Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01699/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i motivi di ricorso relativi, il primo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 374 bis c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che hanno adeguatamente respinto la diversa prospettazione difensiva sulla falsità dell'attività lavorativa del Bosio e sulla consumazione del reato a prescindere dall'utilizzo in concreto della documentazione recante le false attestazioni(vedi pp. 4,5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la consapevolezza della appartenenza alle forze dell'ordine delle persone aggredite e minacciate, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammeole.

Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che i motivi di ricorso relativi, il primo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 374 bis c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che hanno adeguatamente respinto la diversa prospettazione difensiva sulla falsità dell'attività lavorativa del Bosio e sulla consumazione del reato a prescindere dall'utilizzo in concreto della documentazione recante le false attestazioni(vedi pp. 4,5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con riferimento alla confutazione della contraria versione difensiva volta ad escludere la consapevolezza della appartenenza alle forze dell'ordine delle persone aggredite e minacciate, è evidentemente inammissibile perché comporta la riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammeole. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris