CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25626/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta generale 25626/2026Data pubblicazione 21/09/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -NonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022 enon notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 settembre 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez.staccata di [OSCURATO:PERSONA], n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022 venivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].Me di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di ReggioCalabria n. 575/8/2019 che aveva ad oggetto la cartella di pagamentonotificatale dall’agente della riscossione per un credito, vantato dall’Agenziadelle entrate, IVA relativo al periodo di imposta 2013.2. Disattese le questioni preliminari, nel merito il giudice di appello ritenevadi non doversi discostare dagli esiti raggiunti dalla sentenza di prime cure,innanzitutto perché era valida la notifica perfezionatasi a mezzo pec e delresto l’atto notificato era pervenuto nella sfera di conoscenza dellacontribuente. Inoltre, erano equiparate per legge le firme digitali di tipoNumero registro generale 18150/2022Numero sezionale 5625/2026Numero di raccolta generale 25626/2026Data pubblicazione 21/09/2026Cades e Pades ai fini della legittima sottoscrizione del documento pdf.Infine, la controversia riguardava una cartella di pagamento emessa aseguito di controllo automatico ex art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, cherecava tutte le indicazioni richieste dalla legge ed era conforme al modelloministeriale, anche quanto al calcolo degli interessi nel loro ammontare,conoscibile con la normale diligenza, né era stato in alcun modo evidenziatoin modo specifico alcun eventuale errore di calcolo.3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente, deducendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.Con ordinanza interlocutoria del 30.7.2025 la Corte ha ordinatol’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione,che si è costituito con controricorso.In data 23.7.2026 la contribuente deposita ulteriore memoria rendendonota l’adesione alla definizione agevolata della lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Anteriormente ad ogni altra questione e censura, dev’essere esaminatoil contenuto della memoria depositata dalla società il 23.7.2026, che rendenoto di aver presentato in data 21.4.2026 istanza di definizione agevolatadella lite e documenta l’avvenuto regolare pagamento della prima rata.Né l’Agenzia né l’agente della riscossione, costituito a a seguitodell’integrazione del litisconsorzio hanno preso posizione riguardo la dedottadefinizione agevolata e dunque dev’essere brevemente ricostruito il quadrodi diritto applicabile al fine di valutare l’istanza.2. Innanzitutto va qualificata come adesione alla cd. rottamazione quinquiesex art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199 del 2025, con contestualerinuncia al giudizio relativo all’impugnazione della sopra indicata cartella.Numero registro generale 18150/2022Numero sezionale 5625/2026Numero di raccolta generale 25626/2026Data pubblicazione 21/09/2026Per effetto dell’art. 1, comma 92, della L. n. 199/2025, «entro il 30 giugno2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentatola dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo delle sommedovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che nonpuò essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse».In conseguenza di tale comunicazione il contribuente può provvedere alpagamento del dovuto e ottenere quindi l’estinzione del giudizio.3. Trova allora applicazione il comma 87 della disposizione secondo il quale«nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventualependenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumel'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copiadella dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica ratadelle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione deipredetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza conil versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione èdichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore odell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in suaassenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dalcomma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e deiprovvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati ingiudicato».4. Tirando le fila da quanto precede, in tema di definizione agevolata di cuiall’art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199 del 2025 (cd. rottamazionequinquies), la prova dell’ammissione della parte privata alla procedura didefinizione agevolata, della dichiarazione prevista dal comma 86 e dellacomunicazione prevista dal comma 92, oltre che del versamento della primao unica rata delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio dicassazione e, in forza del comma 87, l’inefficacia delle sentenze di merito eNumero registro generale 18150/2022Numero sezionale 5625/2026Numero di raccolta generale 25626/2026Data pubblicazione 21/09/2026dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo non passati ingiudicato.5. Calando tali elementi di diritto nella fattispecie concreta, il Collegioosserva che la documentazione allegata dalla società alla memoria ai finidella definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 86 e segg., della legge n. 199 del 2025, con la quale chiedel’estinzione del giudizio per avere provveduto al pagamento di quantodovuto ai sensi del citato articolo, comma 87, della medesima disposizioneè completa con riferimento agli elementi necessari per l’estinzione suddetti.Alla luce di quanto precede, il processo si è estinto, e l’estinzione comportal’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nelcorso del processo e non passati in giudicato.6. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le haanticipate.Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art.13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n.27244). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]