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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29464/2026

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ta di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i sei motivi di ricorso articolati, con i quali si deduconoviolazioni di legge sostanziale e processuale nonché vizi di motivazione, hannotutti ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il contestatoreato di appropriazione indebita;Rilevato che i suddetti motivi, in sostanza, si fondano sulla riproposizione daparte del ricorrente della medesima versione alternativa dei fatti, peraltroabbastanza confusa, che è stata disattesa dalle conformi sentenze di merito, inquanto reputata intrinsecamente poco credibile e contrastante con le attendibilidichiarazioni della persona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso non rientrano tra quelli consentitiperché, denunciando solo apparentemente vizi di motivazione e prospettandotravisamenti delle emergenze processuali da parte dei giudici di meritoinesistenti e/o non decisivi, tendono in realtà ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidalla Corte di appello, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 2),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] altresì che la contestazione della correttezza della motivazioneposta a base della dichiarazione di responsabilità effettuata dalla difesa,denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentita dallalegge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorreggeed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i sei motivi di ricorso articolati, con i quali si deduconoviolazioni di legge sostanziale e processuale nonché vizi di motivazione, hannotutti ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il contestatoreato di appropriazione indebita;Rilevato che i suddetti motivi, in sostanza, si fondano sulla riproposizione daparte del ricorrente della medesima versione alternativa dei fatti, peraltroabbastanza confusa, che è stata disattesa dalle conformi sentenze di merito, inquanto reputata intrinsecamente poco credibile e contrastante con le attendibilidichiarazioni della persona offesa;[OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso non rientrano tra quelli consentitiperché, denunciando solo apparentemente vizi di motivazione e prospettandotravisamenti delle emergenze processuali da parte dei giudici di meritoinesistenti e/o non decisivi, tendono in realtà ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidalla Corte di appello, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 2),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] altresì che la contestazione della correttezza della motivazioneposta a base della dichiarazione di responsabilità effettuata dalla difesa,denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentita dallalegge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedentigradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla suacognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorreggeed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente