CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2021
Cassazione n. 42649/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale, si riporta al ricorso insistendo nell'accoglinnento. Si riporta altresì alle conclusioni scritte già depositate in cancelleria in data 3.04.2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 20 luglio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 491 e 489 cod.pen. commesso in data 20 agosto 2014 e 11 settembre 2014 (date della pubblicazione dei testamenti olografi a firma di [OSCURATO:PERSONA] contraffatti). 2. Ricorre l'imputato con il ministero del difensore ed affida l'impugnativa a tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 49 e 479 cod.pen. e vizio di motivazione, assumendo, per un verso, che le schede testamentarie ritenute false non erano ontologicamente idonee a produrre il risultato giuridico connesso al loro uso perché erano costituite da mere fotocopie non corrispondenti ad alcun documento originale; per altro verso, che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale era apodittica, non essendo stati illustrati i concreti dati fattuali che consentissero di affermare che quelle schede testamentarie, tacciate di falsità, potessero conseguire lo scopo corrispondente a quello assegnato dalla legge al testamento olografo. 2.2. Con il secondo motivo è denunciata la mancanza di motivazione ovvero l'illogicità della stessa in ordine alla prova del momento rappresentativo del dolo, posto che la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione i rilievi difensivi, sviluppati nell'atto di appello, diretti a dimostrare che l'imputato, trovate in casa del de cuius le schede testamentarie - la cui fattura era stata stimata da entrambi i giudici di merito non grossolana e dotata, quindi, di idoneità decettiva -, le aveva fatte pubblicare in buona fede. 2.3. Con il terzo motivo è denunciata la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche avanzata con i motivi di appello, benefico del quale il ricorrente sarebbe stato meritevole se non altro per il comportamento processuale tenuto. 4. Già con requisitoria in data 23 marzo 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Picardi, il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso; conclusioni ribadite dal Procuratore Generale d'udienza. 5. Con memoria in data 30 marzo 2021, corredata di nota spese, il difensore delle costituite parti civili ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 6. Con memoria in data 3 aprile 2021, il difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1. Il primo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'articolata censura (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). 1.1. Non sussiste il segnalato error iuris, per l'ontologica inidoneità delle schede testamentarie contraffatte a produrre il risultato giuridico connesso al loro uso, perché dal contenuto delle conformi sentenze di merito non risulta affatto che i documenti nei quali le disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] erano incorporate fossero fotocopie. In ogni caso le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, hanno stabilito che non sussiste il fatto integrante la fattispecie di falso materiale in atto pubblico in ipotesi di esibizione di una fotocopia di un originale inesistente quando questa sia riconoscibile come tale, viceversa rimanendo integrato il reato quando il documento esibito abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, così da consentirne un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede. Ne viene che, poiché con il riportato principio di diritto il ricorrente non si è affatto confrontato, le deduzioni sul punto sono anche manifestamente infondate. 1.2. Per nulla astratte risultano le ragioni sottese alla valutazione di idoneità dell'uso delle schede testamentarie contraffatte a conseguire lo scopo assegnato dalla legge a documenti di quella natura, desumendosi dalle motivazioni delle conformi sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), come solo a seguito della pubblicazione, in data 22 agosto 2014, da parte del [OSCURATO:PERSONA] della scheda testamentaria, personalmente consegnatagli dal de cuius nel giugno 2014, che istituiva erede [OSCURATO:PERSONA], era affiorato il sospetto di falsità delle schede testamentarie che istituivano erede [OSCURATO:PERSONA], pubblicate su richiesta di questi in data 20 agosto 2 m e 11 settembre 2014: falsità confermata dai consulenti tecnici del P.M. e del giudice civile, nelle loro dichiarazioni dibattimentali - che avevano riferito di una contraffazione di entrambe le schede operata mediante la tecnica dei 'segni sovrapponibili' ovvero del 'ricalco' - e corroborata dal rilievo che il 10 agosto 2014, ossia nel giorno in cui sarebbe stato vergato il testamento olografo a favore dell'imputato per primo portato al notaio per la pubblicazione, il de cuius versava in uno stato comatoso irreversibile. 2. Generico e non consentito nel giudizio di legittimità è il secondo motivo. A sostegno del rigetto del terzo motivo di appello, deducente l'assenza di dolo nell'agire dell'imputato, che avrebbe fatto pubblicare le schede testamentarie che lo istituivano erede dell'Urso senza essere consapevole della loro falsità, la Corte di appello ha richiamato sia la circostanza che il testatore, il giorno della redazione del primo documento apparentemente a sua firma (quello del 10 agosto 2014), si trovava nell'impossibilità di porvi mano, sia il fatto che il secondo documento (quello recante la data del 19 aprile del 2014), costituente 'il ricalco' del primo, era stato portato dal [OSCURATO:PERSONA] per la pubblicazione 1'11 settembre 2014 dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale (come anticipato) già il 20 agosto 2014 aveva fatto pubblicare quello del 10 agosto 2014 - identico al secondo salvo che per la data -, dopo che il 22 agosto era stato pubblicato dallo stesso notaio il testamento olografo dell'Urso che istituiva erede [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, invero, di un dinamismo operativo non illogicamente apprezzato dal giudice censurato come espressivo della consapevolezza dell'imputato della falsità dei testamenti olografi che lo istituivano erede, tanto più che egli avrebbe dovuto spiegare, nelle sue difese di merito ed anche nella presente impugnativa, chi avrebbe potuto avere interesse a formare i predetti atti falsi, suscettibili di arrecare soltanto alla sua persona un sicuro vantaggio patrimoniale, e, parimenti, il perché egli, nonostante la dichiarata sua consapevolezza (al riguardo si confronti pag. 9, ultimo capoverso del ricorso per cassazione) dell'impossibilità fisica dell'Urso di redigere in data 10 agosto 2014 un testamento olografo, del quale quello recante la data del 19 aprile 2014 era il mero 'ricalco', li avesse fatti pubblicare ugualmente, a dispetto dell'alta probabilità se non della certezza che si trattasse di documenti apocrifi, tanto stando a dimostrare la sua volontà di farne uso a qualunque costo. 3. Il terzo motivo è infondato. Invero, la concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto assoluto dell'imputato, ma solo una facoltà attribuita al giudice di merito al fine di consentirgli di ridurre la pena da infliggere per adeguarla al caso concreto: donde, il giudice di secondo grado, allorquando abbia posto in evidenza l'esiguità della pena inflitta dal primo giudice, non è tenuto ad indicare anche le ragioni per le quali non la riduce ulteriormente, essendo ciò implicito nel ragionamento svolto a proposito della determinazione della pena medesima (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). Al lume di tale principio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche contenuto nella sentenza impugnata, ancorché corredato da motivazione implicita, non è sindacabile in questa sede, desumendosi dal riferimento alla misura della pena-base irrogata all'imputato, determinata nel minimo edittale, e alle caratteristiche della fattispecie concreta, sia sotto il profilo delle modalità dell'azione che dell'intensità del dolo, come l'appellante non fosse meritevole del beneficio richiesto. 4. Le superiori argomentazioni impongono il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.467, 25 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi E