Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:150
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
10 novembre 2009
Causa F‑71/08
N
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Fissazione di obiettivi – Errore manifesto di valutazione – Ricevibilità – Provvedimento che non arreca pregiudizio»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale N chiede in particolare l’annullamento della decisione
del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] del 12 settembre 2007, con cui viene adottato il suo rapporto informativo per l’anno
2006, e della decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2008, recante rigetto del suo reclamo contro la detta
decisione.
Decisione:
La decisione del segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] del 12 settembre 2007, con cui viene adottato il rapporto informativo
definitivo del ricorrente per il periodo 16 agosto 2006 ‑ 31 dicembre 2006, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto.
[OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Funzionario riassegnato ad
un’altra istituzione – Mancata presa in considerazione del detto rapporto da parte di tale istituzione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di portare a conoscenza del funzionario interessato il documento
che fissa gli obiettivi assegnati al suo servizio
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Indipendentemente dalla sua utilità futura, il rapporto informativo di un funzionario costituisce una prova scritta e formale
della qualità del lavoro compiuto dall’interessato. Una siffatta valutazione non è meramente descrittiva dei compiti svolti
durante il periodo interessato, ma implica altresì una valutazione delle qualità di cui la persona valutata ha dato prova
nell’espletamento della sua attività professionale. Pertanto, ciascun funzionario ha il diritto a che il suo lavoro riceva
una valutazione formulata in maniera giusta ed equa. Di conseguenza, conformemente al diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva, al funzionario dev’essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto di contestare un rapporto informativo che lo riguarda
a causa del suo contenuto o in quanto non è stato redatto secondo le norme prescritte dallo Statuto.
Pertanto, la riassegnazione di un funzionario da un’istituzione ad un’altra istituzione, la mancata presa in considerazione
da parte della seconda istituzione dei rapporti informativi redatti dalla prima e una promozione del funzionario in seno alla
seconda non sono tali da far venir meno il suo interesse ad agire contro un rapporto informativo definitivo redatto dalla
prima di tali istituzioni.
(v. punti 33 e 34)
Riferimento:
Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (Racc. pag. I‑10701, punti 44 e 45)
2.
Risulta dagli artt. 10‑12 delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dal [OSCURATO:PERSONA] che
tale istituzione deve comunicare, in occasione del colloquio di valutazione, a ciascuno dei suoi funzionari o agenti un documento
che precisi gli obiettivi assegnati, per l’anno seguente, alla sua direzione, alla sua unità o al suo servizio. Tale documento
costituisce un elemento essenziale nella valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente l’anno successivo e nell’elaborazione
del suo rapporto informativo. Inoltre, se il funzionario o l’agente ne fa richiesta nel corso del colloquio di valutazione,
l’amministrazione deve redigere un documento che fornisca maggiori precisazioni sugli obiettivi che gli vengono personalmente
assegnati.
Anche se queste disposizioni non disciplinano esplicitamente l’ipotesi di una prima assegnazione di un funzionario o del trasferimento
di un funzionario durante l’anno da un’altra istituzione al [OSCURATO:PERSONA], esse non possono essere interpretate nel senso che
il [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto a portare a conoscenza di tale funzionario il documento che fissa gli obiettivi assegnati al suo
servizio ai quali egli dovrà contribuire. Infatti, un siffatto documento, che esiste per ogni unità o servizio indipendentemente
dalla procedura di elaborazione del rapporto informativo di ciascun funzionario o agente, costituisce un elemento di riferimento
per la valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente e per la redazione del rapporto informativo. Ogni altra
interpretazione di tali disposizioni violerebbe il principio di uguaglianza, dato che avrebbe l’effetto di trattare in materia
di fissazione degli obiettivi i funzionari o gli agenti in maniera differente a seconda della loro data di entrata in servizio
presso il [OSCURATO:PERSONA], differenza di trattamento che sarebbe sproporzionata rispetto alla differenza di situazione risultante
da un criterio del genere. Inoltre, la fissazione di obiettivi si impone a fortiori per quanto riguarda un nuovo funzionario,
al momento del suo arrivo in un’unità o in un servizio nel quale dovrà integrarsi nel più breve tempo possibile.
(v. punti 51, 52, 54 e 55)