CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27448 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9, presso lo studio “Rosati, [OSCURATO:PERSONA]”; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: –accertamenti bancari –maggior reddito non dichiarato -prova - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3537/12/2015, depositata in data15 aprile 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, aveva recuperato maggiori imposte non dichiarate sulla scorta delle indagini bancarie; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, avendo ridotto la misura della pretesa; avverso la sentenza del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che non fosse stato violato il contraddittorio preventivo e, con riferimento al merito, era corretta la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, non risultando idonee le ragioni fatte valere dal contribuente per giustificare i versamenti; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione, illustrato con successiva memoria e affidato a cinque motiv i di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che:con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all’art. 32, d.P.R. n. 600/1973, e all’art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633/1972, nonché all’art. 38 e 39, d.P.R. n. 600/1973; lamenta parte ricorrente, in particolare, che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto che non era stato violato il principio del contraddittorio preventivotrattandosi di una rettifica compiuta su dati ed elementi emergenti dai conti correnti bancari, dovendosi invece ritenere che anche in questi casi è comunque necessaria l’instaurazione del contraddittorio preventivo; il motivo è infondato; le Sezioni unite della Corte hanno precisato che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823)e i suddetti principi sono stati successivamente riaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 701 ; Cass. civ., 11 settembre 2019 n. 22644; Cass. civ., 27 marzo 2023, n. 8677); il giudice del gravame ha evidenziato che l’attività accertativa non si era basata sulla redazione di un processo verbale, ma la rettifica era stata operata su dati ed elementi emergenti da conti correnti bancari, il che esclude già in radice che, quantomeno per i tributi non armonizzati, sussistesse un obbligo di attivare il contraddittorio preventivo; in ogni caso, soprattutto per quanto concerne la ripresa ai fina iva, per la quale, invece è imposto l’obbligo del contraddittorio preventivo, è lo stesso giudice del gravame che ha accertato che, nel caso di specie, “il contraddittorio preventivo è stato instauratocome risul ta dal verbale del 23/4/12 previo invito a presentarsi da parte dell’Agenzia delle Entrate datato 19/3/2012 (cui avrebbero fatto seguito, come evidenziato nella impugnata sentenza, altri verbali del 4 e 22 giugno 2012, antecedenti alla data dell’avviso di accertamento, conclusi con richiesta del contribuente di essere esonerato dal fornire documentazione); in sostanza, il giudice del gravame ha compiuto un accertamento in fatto in ordine alla effettuazione del contraddittorio preventivo e alla riferibilità dello stesso in relazione ai fatti specifici oggetto di contestazione, non sindacabile in questa sede; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000; lamenta parte ricorrente che l’amministrazione finanziaria av eva proceduto all’emanazione dell’atto impositivo senza la preventiva redazione di un processo verbale relativo alle operazioni di indagine finanziaria e, in tal modo, avrebbe superato, non legittimamente, l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo, poiché ogni qualvolta l’amministrazione finanziaria si rechi presso il contribuente (per una verifica sul posto o anche solo per prelevare documenti), dovrebbe operare la obbligatorietà di emettere il processo verbale di constatazione, con conseguentenecessità di rispettare il termine di cui all’art. 12, comma 7, cit.. ;il motivo è inammissibile; in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (Cass. civ., 17 aprile 2015, n. 7843); l’applicazione del suddetto principio postula, invero, che l’attività di verifica fiscale sia stata pos ta in essere mediante un’attività ispettiva compiuta presso la sede del contribuente anche se per la sola finalità di acquisire la documentazione; il motivo in esame si limita a porre in evidenza il principio relativo alla obbligatorietà dell’adozione del processo verbale di constatazione, ma risulta del tutto privo di specificità, non avendo allegato e riprodotto gli atti da cui evincere che vi era stata una attività di verifica sul posto anche se solo finalizzata all’acquisizione di documenti; è la stessaparte ricorrente, di converso, che, nella parte in fatto del ricorso,evidenzia che vi era stata solo un’attività di indagine finanziaria attivata mediante l’invio di richiesta di informazioni di dati e notizie e concretantesi nell’esame delle movimentazioni bancarie al fine della ricostruzione del reddito , il che è in contrasto con la di versa prospettazione di una attività di verifica compiuta presso la sede; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per omesso esame dell’eccezione sollevata in appello in ordine alla erronea applicazione alla fattispecie della disciplina in materia di rilevanza presuntiva sugli accertamenti bancari;lamenta parte ricorrente che, nonostante le ragioni di censura prospettate avverso la sentenza del giudice di primo grado, il giudice delgravame si è pronunciato in modo apodittico ed apparente, senza enunciare le ragioni in base alle quali avrebbe ritenuto infondate le suddette censure; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere deciso con una motivazione apparente, essendo mancata la indicazione delle argomentazioni idonee a rivelare la ratio decidendi, essendosi espressa solo con enunciazioni apodittiche e sulla base di annotazioni generiche e non correlate alla fattispecie; imotivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono infondat i ; il giudice del gravame ha preso in esame le valutazioni compiute dal giudice di primo grado ed ha ritenuto che le risultanze fossero complete e adeguatamente sviluppate ed ha, inoltre, preso in specifica considerazione gli elementi di prova contraria prospettati dal contribuente e ribaditi nell’atto di appello con specifico riferimento si bonifici ricevuti, alla disponibilità di contanti e titoli trasferibili ed agli assegni circolari; rispetto a tale quadro di insieme, il giudice del gravame ha ritenuto che mancasse la prova a sostegno della legittimità dei versamenti e dei prelevamenti, mostrando, in tal modo, di avere esaminato la ragione di censura fatta valere dal contribuente, ritenendola non fondata; secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una n é l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il convincimento espresso risulti, come nella specie,da un esame logico e coerente non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sésole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Cass. civ., 9marzo 2011, n. 5583); non può, dunque, ragionarsi in termini di violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.; inoltre, come evidenziato, il giudice del gravame ha deciso non solo facendo riferimento al contenuto della decisione del giudice di primo grado, esprimendo una valutazione in ordine alla completezza e plausibilità delle conclusioni cui era pervenuto, ma ha altresì evidenziato che non risultavano enunciati dati contrari da quali desumere una non concordanza o imprecisione degli elementi presuntivi sui quali si era basato il residuo ammontare accertato; inoltre, ha esaminatole prove contrarie dedotte dal contribuente ed ha ritenuto che, in relazione alle singole contestazioni relative alle movimentazioni verificate, non erano sufficienti le argomentazioni difensive dirette alla loro giustificazione; non può, quindi, ragionarsi in termini di motivazione apparente, come invece prospettato dal ricorrente; con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per avere omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio, in particolare la ricostruzione di tutte le movimentazioni finanziarie; il motivo è infondato; il giudice del gravame ha dato atto di avere espressamente esaminato le movimentazioni bancarie del ricorrente, evidenziando, in primo luogo, che la sentenza di primo grado, che peraltro aveva ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso del contribuente, si era pronunciata in modo completo e plausibile sui dati offerti in valutazione ed ha altresì evidenziato, mediante una valutazione critica dello stesso contenuto della pronuncia di primo grado, che nella stessa non erano stati enunciati dati contrari dai quali potere desumere una non concordanza o imprecisione degli elementi presuntivi sui quali si era fondato il residuo ammontare accertato; inoltre, il giudice del gravame ha espressamente preso in considerazione la prova contraria dedotta dal ricorrentein relazione ai bonifici ricevuti, alle fatture per le quali il contribuente aveva fruito di disponibilità di contati e titoli trasferibili, agli assegni circolari ricevuti, evidenziando anche che la mancanza di controlli incrociati sui conti intestati ai familiari non consentiva di ritenere dimostrata la regolare provenienza di quelle disponibilità finanziarie, pervenendo alla considerazione conclusiva che “la mancanza di prove a sostegno della tesi del contribuente in sede di ricorso come del pari in giudizio di appello contribuiscono a ritenere, nell’insoddisfacente onere probatorio contrario, corretto e legale l’accertamento”; diversamente, quindi, da quanto sostenuto dal ricorrente, i fatti relativi alle movimentazioni bancarie ed alla loro giustificazione sono stati oggetto di specifica considerazione da parte del giudice del gravame, sia mediante rinvio critico alla decisione del giudice di primo grado e sia attraverso la specifica valutazione degli elementi di prova contraria fatti valere e ritenuti non idonei; pertanto, non può ragionarsi in termini di omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, come invece prospettato dal ricorrente; ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del r icorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.M. La Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro7.800,00, oltre spese prenotate a debito; si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da