CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 27398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare l’impugnazione comeopposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e trasmettere gli atti alPresidente del Tribunale di Milano;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con decreto del 30/06/2025 il Tribunale di Milano revocavadell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Milanoin data 08/01/2026 in favore di [OSCURATO:PERSONA].2. Il difensore ha interposto opposizione al Presidente del Tribunale, che èstata trasmessa a questa Corte di legittimità con provvedimento del 09/02/2026.2.1. In data 22/06/2026, è pervenuta memoria difensiva con cui si insistenell’accoglimento del ricorso.3. L’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art.99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con conseguente trasmissione degli atti alPresidente del Tribunale di Milano.Ed invero, lo strumento previsto dal testo unico in materia di spese digiustizia per impugnare i provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato è l’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, il cuiprocedimento si conclude con un’ordinanza comunicata alle parti e ricorribile incassazione, essendo il ricorso diretto per cassazione rimedio previsto per la solaipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. cit. La cognizione del gravame per ilriesame dei decreti in materia di gratuito patrocinio, emessi dal giudicenell’ambito di un procedimento penale, dunque, è sempre rimessa allacompetenza non di un giudice superiore, ma dello stesso tribunale o della stessacorte di appello, cioè del medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudicepenale (monocratico o collegiale) che ha emesso il provvedimento impugnato.Il sistema delle opposizioni è delineato in modo unitario, quale rimedio dicarattere generale, per cui, anche se l’art. 99 cit. disciplina il ricorso avverso iprovvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese delloStato, la giurisprudenza concordemente estende detta norma, per coerenzasistematica, anche ai provvedimenti di revoca del decreto di ammissione albeneficio, nonché a quelli dichiarativi dell’inammissibilità per carenze formali. Èstato, invero, affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione albeneficio in esame, disposto a norma dell’art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art.99 cit., relativo alla decisione sull’istanza di ammissione, poiché il testo unico inesame, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanziedifensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il “ricorso” al presidentedell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e ilsuccessivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto“ricorso” (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 – 01).Del resto, la previsione di un unico strumento di impugnazione, per tutte letipologie di controversie in materia, rimedio soggetto alle regole del rito civilesommario di cognizione (in forza del richiamo operato dall’art. 99, comma 3,d.P.R. cit. allo speciale processo previsto per gli onorari di avvocato), risponde aprecise scelte legislative di organicità e di semplificazione del sistema delleimpugnazioni.Dunque, il provvedimento di revoca è reclamabile, a norma dell’art. 99 deld.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al presidente del tribunale o della corte diappello che ha emesso il provvedimento, mentre non è esperibile direttamente ilricorso per cassazione (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022,Picariello, Rv. 282573 – 01; Sez. 4, ord. n. 47812 del 08/10/2019, Bosco,Rv. 277558 – 01).Il ricorso per cassazione, limitato alla sola violazione di legge, può essere,invece, proposto, alternativamente all’opposizione ai sensi dell’art. 99 cit., soloavverso il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficiofinanziario (non anche avverso quello adottato d'ufficio dal giudice procedente),ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit. È stato, in proposito, condivisibilmente affermatoche, in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,l’art. 113 cit. deve essere interpretato nel senso che avverso il decreto chedecide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario, l’interessato,ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 stesso d.P.R., puòproporre direttamente ricorso per cassazione, per violazione di legge (Sez. 4, n.11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 – 01; Sez. 4, n. 3643del 26/11/2008, dep. 2009, Bonafede, Rv. 243702 – 01).In conclusione, l’interpretazione secondo cui l’art. 113 cit. riconosceall’interessato una facoltà alternativa rispetto a quella dell’opposizione èpienamente coerente con una ricostruzione sistematica del nostro sistema delleimpugnazioni.Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve esserequalificato ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, quale opposizione aldecreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano. P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n.115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente Tribunale di Milano.Così deciso in Roma, il giorno 09 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]