa riunione – gli appelli proposti dalla medesima nei confronti del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 febbraio 2010, nn. 93/19/2010 e 94/19/2010, nel senso di rideterminare la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro sui contratti di appalto in relazione ad altro precedente tra le medesime parti del medesimo giudice tributario;

2. il giudice di legittimità ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la ricorrente non avesse provato la notifica dell’atto introduttivo alla controparte; 3.il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevare la rituale produzione in Cancelleria (con la “nota di deposito e iscrizione a ruolo”) sin dal 20 settembre 2019 dell’avviso di ricevimento consegnato (in mani di addetto al servizio del professionista incaricato della difesa, con l’attestazione di spedizione della c.a.n. alladestinataria) presso il domicilio eletto nel giudizio di appello; 1.1 il motivo è fondato; 1.2si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizionee non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272). 1.3 illustrando nel dettaglio le implicazioni insite nella formulazione del principio già richiamato al punto 1.2, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395,n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (tra le tante: Cass., Sez.

Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass, Sez. 1^,15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez.

Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272); 1.4nella selezione degli atti interni al giudizio di legittimità, poi, è consolidata l'ulteriore affermazione secondo cui vi rientra, tra l'altro, il deposito del ricorso ex art. 369, primo comma, cod. p roc . c iv. (tra le tante: Cass. , Sez. 5^, 11 febbraio 2004, n. 2597; Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 24586); inoltre, quanto alla mancata considerazione di un documento da parte della Suprema Corte, benché inserito nel fascicolo, è anche consolidato l'orientamento secondo cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, cod.p roc. civ., enon di ricorso per cassazione ( tra le tante: Cass., Sez. 3^, 15 maggio 2007, n. 11196; Cass., Sez.

Lav., 28 settembre 2016, n. 19174; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., Sez. 6^5, 28 ottobre 2022, n. 31892; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9786; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2024, n. 257); 1.5 s otto diverso, ma connesso profilo, è stato , infine , affermato che, in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla Cancelleria e poi ritirato dalla parte (in termini: Cass., Sez. 3^, 21 maggio 2015, n. 10517); 1.6al contrario, sulla specifica questione inerente l'assenza di un atto nel fascicolo d'ufficio, perché - seppur tempestivamente e regolarmente depositato -inserito in altro fascicolo per un "disguido di cancelleria", è dato riscontrare un unico precedente di legittimità, secondo cui, in tema di revocazione, non ricorre l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod.proc. c iv . qualora la S uprema Corte pronunci un'ordinanza senza vagliare un ricorso incidentale non presente in atti, in quanto inserito per mero disguido di cancelleria in altro fascicolo processuale, giacché, in tale ipotesi, la declaratoria di inesistenza di detto ricorso al momento della decisione risulta formalmente corretta ed esclude, pertanto, la commissione di un errore di percezione, salvo, tuttavia, che il ricorso incidentale deve essere deciso perché la parte ha diritto ad una pronuncia sul punto(in termini: Cass. , Sez. 1^, 20 novembre 2017, n. 27508 - nella specie, dichiarata inammissibile la revocazione, la Suprema Corteha proceduto all'esame ed alla decisione sul ricorso incidentale smarritosi); più in dettaglio, nella cennata occasione,il giudice di legittimità ha escluso che alcun errore di percezione potesse sussistere, giacché effettivamente il ricorso incidentale non era in atti e la declaratoria di sua inesistenza era formalmente corretta; ricorrendo, poi , alla costante gi urisprudenza secondo cui, qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, quest'ultimo deve essere deciso, avendo la parte diritto alla pronuncia sul punto, ed avendo riscontrato che la decisione di cui si era chiesta la revocazione aveva pronunciato in rito, e non sul merito, con la detta sentenza la Suprema Corte ha esaminato e deciso il ricorso incidentale in allora pretermesso dal collegio giudicante; 1.7 l a pronuncia in parola, pur senza richiamarle espressamente, sembra innestarsi su un paio di decisioni di legittimità, sul tema della revocazione in generale, secondo cui l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicché il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 11453 – vedasi anche , in motivazione: Cass. , Sez . 1^, 11 ottobre 2006, n. 1938); 1.8 p er la verità, può riscontrarsi un ’ ulteriore decisione di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3088), in cui è venuto in questione l'inserimento in altro fascicolo d'ufficio - anche in tal caso "per disguido di Cancelleria" - del controricorso regolarmente depositato e destinato al "giusto" fascicolo d'ufficio, e ciò a causa della confusione generata dai numeri di ruolo oggettivamente simili; in tale occasione, invero singolare, la Corte, su istanza del difensore della parte che aveva subito le conseguenze dell'errore (giacché il ricorso contro cui essa aveva tempestivamente resistito era stato frattanto deciso circa tre anni prima, a sua insaputa), non ha potuto che limitarsi a dare atto del disguido e della estraneità della stessa parte alla causa sottoposta al suo esame; 1.9le pronunce sopra citate (Cass., Sez. 1^, 11 ottobre 2006, n. 1938; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 1145)concernono propriamente l'ipotesi in cui sia indiscusso che il documento mancante al momento della decisione sia stato però ritualmente prodotto e acquisito al fascicolo, ciò di cui il giudice ha piena contezza; 1.10 in adesione al più recente indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29634), il collegio ritiene che la norma dettata dall'art. 395, n. 4, cod. proc. c iv ., laddove si attribuisce rilevanza, ai fini della revocazione, all'errore di fatto «risultante dagli atti o documenti della causa», debba essere letta secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei cennati principi, inerenti, in definitiva, il "giusto processo" e l'effettività della tutela giurisdizionale; infatti, quanto precede induce a ritenere che, già in senso tecnico, il ricorsoin parola sia da considerarsi «atto di causa», la cui qualificazione deriva non già dal suo fisico inserimento nel fascicolo (attività che non dipende minimamente dalla parte, essendo di esclusiva competenza del Cancelliere, ex art. 36 disp. att. c od . p roc . civ.), bensì dall'aver la parte stessa espletato quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione; 1.11d'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'errore revocatorio deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati, per tali non potendo che intendersi quelli - attinenti alla cau sa - ritualmente ricevuti dal Cancelliere, su richiesta della parte, la quale, dunque, non può che fondatamente confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, sia idonea a produrre gli effetti che devono derivarne (id est, per stare a quanto qui interessa, la tempestiva produzione di un atto o documento in Cancelleria implica che legittimamente la parte che vi ha provveduto possa attendersi che di tale produzione, nella relativa causa, il giudice terrà conto, già a prescindere dall'esito della afferente valutazione); è, quindi , evidente che, nell'espressione «atto o documento di causa», per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal Cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato; in tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso; l'argomento, ovviamente, è assai delicato, perché comporta il rischio che deficienze operative o organizzative della Cancelleria possano ridondare sul contenuto della decisione e, ancor prima, sulla stessa serenità del giudice; tuttavia, a parte l'insignificanza, sul piano statistico, di tali evenienze, si tratta di un costo (e di un rischio) sistemico, che occorre consapevolmente affrontare e risolvere, nell'interesse dell'utente che, pur anelando giustizia, vede negarsela per un fatto assolutamente a lui non ascrivibile, né direttamente, né indirettamente; pare a questa Corte di assoluta evidenza come una soluzione che suggelli tale risultato finisce col cozzare, prim'ancora che con i su ricordati principi, anche col buon senso(Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29634); 1.12infine, non è superfluo evidenziare come le considerazioni che precedono valgano specificamente nella descritta ipotesi del "disguido di Cancelleria", ove debitamente documentato, o in altre ad essa (rigorosamente e strettamente) assimilabili e sempre che della ritualità del deposito dell'atto la Suprema Corte non abbia contezza alcuna; in qualsiasi altra ipotesi in cui effettivamente un atto o documento non sia stato rinvenuto nel fascicolo d'ufficio o di parte al momento della decisione, benché vi fosse stato regolarmente inserito (diversamente dalle ipotesi evidenziate al punto

1. 2 , correttamente inquadrate nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio dalla condivisibile giurisprudenza ivi richiamata), alcun rimedio è esperibile avverso i provvedimenti ciononostante adottati dalla Suprema Corte, quale gi udice di legittimità, sul presupposto della sua inesistenza, non potendo configurarsi, in tal caso, alcun errore di percezione e non trovando applicazione le ulteriori ipotesi previste dall'art. 395 cod. p roc . c iv ., invece sperimentabili (ad eccezione del caso regolato dal n. 5 dello stesso articolo), ai sensi dell'art. 391-ter cod. p roc . c iv ., solo quando la Corte pronunci nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. p roc . c iv . ( vedansi: Cass., Sez.

Un., 10 luglio 2012, n. 11508; Cass., Sez.

Un., 18 luglio 2013, n. 17557; Cass., Sez.

Un.,23 novembre 2015, n. 23833 ; Cass., Sez.

Un., 4 febbraio 2020, n. 2507– nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8630; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2019, n. 31777; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2022, n. 19329; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9786); 1.13stando all’ordinanza impugnata, «Dalla documentazione agli atti non vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso al fallimento intimato; (...) in particolare, l’atto spedito per posta (...) non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario e non vi è prova che sia stato eseguito, tuttavia, l’iter procedurale di cui all’art. 140 c.p.c.». 1.14secondo il tenore della censura, «(...) l’errore nel quale è palesemente incorsa la Corte risiede nel fatto che non è stato tenuto in considerazione l’avviso di ricevimento, regolarmente prodotto in atti nel mese di settembre 2013, dal quale emerge la ricezione dell’atto da parte del curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il rag. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 292, c.a.p. 00199»; 1.15 invero, la “ nota di deposito ed iscrizione a ruolo ” presentata dal difensore della ricorrente il 20 settembre 2019 (ed inserita dallo stesso nel fascicolo di parte all’interno del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 18265/2013 R.G.) menziona il deposito in Cancelleria del ricorso per cassazione con l’annesso avviso di ricevimento (casella n. 9 del modulo cartaceo) e reca l’apposizione in calce del timbro datario dell’[OSCURATO:PERSONA] della Cancelleria con la sottoscrizione del funzionario a tanto abilitato; 1.16secondo un recente arresto di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod.p roc. c iv ., la prova del deposito in giudizio del documento della cui erronea affermazione di inesistenza ci si lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione dellanota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio(Cass., Sez. 3^, 20 marzo 2023, n. 7973); 1.17 nella specie, il deposito dell’avviso di ricevimento è attestato, oltre che dalla stampigliatura del timbro datario, dalla sottoscrizione in calce del funzionario abilitato, per cui si può ritenere che la ricorrente abbia fornito la prova della relativa produzione al momento della costituzione in giudizio dinanzi al giudice di legittimità, che, pertanto, ha erroneamente accertato la sua mancanza al momento della decisione sull’inesatto rilievo che «l’atto spedito per posta non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario e non vi è prova che sia stato eseguito, tuttavia, l’iter procedurale di cui all’art. 140 c.p.c.», essendone fuorviato nel rilevare lacarenza di prova della notifica al destinatario del ricorso per cassazione; 1.18pertanto, a chiusura della fase rescindente, la sentenza impugnata meritadi essere revocata per l ’ errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione;

2. indi, rinnovando la decisione in fase rescissoria, si può procedere allo scrutinio del ricorso per cassazione, che è affidato a tre motivi; 2.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2, 18, 19 e 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., nonché del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere state erroneamente confermata dal giudice di secondo gradola decisione di prime cure in ordine alla riqualificazione d’ufficio delle cessioni di rami aziendali in termini di cessioni di singoli contratti di appalto (secondo la relativa elencazione nei rogiti notarili), desumendone da tale natura una diversa imposizione rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria; 2.2 con il secondo motivo, si denuncia insufficiente, illogicae contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto del reale oggetto delle cessioni, che era stato chiaramente indicato negli «autonomi complessi aziendali di rami di impresa», la cui articolata e variegata composizione non si riduceva ai soli contratti di appalto, come si evinceva dalle descrizioni fattene nei rogiti notarili (avviamento, attività e passività, beni mobili e materiali); 2.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente individuata dal giudice di secondo grado la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro in un valore accettato in via transattiva dal curatore fallimentare nell’ambito di un diverso procedimento, non potendo costituire tale elemento un idoneo parametro per la determinazione del valore venale dei beni ceduti;

3. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 3.1 secondo la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, come si è detto, in assenza dispecifiche censur e sul punto da parte della contribuente, che si era limitata a contestare la regolarità della notifica dei ricorsi originari, l’omessa allegazione agli atti impositivi dei documenti utilizzati per la rideterminazione dell’avviamento ed i criteri estimativi dei rami aziendali, il giudicedi primo grado aveva riqualificato d’ufficio -in palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( extra petita partium)- i contratti sottoposti a registrazione , ritenendo che le cessioni avessero ad oggetto contratti di appalto e non rami aziendali; 3.2 secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dagli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2003, n. 9754; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2006, n. 20516; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., Sez.

Un., 19 febbraio 2008, n. 14816; Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2009, n. 14136; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2011, n. 6921; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4526; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2017, n. 19806; Cass., Sez. 6^-5, 1 giugno 2018, n. 14120; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12471; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38891; Cass.,Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36482; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33302); 3.3 d a siffatti rilievi consegue che , nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, ex officio, come invece prospettato da lla ricorrent e , annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente, potendo, l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente, in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della c ommissione ( Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17373; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2021, n. 28775; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2022, n. 2917; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27020; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3414) 3.4 pertanto, posto che la causa petendi ed il petitum del giudizio tributario sono delimitati dalla prospettazione dei vizi formali o sostanziali dell’atto impositivo in base ai motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, il giudice tributario non può ampliare d’ufficio il thema decidendumcosì delineato con una riqualificazione ex causa del contratto soggetto a registrazione che si discosti radicalmente dall ’identificazione proposta dai contribuenti (in sede di stipulazione ed autoliquidazione) edaccettata dall’amministrazione finanziaria (in sede di accertamento ) e comporti l’alterazione dei presupposti per la liquidazione dell’imposta di registro; 3.5ne discende che la sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto –in sintonia con la decisione di prime cureed in dissonanza con le censure originarie del contribuente– che le cessioni riguardassero soltanto i contratti di appalto menzionati nelle allegate elencazioni;

4. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 aprile 2019, n. 9997; accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso per cassazione; cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona del curatore pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 aprile 2019, n. 9997; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 5 marzo 2024 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la revocazione exart. 391- bis cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 [OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONEaprile 2019, n. 9997, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su altrettante cessioni di rami aziendali, di cui l’uno dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (all’epoca, in bonis) alla “[OSCURATO:PERSONA] –Soc. cons. a r.l.”, con rogito notarile del 2 dicembre 2003, e l’altro dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (all’epoca, in bonis) alla “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, con rogito notarile dell’11 dicembre 2003, a seguito di rideterminazione dei valori di avviamento, rispettivamente, da € 51.943,64 ad € 11.204.233,00 e da € 127.107,00 ad € 9.494.548,00, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorsoper cassazione avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 7 giugno 2012, n. 253/01/2012, che aveva parzialmente accolto –dopo la relativa riunione – gli appelli proposti dalla medesima nei confronti del fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 febbraio 2010, nn. 93/19/2010 e 94/19/2010, nel senso di rideterminare la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro sui contratti di appalto in relazione ad altro precedente tra le medesime parti del medesimo giudice tributario; 2. il giudice di legittimità ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la ricorrente non avesse provato la notifica dell’atto introduttivo alla controparte; 3.il fallimento della “[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevare la rituale produzione in Cancelleria (con la “nota di deposito e iscrizione a ruolo”) sin dal 20 settembre 2019 dell’avviso di ricevimento consegnato (in mani di addetto al servizio del professionista incaricato della difesa, con l’attestazione di spedizione della c.a.n. alladestinataria) presso il domicilio eletto nel giudizio di appello; 1.1 il motivo è fondato; 1.2si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizionee non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272). 1.3 illustrando nel dettaglio le implicazioni insite nella formulazione del principio già richiamato al punto 1.2, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395,n. 4, cod. proc. civ.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa (tra le tante: Cass., Sez. Lav. 19 ottobre 2010, n. 22171; Cass, Sez. 1^,15 dicembre 2011, n. 27094; Cass., Sez. 6^-5, 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., Sez. Lav., 4 ottobre 2018, n. 24355; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2022, n. 34267; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2022, nn. 36823, 36864, 36870 e 36875; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2024, n. 6272); 1.4nella selezione degli atti interni al giudizio di legittimità, poi, è consolidata l'ulteriore affermazione secondo cui vi rientra, tra l'altro, il deposito del ricorso ex art. 369, primo comma, cod. p roc . c iv. (tra le tante: Cass. , Sez. 5^, 11 febbraio 2004, n. 2597; Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 24586); inoltre, quanto alla mancata considerazione di un documento da parte della Suprema Corte, benché inserito nel fascicolo, è anche consolidato l'orientamento secondo cui l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, cod.p roc. civ., enon di ricorso per cassazione ( tra le tante: Cass., Sez. 3^, 15 maggio 2007, n. 11196; Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2016, n. 19174; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., Sez. 6^5, 28 ottobre 2022, n. 31892; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9786; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2024, n. 257); 1.5 s otto diverso, ma connesso profilo, è stato , infine , affermato che, in caso di revocazione proposta avverso la sentenza con cui la Suprema Corte abbia dichiarato improcedibile un ricorso per carenza della copia notificata della sentenza impugnata, la prova della sua presenza nel fascicolo di parte può essere fornita dimostrando l'espressa menzione dell'atto nel ricorso originario notificato alla controparte, ovvero sulla base di altri elementi, a condizione che essi non rientrino nella disponibilità materiale della parte che avrebbe interesse a fornire tale dimostrazione e, dunque, diversi dall'indice a suo tempo vistato dalla Cancelleria e poi ritirato dalla parte (in termini: Cass., Sez. 3^, 21 maggio 2015, n. 10517); 1.6al contrario, sulla specifica questione inerente l'assenza di un atto nel fascicolo d'ufficio, perché - seppur tempestivamente e regolarmente depositato -inserito in altro fascicolo per un "disguido di cancelleria", è dato riscontrare un unico precedente di legittimità, secondo cui, in tema di revocazione, non ricorre l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod.proc. c iv . qualora la S uprema Corte pronunci un'ordinanza senza vagliare un ricorso incidentale non presente in atti, in quanto inserito per mero disguido di cancelleria in altro fascicolo processuale, giacché, in tale ipotesi, la declaratoria di inesistenza di detto ricorso al momento della decisione risulta formalmente corretta ed esclude, pertanto, la commissione di un errore di percezione, salvo, tuttavia, che il ricorso incidentale deve essere deciso perché la parte ha diritto ad una pronuncia sul punto(in termini: Cass. , Sez. 1^, 20 novembre 2017, n. 27508 - nella specie, dichiarata inammissibile la revocazione, la Suprema Corteha proceduto all'esame ed alla decisione sul ricorso incidentale smarritosi); più in dettaglio, nella cennata occasione,il giudice di legittimità ha escluso che alcun errore di percezione potesse sussistere, giacché effettivamente il ricorso incidentale non era in atti e la declaratoria di sua inesistenza era formalmente corretta; ricorrendo, poi , alla costante gi urisprudenza secondo cui, qualora sia pronunziata sentenza di cassazione, ma per errore non sia stato trattato il ricorso incidentale, ritualmente proposto, quest'ultimo deve essere deciso, avendo la parte diritto alla pronuncia sul punto, ed avendo riscontrato che la decisione di cui si era chiesta la revocazione aveva pronunciato in rito, e non sul merito, con la detta sentenza la Suprema Corte ha esaminato e deciso il ricorso incidentale in allora pretermesso dal collegio giudicante; 1.7 l a pronuncia in parola, pur senza richiamarle espressamente, sembra innestarsi su un paio di decisioni di legittimità, sul tema della revocazione in generale, secondo cui l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicché il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia (in termini: Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 11453 – vedasi anche , in motivazione: Cass. , Sez . 1^, 11 ottobre 2006, n. 1938); 1.8 p er la verità, può riscontrarsi un ’ ulteriore decisione di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3088), in cui è venuto in questione l'inserimento in altro fascicolo d'ufficio - anche in tal caso "per disguido di Cancelleria" - del controricorso regolarmente depositato e destinato al "giusto" fascicolo d'ufficio, e ciò a causa della confusione generata dai numeri di ruolo oggettivamente simili; in tale occasione, invero singolare, la Corte, su istanza del difensore della parte che aveva subito le conseguenze dell'errore (giacché il ricorso contro cui essa aveva tempestivamente resistito era stato frattanto deciso circa tre anni prima, a sua insaputa), non ha potuto che limitarsi a dare atto del disguido e della estraneità della stessa parte alla causa sottoposta al suo esame; 1.9le pronunce sopra citate (Cass., Sez. 1^, 11 ottobre 2006, n. 1938; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 1145)concernono propriamente l'ipotesi in cui sia indiscusso che il documento mancante al momento della decisione sia stato però ritualmente prodotto e acquisito al fascicolo, ciò di cui il giudice ha piena contezza; 1.10 in adesione al più recente indirizzo di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29634), il collegio ritiene che la norma dettata dall'art. 395, n. 4, cod. proc. c iv ., laddove si attribuisce rilevanza, ai fini della revocazione, all'errore di fatto «risultante dagli atti o documenti della causa», debba essere letta secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei cennati principi, inerenti, in definitiva, il "giusto processo" e l'effettività della tutela giurisdizionale; infatti, quanto precede induce a ritenere che, già in senso tecnico, il ricorsoin parola sia da considerarsi «atto di causa», la cui qualificazione deriva non già dal suo fisico inserimento nel fascicolo (attività che non dipende minimamente dalla parte, essendo di esclusiva competenza del Cancelliere, ex art. 36 disp. att. c od . p roc . civ.), bensì dall'aver la parte stessa espletato quanto necessario perché esso pervenga alla cognizione (lato sensu) del giudice, mediante rituale produzione; 1.11d'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di precisare che l'errore revocatorio deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati, per tali non potendo che intendersi quelli - attinenti alla cau sa - ritualmente ricevuti dal Cancelliere, su richiesta della parte, la quale, dunque, non può che fondatamente confidare nel fatto che la propria attività processuale, ove dispiegata nel rispetto dei canoni normativi, sia idonea a produrre gli effetti che devono derivarne (id est, per stare a quanto qui interessa, la tempestiva produzione di un atto o documento in Cancelleria implica che legittimamente la parte che vi ha provveduto possa attendersi che di tale produzione, nella relativa causa, il giudice terrà conto, già a prescindere dall'esito della afferente valutazione); è, quindi , evidente che, nell'espressione «atto o documento di causa», per quel che qui interessa, va ricompreso non solo ciò che il giudice rinvenga materialmente nel fascicolo d'ufficio (o in quello di parte nel primo inserito), ma anche ciò che avrebbe dovuto esservi inserito dal Cancelliere (per aver la parte diligentemente assolto il proprio onere di produzione), ma che invece, per mero disguido, non lo è stato; in tal guisa, l'errore di percezione del giudice non riguarda solo ciò che egli rinvenga, o non rinvenga, in senso fenomenico, nel fascicolo d'ufficio all'atto della decisione, ma si estende anche a quell'atto o documento (attinente alla causa) che, benché regolarmente prodotto dalla parte, non sia stato però dal giudice stesso apprezzato per causa ascrivibile all'ufficio giudiziario nel suo complesso, latamente inteso; l'argomento, ovviamente, è assai delicato, perché comporta il rischio che deficienze operative o organizzative della Cancelleria possano ridondare sul contenuto della decisione e, ancor prima, sulla stessa serenità del giudice; tuttavia, a parte l'insignificanza, sul piano statistico, di tali evenienze, si tratta di un costo (e di un rischio) sistemico, che occorre consapevolmente affrontare e risolvere, nell'interesse dell'utente che, pur anelando giustizia, vede negarsela per un fatto assolutamente a lui non ascrivibile, né direttamente, né indirettamente; pare a questa Corte di assoluta evidenza come una soluzione che suggelli tale risultato finisce col cozzare, prim'ancora che con i su ricordati principi, anche col buon senso(Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29634); 1.12infine, non è superfluo evidenziare come le considerazioni che precedono valgano specificamente nella descritta ipotesi del "disguido di Cancelleria", ove debitamente documentato, o in altre ad essa (rigorosamente e strettamente) assimilabili e sempre che della ritualità del deposito dell'atto la Suprema Corte non abbia contezza alcuna; in qualsiasi altra ipotesi in cui effettivamente un atto o documento non sia stato rinvenuto nel fascicolo d'ufficio o di parte al momento della decisione, benché vi fosse stato regolarmente inserito (diversamente dalle ipotesi evidenziate al punto 1. 2 , correttamente inquadrate nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio dalla condivisibile giurisprudenza ivi richiamata), alcun rimedio è esperibile avverso i provvedimenti ciononostante adottati dalla Suprema Corte, quale gi udice di legittimità, sul presupposto della sua inesistenza, non potendo configurarsi, in tal caso, alcun errore di percezione e non trovando applicazione le ulteriori ipotesi previste dall'art. 395 cod. p roc . c iv ., invece sperimentabili (ad eccezione del caso regolato dal n. 5 dello stesso articolo), ai sensi dell'art. 391-ter cod. p roc . c iv ., solo quando la Corte pronunci nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. p roc . c iv . ( vedansi: Cass., Sez. Un., 10 luglio 2012, n. 11508; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 17557; Cass., Sez. Un.,23 novembre 2015, n. 23833 ; Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2020, n. 2507– nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, n. 8630; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2019, n. 31777; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2022, n. 19329; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9786); 1.13stando all’ordinanza impugnata, «Dalla documentazione agli atti non vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso al fallimento intimato; (...) in particolare, l’atto spedito per posta (...) non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario e non vi è prova che sia stato eseguito, tuttavia, l’iter procedurale di cui all’art. 140 c.p.c.». 1.14secondo il tenore della censura, «(...) l’errore nel quale è palesemente incorsa la Corte risiede nel fatto che non è stato tenuto in considerazione l’avviso di ricevimento, regolarmente prodotto in atti nel mese di settembre 2013, dal quale emerge la ricezione dell’atto da parte del curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il rag. [OSCURATO:PERSONA] presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 292, c.a.p. 00199»; 1.15 invero, la “ nota di deposito ed iscrizione a ruolo ” presentata dal difensore della ricorrente il 20 settembre 2019 (ed inserita dallo stesso nel fascicolo di parte all’interno del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 18265/2013 R.G.) menziona il deposito in Cancelleria del ricorso per cassazione con l’annesso avviso di ricevimento (casella n. 9 del modulo cartaceo) e reca l’apposizione in calce del timbro datario dell’[OSCURATO:PERSONA] della Cancelleria con la sottoscrizione del funzionario a tanto abilitato; 1.16secondo un recente arresto di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod.p roc. c iv ., la prova del deposito in giudizio del documento della cui erronea affermazione di inesistenza ci si lamenta, non può ritenersi assolta attraverso l'allegazione dellanota di deposito e di iscrizione a ruolo recante la sola stampigliatura del timbro di deposito e non anche la sottoscrizione di un funzionario a ciò abilitato, atteso che la mera stampigliatura, essendo facilmente riproducibile, non conferisce alcuna certezza circa l'effettiva provenienza di quell'attestazione di deposito da parte di un membro di quell'ufficio e, di conseguenza, circa l'effettivo avvenuto deposito dei documenti che la sentenza impugnata attesta non presenti tra gli atti del giudizio(Cass., Sez. 3^, 20 marzo 2023, n. 7973); 1.17 nella specie, il deposito dell’avviso di ricevimento è attestato, oltre che dalla stampigliatura del timbro datario, dalla sottoscrizione in calce del funzionario abilitato, per cui si può ritenere che la ricorrente abbia fornito la prova della relativa produzione al momento della costituzione in giudizio dinanzi al giudice di legittimità, che, pertanto, ha erroneamente accertato la sua mancanza al momento della decisione sull’inesatto rilievo che «l’atto spedito per posta non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario e non vi è prova che sia stato eseguito, tuttavia, l’iter procedurale di cui all’art. 140 c.p.c.», essendone fuorviato nel rilevare lacarenza di prova della notifica al destinatario del ricorso per cassazione; 1.18pertanto, a chiusura della fase rescindente, la sentenza impugnata meritadi essere revocata per l ’ errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; 2. indi, rinnovando la decisione in fase rescissoria, si può procedere allo scrutinio del ricorso per cassazione, che è affidato a tre motivi; 2.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 2, 18, 19 e 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., nonché del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere state erroneamente confermata dal giudice di secondo gradola decisione di prime cure in ordine alla riqualificazione d’ufficio delle cessioni di rami aziendali in termini di cessioni di singoli contratti di appalto (secondo la relativa elencazione nei rogiti notarili), desumendone da tale natura una diversa imposizione rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria; 2.2 con il secondo motivo, si denuncia insufficiente, illogicae contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto del reale oggetto delle cessioni, che era stato chiaramente indicato negli «autonomi complessi aziendali di rami di impresa», la cui articolata e variegata composizione non si riduceva ai soli contratti di appalto, come si evinceva dalle descrizioni fattene nei rogiti notarili (avviamento, attività e passività, beni mobili e materiali); 2.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente individuata dal giudice di secondo grado la base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro in un valore accettato in via transattiva dal curatore fallimentare nell’ambito di un diverso procedimento, non potendo costituire tale elemento un idoneo parametro per la determinazione del valore venale dei beni ceduti; 3. il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi; 3.1 secondo la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, come si è detto, in assenza dispecifiche censur e sul punto da parte della contribuente, che si era limitata a contestare la regolarità della notifica dei ricorsi originari, l’omessa allegazione agli atti impositivi dei documenti utilizzati per la rideterminazione dell’avviamento ed i criteri estimativi dei rami aziendali, il giudicedi primo grado aveva riqualificato d’ufficio -in palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( extra petita partium)- i contratti sottoposti a registrazione , ritenendo che le cessioni avessero ad oggetto contratti di appalto e non rami aziendali; 3.2 secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dagli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2003, n. 9754; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2006, n. 20516; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2008, n. 14816; Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2009, n. 14136; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2011, n. 6921; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4526; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2017, n. 19806; Cass., Sez. 6^-5, 1 giugno 2018, n. 14120; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12471; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38891; Cass.,Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36482; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2023, n. 33302); 3.3 d a siffatti rilievi consegue che , nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, ex officio, come invece prospettato da lla ricorrent e , annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente, potendo, l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente, in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della c ommissione ( Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17373; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2021, n. 28775; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2022, n. 2917; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27020; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3414) 3.4 pertanto, posto che la causa petendi ed il petitum del giudizio tributario sono delimitati dalla prospettazione dei vizi formali o sostanziali dell’atto impositivo in base ai motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, il giudice tributario non può ampliare d’ufficio il thema decidendumcosì delineato con una riqualificazione ex causa del contratto soggetto a registrazione che si discosti radicalmente dall ’identificazione proposta dai contribuenti (in sede di stipulazione ed autoliquidazione) edaccettata dall’amministrazione finanziaria (in sede di accertamento ) e comporti l’alterazione dei presupposti per la liquidazione dell’imposta di registro; 3.5ne discende che la sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto –in sintonia con la decisione di prime cureed in dissonanza con le censure originarie del contribuente– che le cessioni riguardassero soltanto i contratti di appalto menzionati nelle allegate elencazioni; 4. in conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 aprile 2019, n. 9997; accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso per cassazione; cassa la
Sentenza Cassazione n. 17603/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris