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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31864/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ne ha confermato la condanna per il furto, commesso in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] (processato separatamente), di una autovettura parcheggiata lungo la pubblica via; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è generico, poiché si risolve in assunti astratti privi di reale confronto critico con l'ampio impianto argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, esule dal novero dei vizi consentiti, poiché le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di travisamento delle prove o di illogicità argomentative, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso Quero, che contesta il diniego delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giLdice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Considerato che il terzo motivo del ricorso Quero, che contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato, in quanto il diniego del beneficio viene congruamente giustificato alla luce della oggettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ne ha confermato la condanna per il furto, commesso in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] (processato separatamente), di una autovettura parcheggiata lungo la pubblica via; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è generico, poiché si risolve in assunti astratti privi di reale confronto critico con l'ampio impianto argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, esule dal novero dei vizi consentiti, poiché le censure con esso elevate, dietro l'apparente denuncia di travisamento delle prove o di illogicità argomentative, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito - non consentita in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti; Ritenuto che il secondo motivo del ricorso Quero, che contesta il diniego delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giLdice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); Considerato che il terzo motivo del ricorso Quero, che contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, è manifestamente infondato, in quanto il diniego del beneficio viene congruamente giustificato alla luce della oggettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 31864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris