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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 46843/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 25 ottobre 2024 con cui il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di usura contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico poiché ripropone le stesse generiche questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici.

Ciò premesso deve essere rimarcato che la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'insussistenza del reato di usura, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 25 ottobre 2024 con cui il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di usura contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico poiché ripropone le stesse generiche questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici. Ciò premesso deve essere rimarcato che la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'insussistenza del reato di usura, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (si vedano, in particolare, pagg. 9-12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12
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