CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 22412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Maddaloni il 26/09/1981; avverso la sentenza emessa il 24/09/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto emesso in data 28 novembre 2017, ha disposto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia commesso in [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere il 28 luglio 2016. Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 237/16 emesso in data 28 gennaio 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe incolpato il commercialista [OSCURATO:PERSONA], pur sapendolo innocente, «di truffa e di falso in scrittura privata»; in particolare, l'imputato in tale atto ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto uso della ricognizione di debito rilasciata in data 4 giugno 2015, della quale il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione, al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 7.825,00 per competenze professionali, somma peraltro già corrisposta. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 27 dicembre 2023, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena sospesa di due anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita. 3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita. 4. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art. 157 cod. pen., a causa della mancata dichiarazione della prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello. Il reato di calunnia contestato sarebbe stato commesso in data 5 aprile 2016 e, dunque, considerando «circa diciassette di mesi di sospensione del corso della prescrizione», il reato era già prescritto in data 24 settembre 2025, all'atto della pronuncia della sentenza di appello. Peraltro, pur avendo il difensore espressamente eccepito l'intervenuta prescrizione nel giudizio di secondo grado, la Corte di appello non ha motivato sul punto. 4.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'errata applicazione dell'art. 368 cod. pen., l'inosservanza degli artt. 192 e 234 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle censure proposte nell'atto di appello in ordine alla scientificità e alla validità del metodo seguito dal consulente [OSCURATO:PERSONA] per accertare la falsità della sottoscrizione apposta sulla ricognizione di 2debito. I giudici di appello non hanno risposto alle censure proposte nell'atto di appello in ordine al fatto che il documento contestato sarebbe «passato più volte sotto la stampante»; la Corte di appello, inoltre, non avrebbero chiarito sulla base di quali ragioni abbia disatteso le conclusioni del consulente di parte, né indicato le leggi scientifiche poste a fondamento del proprio apprezzamento. 4.3. Con il terzo motivo il difensore ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della sentenza. La Corte di appello non avrebbe indicato i motivi per i quali l'imputato nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe affermato la falsità della propria firma, ancorché la sentenza di primo grado abbia ritenuto che l'imputato nell'atto di opposizione abbia sia disconosciuto l'autografia della propria sottoscrizione che affermato di aver sottoscritto un documento avente valore negoziale diverso (una mera dichiarazione «per ricevuta» e non una ricognizione di debito). Vi sarebbe, inoltre, un'evidente contraddizione tra la motivazione della sentenza impugnata e il documento rappresentato nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, oltre che con le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale. 4.4. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'imputato, abbia confermato l'ipotesi di accusa. La teste ha, infatti, dichiarato di aver sottoposto all'imputato la dichiarazione relativa all'avvenuta consegna delle scritture contabili, da rilasciare a [OSCURATO:PERSONA], e non già una ricognizione di debito. La Corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di motivare sulle censure specificamente formulate nell'atto di appello su questo punto. 5. In data 13 aprile 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 maggio 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza del reato per intervenuta prescrizione o, in subordine, di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata, in quanto il fatto non sussiste. 32. Ritiene la Corte che il fatto accertato dai giudici del merito in entrambi i gradi del giudizio non integri il reato contestato. La verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto rientra, peraltro, nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (ex plurimis: Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 - 01; ). 2.1. Le sentenze di merito hanno accertato che l'imputato, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 28 gennaio 2016 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., di aver sottoscritto la ricognizione di debito azionata in sede monitoria da [OSCURATO:PERSONA]. La falsa accusa, rivolta alla controparte idi aver commesso delitti «di truffa e di falso in scrittura privata», nell'aver confezionato la ricognizione di debito, ha integrato il delitto di calunnia ai danni della persona offesa. 2.2. Questa condotta, tuttavia, per come accertata dalle sentenze di merito, non è idonea ad integrare il delitto contestato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, rilevato che integra l'elemento materiale del delitto di calunnia, quale «denunzia», anche il disconoscimento di scrittura privata nel procedimento civile, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., quando la parte non si limiti ad esercitare tale potere in termini espliciti e formali, al fine di sottrarsi agli effetti pregiudizievoli derivanti dal riconoscimento anche tacito della scrittura prodotta, ma aggiunge incolpazioni esplicite o implicite di un reato contro la fede pubblica, tali da essere idonee ad attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto individuabile in base al contesto dell'atto (ex plurimis: Sez. 6, n. 7643 del 22/10/2009, dep. 2010, Tessitore, Rv. 246166 - 01; Sez. 6, n. 1974 del 30/11/1992, dep. 1993, Alesi, Rv. 194498 - 01). Queste sentenze, tuttavia, hanno precisato che l'atto giudiziario che reca la falsa accusa della commissione di reati contro la fede pubblica, per integrare il delitto di calunnia, deve essere sottoscritto dall'imputato, in quanto altrimenti il disconoscimento della sottoscrizione difetta del carattere della "personalità" e l'atto non è qualificabile come «denuncia» ai sensi dell'art. 368 cod. pen. Il disconoscimento della sottoscrizione operato dal solo difensore e non dalla parte processuale personalmente, come è avvenuto nel caso di specie, non integra, dunque, il delitto di calunnia. 2.3. La denuncia presentata dalla persona offesa era, peraltro, sin da principio, inidonea a determinare la semplice possibilità dell'inizio di un procedimento penale o di indagini di polizia giudiziaria, in quanto l'incolpazione 4aveva ad oggetto un fatto non previsto dalla legge come reato. 2.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato (ex plurimis: Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, Pontrandolfo, Rv. 285080 - 01; Sez. 6, n. 6, n. 34825 del 01/07/2009, Rocchetta, Rv. 244767 - 01). L'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto cioè che alla stregua della prospettazione fattane dall'agente corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinata fattispecie legale di delitto o di contravvenzione, di guisa che non si può ravvisare il delitto di calunnia nel fatto di colui che, denunziandola all'autorità giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligo di riferire, attribuisca ad una persona una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato e tanto finanche quando il denunziante abbia dato un preciso nomen iuris al fatto addebitato all'incolpato e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti (Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997, Dell'Olmo, Rv. 208818 - 01). La calunnia è falsa incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi (Sez. 6, n. 4375 del 08/03/1972, dep. 22/06/1972, Corigliano, Rv. 121403); non è, dunque, configurabile il reato di calunnia nell'ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Carignano, Rv. 263918 - 01; Sez. 6, n. 9543 del 30/06/1983, dep. 12/11/1983, Rv. 161153). 2.5. Il delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 cod. pen. è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e, dunque, non può formare oggetto della falsa incolpazione punita dall'art. 368 cod. pen. La condotta di falsità in scrittura privata, come quella di abusivo riempimento di foglio già sottoscritto da un terzo, alternativamente ipotizzata dalla sentenza impugnata, dal 6 febbraio 2016 (e, dunque, prima del disconoscimento di firma per cui si procede) non hanno più rilievo penale, ma costituiscono illeciti puniti con una sanzione pecuniaria civile, nelle forme previste dal d.lgs. n. 7 del 2016. Questa Corte, nella sentenza Sez. 6, n. 30775 del 13/10/2020, Prada, non massimata, in una fattispecie di calunnia commessa mediante il disconoscimento delle sottoscrizioni asseritamente apocrife apposte su due contratti di locazione, atte a integrare un'accusa indiretta del delitto di falso in scrittura privata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 52.6. Parimenti il delitto di calunnia non è configurabile ove il delitto oggetto della falsa incolpazione sia quello di cd. truffa processuale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 cod. pen., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Sez. 2, n. 48541 del 21/10/2022, Castiglione, Rv. 284172 - 01; Sez. 2, n. 498 del 16/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251768 - 01; Sez. 5, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanini, Rv. 228075 - 01; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002, PM in proc. Quattrone, Rv. 223830 - 01). Nel caso di specie, peraltro, la falsa accusa non può avere ad oggetto il delitto di cui all'art. 374 -bis cod. pen., in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, ma non anche ipotesi di falsità materiale (ex plurimis: Sez. 6, n. 8024 del 11/11/2015, dep. 2016, Taormina, Rv. 266683 - 01; Sez. 6, n. 30193 del 07/06/2006, Torna, Rv. 235432 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 14917 del 15/02/2023, Guaresi, Rv. 284382 - 01). 2.7. La condotta oggetto della falsa denuncia, peraltro, non è idonea ad integrare il delitto di calunnia, in quanto non è astrattamente sussumibile nelle fattispecie di falso di cui agli abrogati artt. 485 e 486 cod. pen. e di truffa processuale. 3. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annull P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFabrizio D'[OSCURATO:PERSONA] , \ 6 [OSCURATO:PERSONA] L CANCELLIERE okld~ Federica