Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2024

Cassazione n. 22516/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] COOPERAZIONE (IRCAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1218/2017, depositata il 4.1.2018, NRG 280/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/5/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.), ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto gli fosse corrisposta l'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto; la Corte territoriale ha ritenuto che tale indennità costituisse trattamento aggiuntivo di fine rapporto rispetto a quello previsto per legge e, in quanto tale nullo in ragione del disposto dell’art. 4, co. 11, della L. n. 297 del 1982;

2. avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’I.R.C.A.C.; è in atti memoria del controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 co. 5 e co. 11 della legge 29 maggio 1982 n. 297; la violazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C., come modificato e integrato dalla deliberazione n. 4252 del 25 ottobre 1990 la violazione dell’art. 12 co. 3 della legge n. 153 del 1969, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., lamentando, sul presupposto della equiparazione del Regolamento del personale di un ente pubblico economico (quale l’I.R.C.A.C.) ad un contratto collettivo nazionale, l’errata interpretazione dell’art. 60 del predetto Regolamento evidenziando che l’indennità ivi prevista, con diversa finalità, costituiva un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al trattamento di fine rapporto ed il riferimento ad esso era stato svolto esclusivamente quale parametro di quantificazione dell’indennità medesima; con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , perché il riconoscimento, per oltre un ventennio, da parte dell’Istituto, di un trattamento economico non dovuto avrebbe dovuto i giudici di seconde cure quanto meno a compensare le spese di lite;

2. il ricorso non è fondato e si richiamano, al riguardo, le argomentazioni di cui a Cass. 27 aprile 2023, n. 11154; Cass. 26 aprile 2023, n. 11012; Cass. 16 aprile 2021, n. 10163, che questo Collegio condivide ed i cui argomenti sono da aversi qui per richiamati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

3. in ordine al primo motivo, come già statuito con i precedenti indicati, va del resto ritenuta corretta la interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna (art. 60 Reg.) rubricata “indennità di anzianità” e che, secondo i giudici di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e della intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione della indennità stessa è da ritenere un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297/82; né si ritengono allegate o sono ravvisabili specifiche ragioni per discostarsi da tale orientamento interpretativo;

4. il secondo motivo è, infine, anche esso infondato; la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128); nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis; si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità come sopra evidenziato;

5. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

6. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] COOPERAZIONE (IRCAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1218/2017, depositata il 4.1.2018, NRG 280/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/5/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.), ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto gli fosse corrisposta l'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto; la Corte territoriale ha ritenuto che tale indennità costituisse trattamento aggiuntivo di fine rapporto rispetto a quello previsto per legge e, in quanto tale nullo in ragione del disposto dell’art. 4, co. 11, della L. n. 297 del 1982; 2. avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’I.R.C.A.C.; è in atti memoria del controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 4 co. 5 e co. 11 della legge 29 maggio 1982 n. 297; la violazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C., come modificato e integrato dalla deliberazione n. 4252 del 25 ottobre 1990 la violazione dell’art. 12 co. 3 della legge n. 153 del 1969, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., lamentando, sul presupposto della equiparazione del Regolamento del personale di un ente pubblico economico (quale l’I.R.C.A.C.) ad un contratto collettivo nazionale, l’errata interpretazione dell’art. 60 del predetto Regolamento evidenziando che l’indennità ivi prevista, con diversa finalità, costituiva un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al trattamento di fine rapporto ed il riferimento ad esso era stato svolto esclusivamente quale parametro di quantificazione dell’indennità medesima; con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. , perché il riconoscimento, per oltre un ventennio, da parte dell’Istituto, di un trattamento economico non dovuto avrebbe dovuto i giudici di seconde cure quanto meno a compensare le spese di lite; 2. il ricorso non è fondato e si richiamano, al riguardo, le argomentazioni di cui a Cass. 27 aprile 2023, n. 11154; Cass. 26 aprile 2023, n. 11012; Cass. 16 aprile 2021, n. 10163, che questo Collegio condivide ed i cui argomenti sono da aversi qui per richiamati, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 3. in ordine al primo motivo, come già statuito con i precedenti indicati, va del resto ritenuta corretta la interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna (art. 60 Reg.) rubricata “indennità di anzianità” e che, secondo i giudici di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e della intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione della indennità stessa è da ritenere un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297/82; né si ritengono allegate o sono ravvisabili specifiche ragioni per discostarsi da tale orientamento interpretativo; 4. il secondo motivo è, infine, anche esso infondato; la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128); nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis; si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità come sopra evidenziato; 5. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 6. le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma de
Sentenza Cassazione n. 22516/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris