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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 21/2026

ECLI:EU:C:2026:573
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 luglio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 357/25 [OSCURATO:PERSONA] Asigurări S.A. contro [OSCURATO:PERSONA]ţei [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Pratiche concordate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Scambio d’informazioni tra gli assicuratori per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Qualificazione di un tale scambio come restrizione per oggetto senza analisi delle spiegazioni alternative fornite dall’interessata – Livello di prova » Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casai (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e più precisamente sulla questione della prova di una pratica concordata.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] Asigurări S.A., una società che fornisce servizi assicurativi (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] Concurenței (Consiglio per la concorrenza, Romania; in prosieguo: il «CC»), in merito alla decisione con cui quest’ultimo ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e la disposizione corrispondente nel diritto rumeno, partecipando all’attuazione di una pratica concordata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza sul mercato dell’assicurazione per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione RCA») aumentando le tariffe dei premi di polizze di tale tipo di assicurazione.

3. In tale contesto, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare taluni aspetti della nozione di «pratiche concordate», in particolare, da un lato, il grado di precisione delle informazioni scambiate tra concorrenti per stabilire se uno scambio possa costituire una siffatta pratica concordata e, dall’altro, la possibilità, per un’impresa coinvolta, di fornire spiegazioni alternative quanto al suo comportamento e ai suoi effetti sul mercato.

Contesto normativo

4. L’articolo 5, paragrafo 1, della Legea concurenței nr. 21/1996 (legge n. 21/1996 sulla concorrenza), del 10 aprile 1996 ( 2 ), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), è così formulato: «Sono vietate tutte le (...) pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato rumeno o su una parte di esso, in particolare quelle che:

a) fissano direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita oppure altre condizioni di transazione; (...)».

Controversia procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

5. Con decisione del 20 novembre 2018, il CC ha constatato che diverse società che offrono servizi assicurativi in Romania, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], hanno partecipato, per più di quattro anni, a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza e dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, attuando una pratica concordata avente ad oggetto l’aumento delle tariffe dei premi delle polizze assicurative RCA, mediante scambi di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale (in prosieguo: la «decisione controversa»).

A tale titolo alla [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta un’ammenda di 35 378 902 lei rumeni (RON) (circa 7,58 milioni di euro).

6. Più precisamente, il CC ha constatato, con tale decisione, che nove società di assicurazione e la loro associazione professionale, l’Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (Unione nazionale delle società di assicurazione e riassicurazione in Romania) (in prosieguo: l’«UNSAR»), hanno partecipato a una pratica concordata consistente in scambi di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, relativi alle intenzioni future di aumento delle tariffe dei contratti di assicurazione RCA, intervenuti sia in occasione di riunioni dell’UNSAR sia mediante annunci a mezzo stampa.

Il CC ha inoltre rilevato che tali società non avevano preso pubblicamente le distanze da tali scambi, contribuendo in tal modo alla continuazione della pratica anticoncorrenziale in questione.

Tale infrazione unica e continuata è stata commessa dal 18 ottobre 2012, data della prima riunione dell’UNSAR nel corso della quale hanno avuto luogo discussioni sull’aumento delle tariffe dell’assicurazione RCA, al 18 novembre 2016, data in cui il governo rumeno ha introdotto, per una durata di sei mesi, una misura che prevedeva un tetto massimo a tali tariffe.

7. Il CC ha indicato che gli scambi di informazioni constatati dovevano essere considerati alla luce del contesto economico in cui si erano verificati.

Da un lato, il mercato rumeno dell’assicurazione RCA ha subito, nel corso degli anni dal 2010 al 2012, una forte pressione concorrenziale, vale a dire una «guerra dei prezzi», con la conseguente diminuzione annua di circa il 20 % dei premi assicurativi RCA che impattato significativamente sulla redditività delle società di assicurazione.

Secondo il CC, tale deterioramento ha posto le basi per l’attuazione di una pratica concordata tra gli assicuratori che offrono tale copertura, spingendoli a cercare soluzioni per ripristinare il proprio equilibrio finanziario.

Dall’altro lato, durante lo stesso periodo, le società che commercializzano contratti di assicurazione «multirischi» hanno accumulato ingenti crediti verso società di assicurazione che propongono principalmente polizze di assicurazione RCA, a causa delle azioni di regresso che esse potevano esercitare nei confronti di queste ultime.

Tale situazione sarebbe stata oggetto di discussioni in occasione delle riunioni delle società di assicurazione membri dell’UNSAR, nelle quali queste hanno rivelato le loro intenzioni future di aumentare le tariffe dell’assicurazione RCA.

8. In tale contesto, il CC ha fondato la decisione controversa sui cinque elementi seguenti: – il 18 ottobre 2012, in occasione di una riunione dell’UNSAR, hanno avuto luogo discussioni in merito all’aumento delle tariffe dell’assicurazione RCA che vertevano, da un lato, sulla situazione delle azioni di regresso tra le imprese che propongono polizze assicurative «multirischi» e quelle che offrono polizze assicurative RCA, laddove le prime ritenevano che l’attività corrente non consentisse alle tre società debitrici di liquidare le somme dovute, e, dall’altro, sull’elaborazione di una risposta che l’UNSAR intendeva presentare alla Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (Commissione rumena di vigilanza sulle assicurazioni) (in prosieguo: la «CSA») contenente proposte di modifica delle norme in materia di assicurazione RCA; – il 3 dicembre 2012, in occasione di una riunione con il regolatore, vale a dire la CSA, alla quale hanno partecipato il direttore generale dell’UNSAR e parte delle società di assicurazione coinvolte nella pratica concordata, hanno avuto luogo discussioni sulla necessità di un aumento delle tariffe dell’assicurazione RCA, sugli studi di impatto realizzati da due di tali società nonché sull’importo di un eventuale aumento delle tariffe delle polizze assicurative RCA; – nel novembre 2013, la Generali e l’Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (Unione nazionale rumena delle società di intermediazione e consulenza assicurativa), l’associazione professionale dei broker assicurativi che collaboravano con tutte le imprese coinvolte, hanno annunciato a mezzo stampa un aumento dei premi assicurativi RCA compreso tra il 10 e il 15% per l’anno 2014; – l’11 gennaio 2016, in occasione di una riunione dell’UNSAR che riuniva tutte le nove società interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i suoi concorrenti di aver notificato all’Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorità di vigilanza finanziaria, Romania) (in prosieguo: l’«ASF») un’indicizzazione dei premi pari al 50% e, – nel febbraio 2016, la Allianz ha annunciato a mezzo stampa un aumento dei premi compreso tra il 5 e il 10%, che sarebbe stato notificato all’ASF a partire dalla fine del mese di marzo.

9. Il CC ha rifiutato di prendere in considerazione le spiegazioni alternative relative all’aumento delle tariffe nel corso del periodo esaminato, presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che siffatte spiegazioni sarebbero rilevanti solo qualora l’autorità garante della concorrenza si basasse esclusivamente sul parallelismo nei comportamenti delle imprese per dedurne l’esistenza di una pratica concordata.

10. Il 6 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) diretto, in particolare, all’annullamento della decisione controversa.

11. Con sentenza del 26 aprile 2022 detto giudice ha respinto tale ricorso ( 3 ).

Esso ha, in sostanza, considerato, anzitutto, che gli elementi di prova considerati nella decisione controversa dimostravano l’esistenza di una pratica concordata di aumento delle tariffe dei premi assicurativi RCA, attuata dalle società di assicurazione, mediante scambi di informazioni sensibili, che aveva consentito di eliminare le incertezze all’interno di un mercato oligopolistico trasparente, caratterizzato da una non elasticità della domanda legata al carattere obbligatorio dell’assicurazione RCA, nonché dall’assenza di innovazione e di potere negoziale dei consumatori.

Detto giudice ha inoltre constatato che, durante il periodo in questione, le tariffe assicurative RCA erano state oggetto di frequenti modifiche, che generalmente non si basavano sui calcoli interni relativi al tasso di sinistri, bensì su un monitoraggio delle tariffe praticate dagli altri assicuratori, al fine di aumentare il premio medio sul mercato.

A tale riguardo, esso ha considerato che, essendo la pratica concordata provata dall’esistenza di contatti tra concorrenti, il suo carattere concordato non poteva essere messo in discussione dalle conclusioni della perizia, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il calcolo del premio lordo era conforme alle tecniche attuariali standard nonché alle disposizioni legislative applicabili.

Infine, lo stesso giudice non ha individuato alcuna spiegazione plausibile per l’aumento comune dei prezzi se non quella risultante dalla pratica concordata dimostrata dagli elementi di prova esaminati.

A tale riguardo, al pari del CC, esso ha respinto le spiegazioni avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] volte a giustificare il contenuto e l’oggetto delle suddette discussioni e gli aumenti tariffari.

12. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso per cassazione contro la sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), il giudice del rinvio.

13. Il giudice del rinvio osserva che la normativa rumena relativa alle pratiche concordate è analoga a quella prevista all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e che la controversia di cui al procedimento principale solleva, in sostanza, due questioni interpretative del diritto dell’Unione.

14. Da un lato, la questione se il livello di prova richiesto per constatare l’esistenza di una pratica concordata presupponga la dimostrazione di uno scambio di informazioni dettagliate e individualizzate relative al momento, alla portata e alle modalità di adeguamento dei comportamenti in materia di prezzi, oppure se sia sufficiente constatare l’esistenza di discussioni più generali tra concorrenti, segnatamente sui livelli tariffari o su modifiche legislative che possono aver avuto un’incidenza su questi ultimi, in particolare quando le imprese interessate intrattengono stretti rapporti economici, segnatamente a causa di ingenti debiti reciproci.

A tal riguardo, tale giudice fa riferimento, in particolare, alla sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), secondo la quale uno scambio di informazioni tra concorrenti persegue un oggetto anticoncorrenziale quando è idoneo ad eleminare le incertezze relativamente al comportamento previsto dalle imprese interessate ed occorre considerare come avente un tale oggetto uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare tali incertezze in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare.

Secondo detto giudice di rinvio, da tale sentenza emerge che solo gli scambi di informazione di una certa portata e di una certa qualità sono rilevanti ai fini dell’accertamento di una pratica concordata.

Infatti, se l’esistenza di una tale pratica sembra difficilmente contestabile in presenza di scambi di informazioni dettagliate o individualizzate relative alle intenzioni future in materia di prezzi, vale a dire uno scambio di informazioni specifiche o concrete in relazione al momento, alla portata e alle modalità di adeguamento del comportamento futuro in materia di prezzi, tale non sarebbe necessariamente il caso quando, come nel caso di specie, le discussioni si limitano a considerazioni «generiche» sui prezzi, che non contengono siffatti elementi precisi.

15. Dall’altro lato, lo stesso giudice rileva che il CC ha escluso la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di fornire una spiegazione alternativa del proprio comportamento sul mercato, basandosi su una giurisprudenza del Tribunale ( 5 ) secondo cui l’esistenza di una spiegazione alternativa dei fatti rileva unicamente quando la Commissione europea si basa solo sul comportamento delle imprese interessate sul mercato in questione.

Una spiegazione del genere sarebbe irrilevante nel momento in cui l’esistenza dell’infrazione non sia semplicemente presunta, bensì dimostrata sulla base di elementi di prova.

Ebbene, secondo il giudice del rinvio, tale giurisprudenza del Tribunale non è stata confermata dalla Corte.

Inoltre, esso ritiene che un tale approccio potrebbe limitare l’esercizio dei diritti della difesa dell’impresa interessata, privandola della possibilità di contestare le constatazioni dell’autorità garante della concorrenza per il motivo che esse si fondano su un qualsiasi mezzo di prova.

A tal riguardo, la Corte avrebbe dichiarato, nella sentenza Pasta per carta ( 6 ), che un parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una pratica concordata soltanto qualora la concertazione ne costituisca l’unica spiegazione plausibile e che un parallelismo dei prezzi potrebbe trovare una spiegazione soddisfacente, ad esempio, in caso di tendenze oligopolistiche del mercato e di particolari circostanze.

16. In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che: a) lo standard giuridico per configurare una pratica concordata è soddisfatto solo se sussiste uno scambio di informazioni dettagliate/individualizzate sulle intenzioni future relative ai prezzi idoneo a far ritenere che riduca o elimini l’incertezza strategica, vale a dire uno scambio di informazioni specifiche/concrete sulla data, sulla portata e sul modo di adeguare il comportamento futuro relativo ai prezzi, oppure che b) lo standard giuridico per configurare una pratica concordata è soddisfatto anche qualora si accerti l’esistenza di discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe di altre compagnie di assicurazione che si trovano in situazioni particolari (registrando ingenti debiti nei confronti di altri assicuratori) o su modifiche legislative che incidono sulle tariffe, senza che l’autorità garante della concorrenza sia tenuta ad analizzare le spiegazioni alternative, volte a confutare la pratica concordata, fornite dall’impresa per l’aumento delle sue tariffe».

17. Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA], dal CC, dai governi rumeno, ellenico, polacco e portoghese, nonché dalla Commissione.

Ad eccezione dei governi ellenico e polacco, tali parti si sono inoltre espresse all’udienza di discussione tenutasi il 22 aprile 2026.

Analisi

18. L’unica questione pregiudiziale indirizzata alla Corte dal giudice del rinvio si articola intorno a due sottoquestioni: la prima, che deriva da una lettura combinata della lettera a) e della prima parte della lettera b) della questione pregiudiziale, riguarda il grado di dettaglio che devono presentare le informazioni scambiate tra concorrenti affinché un tale scambio possa configurare una pratica concordata, e la seconda, formulata nell’ultima parte della lettera b) di tale questione, verte, in sostanza, sulla portata delle spiegazioni alternative invocate da un’impresa per giustificare il proprio comportamento e confutare l’esistenza di una tale pratica concordata.

Sulla prima sottoquestione

19. Con la sua prima sottoquestione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che una «pratica concordata», ai sensi di tale disposizione, presuppone necessariamente uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate relative alle intenzioni future in materia di prezzi, quali indicazioni specifiche o concrete riguardanti la data, la portata e le modalità di adeguamento del comportamento futuro per quanto riguarda i prezzi, o se, nel contesto di una situazione particolare, l’esistenza di «discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe» possa essere sufficiente a dimostrare una tale pratica concordata.

20. A tale riguardo, osservo che la prima sottoquestione pregiudiziale comprende, in realtà, due aspetti.

21. Da un lato, come formulata dal giudice del rinvio alla sua lettera a), la prima sottoquestione contrappone, da un lato, gli « scamb[i] di informazioni dettagliate/individualizzate sulle intenzioni future (...)» e, dall’altro, le « discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe».

Orbene, per quanto riguarda le «informazioni dettagliate», la formulazione adottata sembra chiaramente ispirata a quella utilizzata dalla Corte nella sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA], nella quale essa ha dichiarato, al punto 41, che si deve «ritenere che ha un oggetto anticoncorrenziale uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare (...)» ( 7 ).

Quanto alle «informazioni generiche», il giudice del rinvio sembra riferirsi a scambi di informazioni, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, vertenti su un aumento delle tariffe dei premi assicurativi RCA, i quali, diversamente dal primo tipo di scambi, non precisano né la percentuale o l’importo di tale aumento, né la data di riferimento precisa per la sua attuazione ( 8 ).

Pertanto, occorre intendere la prima parte della prima sottoquestione come volta, in sostanza, a precisare la portata del summenzionato punto della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA], in particolare, se solo lo scambio dei tipi di informazioni indicate in tale punto possa dimostrare l’esistenza di una pratica concordata in materia di prezzi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

22. Dall’altro lato, con la stessa sottoquestione, riferendosi, nella prima parte della sua lettera b), alle «situazioni particolari» (ossia l’esistenza di debiti ingenti tra i concorrenti e l’incidenza delle modifiche legislative sulle tariffe), il giudice del rinvio invita la Corte a esaminare l’importanza che dev’essere attribuita alle caratteristiche del mercato in questione, compreso il quadro normativo applicabile, in sede di valutazione dell’esistenza di una pratica concordata.

23. Dopo la formulazione di qualche osservazione preliminare, questi due aspetti della prima sottoquestione saranno oggetto di un’analisi distinta.

Osservazioni preliminari

24. In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Se tale disposizione utilizza la nozione di «pratica concordata» ciò è dovuto all’intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da detta disposizione forme diverse di coordinamento e di collusione tra imprese.

Infatti, le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano ( 9 ).

Infatti, una pratica concordata implica una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza ( 10 ).

25. Tali criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di una «pratica concordata», vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del trattato FUE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato ( 11 ).

26. Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali contatti abbiano lo scopo, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di tale mercato ( 12 ).

27. A tal proposito, per quanto riguarda i mercati oligopolistici o, quanto meno, fortemente concentrati e caratterizzati da barriere all’ingresso sul mercato, la Corte ha considerato che lo scambio di informazioni può, in linea di principio, consentire alle imprese di conoscere le posizioni sul mercato, nonché la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza in essere ( 13 ).

28. Ne consegue che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese ( 14 ).

Ciò si verifica, secondo la giurisprudenza della Corte, quando le informazioni scambiate sono, da un lato, riservate, vale a dire non ancora note a qualsiasi operatore economico attivo sul mercato interessato, e dall’altro, strategiche, vale a dire tali da poter rivelare, se del caso dopo essere state combinate con altre informazioni già note ai partecipanti a uno scambio di informazioni, la strategia che alcuni di questi partecipanti intendono attuare in relazione a ciò che costituisce uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza su tale mercato ( 15 ).

29. Per quanto riguarda il carattere strategico delle informazioni scambiate in relazione ai prezzi, queste sono generalmente considerate sensibili dal punto di vista commerciale, in quanto il prezzo costituisce, in effetti, nella maggior parte dei casi, uno degli elementi essenziali della strategia di un’impresa ( 16 ).

Peraltro, la Corte ha precisato che, sebbene qualsiasi scambio di informazioni riguardanti prezzi futuri, o taluni fattori determinanti questi ultimi, sia intrinsecamente anticoncorrenziale alla luce, segnatamente, del rischio di danno alla concorrenza che esso comporta, la nozione di «informazione strategica» è più ampia e include qualsiasi dato non già noto agli operatori economici che, nel contesto in cui si inserisce tale scambio, sia idoneo a ridurre l’incertezza dei partecipanti a quest’ultimo quanto al comportamento futuro degli altri partecipanti riguardo a ciò che costituisce, a causa della natura dei beni o dei servizi in questione, delle condizioni reali del funzionamento del mercato e della struttura di quest’ultimo, uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza sul mercato di cui trattasi ( 17 ).

Così, per quanto riguarda uno scambio di informazioni tariffarie, la Corte ha dichiarato che, affinché una pratica concordata possa rientrare nella nozione di «restrizione per oggetto», è sufficiente che lo scambio verta su una sola delle varie componenti del prezzo ( 18 ).

Ne consegue che, indipendentemente dalla sua qualificazione come restrizione della concorrenza «per oggetto» o «per effetto», una pratica concordata può configurare una restrizione della concorrenza nonostante essa sia priva di collegamenti diretti con i prezzi finali al dettaglio ( 19 ).

30. È alla luce di tale giurisprudenza della Corte che occorre fornire elementi di risposta ai due aspetti della prima sottoquestione sollevata dal giudice del rinvio.

Sull’importanza attribuita al grado di specificità delle informazioni scambiate ai fini dell’accertamento di una pratica concordata

31. Per quanto riguarda l’importanza attribuita al grado di specificità delle informazioni scambiate, tengo, in primo luogo, a sottolineare che, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata ai paragrafi da 24 a 29 delle presenti conclusioni, qualsiasi scambio di informazioni riservate sui prezzi tra concorrenti può, in linea di principio, configurare una pratica concordata vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto il prezzo costituisce, in generale, un parametro essenziale su cui si basa la concorrenza, e tali informazioni presentano quindi un carattere strategico.

Pertanto, occorre privilegiare un approccio pragmatico, incentrato non sul grado di specificità delle informazioni tariffarie scambiate in astratto, bensì sul loro contenuto e sulla loro idoneità ad attenuare o eliminare le incertezze relative al comportamento degli operatori sul mercato, tenuto conto in particolare delle caratteristiche di tale mercato ( 20 ).

32. Dall’altro lato, resta comunque il fatto che il grado di specificità delle informazioni scambiate costituisce un elemento rilevante nella valutazione di tale idoneità a ridurre, o addirittura eliminare, l’incertezza concorrenziale.

Infatti, quanto più le informazioni comunicate sono dettagliate e specifiche quanto ai parametri determinanti della concorrenza nel mercato interessato, tanto più esse possono rivestire un carattere strategico ed esercitare un’influenza significativa sul comportamento degli operatori ( 21 ).

33. In quest’ottica, in secondo luogo, ritengo che il riferimento al punto 41 della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] debba essere valutato alla luce del contesto fattuale in cui si inserisce tale sentenza.

Infatti, il riferimento «al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare» rinvia alle informazioni che le imprese interessate avevano, secondo gli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, scambiato nel corso di una riunione ( 22 ).

Non si può quindi dedurre da detta sentenza che solo lo scambio di informazioni che presentino un tale grado di precisione sia idoneo a dimostrare l’esistenza di una pratica concordata ( 23 ).

34. Peraltro, occorre constatare che la formulazione di cui al punto 41 della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] è stata ripresa da sentenze successive, in particolare al fine di illustrare, al pari di tale sentenza, un esempio tipico di scambio avente un oggetto anticoncorrenziale ( 24 ), o al fine di precisare il grado minimo d’incertezza in cui un’impresa deve trovarsi affinché il mercato funzioni in condizioni normali ( 25 ).

Ebbene, da tali riferimenti non risulta affatto che uno scambio di informazioni che non contenga elementi specifici relativi alla data, alla portata o alle modalità del comportamento futuro non possa, in linea di principio, essere qualificato come «pratica concordata».

Un tale approccio sarebbe, del resto, contrario all’approccio pragmatico esposto al paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

35. In terzo e ultimo luogo, poiché, nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una pratica concordata, ciò che conta è il contenuto stesso dell’informazione in relazione alla sua capacità di ridurre l’incertezza sul mercato, e non il suo grado di precisione, si può sostenere che uno scambio riguardante la mera eventualità di futuri aumenti di prezzo, non individualizzati e limitati a tendenze generali senza indicazione di aumenti concreti, non sembra, a causa della sua scarsa idoneità ad influenzare il comportamento delle imprese, tale da ridurre effettivamente l’incertezza sul mercato né da incidere sul loro comportamento concorrenziale.

Un tale scambio non dovrebbe quindi, in linea di principio, essere qualificato come infrazione alle norme in materia di concorrenza.

Tale ipotesi può verificarsi, in particolare, nei mercati in cui la concorrenza si esercita principalmente su parametri diversi dal prezzo, in particolare quando il mercato in questione è regolamentato, oppure quando fattori esterni al controllo delle imprese rendono noto e prevedibile un aumento generale dei prezzi, in particolare a seguito dell’aumento del costo di un fattore produttivo essenziale, come i prodotti petroliferi o l’elettricità.

In circostanze del genere, uno scambio di informazioni generali relativo ad un imminente aumento dei prezzi non può essere, a causa del suo carattere notorio, considerato come riservato, e non sarebbe sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una pratica concordata vietata ( 26 ).

Sull’importanza attribuita alle caratteristiche del mercato ai fini della qualificazione di una pratica concordata

36. Per quanto riguarda le caratteristiche del mercato ai fini della qualificazione di una pratica concordata, dall’analisi che precede emerge chiaramente che la probabilità che uno scambio di informazioni conduca a una collusione tale da attenuare o eliminare l’incertezza circa il comportamento degli operatori sul mercato in questione dipende strettamente dalle caratteristiche di quest’ultimo ( 27 ).

Tale approccio si inserisce nella scia della giurisprudenza costante della Corte, secondo cui le pratiche concordate devono essere valutate alla luce dei loro termini, del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono, nonché degli obiettivi che perseguono, sia che si tratti, come nel caso di specie, dell’esame di una restrizione per oggetto o di una restrizione per effetto ( 28 ).

Ebbene, ancorché la Corte abbia individuato taluni elementi rilevanti, relativi in particolare alla natura dei prodotti o dei servizi forniti, al numero di imprese, al volume del mercato, nonché alle condizioni effettive del suo funzionamento e della sua struttura ( 29 ), un elenco di tali elementi non può essere esaustivo, poiché anche altre caratteristiche del mercato possono rivelarsi rilevanti ( 30 ).

37. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice di primo grado ha considerato che lo scambio di informazioni in questione aveva permesso di eliminare l’incertezza sul mercato, tenendo conto, in particolare, della natura oligopolistica e trasparente del mercato in questione, della scarsa elasticità della domanda legata al carattere obbligatorio dell’assicurazione RCA, nonché dell’assenza di innovazione e del limitato potere negoziale dai consumatori.

Il giudice del rinvio ritiene tuttavia necessario prendere in considerazione altri aspetti del mercato, che esso qualifica come «situazioni particolari», vale a dire l’incidenza delle modifiche legislative sulle tariffe e l’esistenza di debiti ingenti tra concorrenti.

38. A tal riguardo, e fatta salva la valutazione che spetta a tale giudice, il solo competente a stabilire se le informazioni scambiate fossero tali da attenuare o eliminare l’incertezza nel mercato assicurativo RCA, ritengo che i seguenti elementi possano essere utili ai fini dell’interpretazione di questi due aspetti.

39. In primo luogo, per quanto riguarda la natura e il quadro normativo del mercato assicurativo RCA , osservo, innanzitutto, che è pacifico che esso sia oligopolistico e concentrato (detenendo le nove società di cui trattasi nel procedimento principale tra l’80 e il 97% del mercato rumeno dell’assicurazione RCA), nonché trasparente (consentendo una vigilanza agevole delle politiche tariffarie dei concorrenti, in particolare tramite le piattaforme dei broker).

Come ricordato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, lo scambio di informazioni su un mercato del genere può, in linea di principio, consentire alle imprese di conoscere le posizioni e le strategie commerciali dei loro concorrenti e può quindi alterare sensibilmente la concorrenza.

40. Rilevo inoltre che tale mercato è caratterizzato da una certa non elasticità della domanda legata al carattere obbligatorio dell’assicurazione RCA.

Infatti, i conducenti sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione RCA al fine di poter circolare legalmente, il che limita fortemente le possibilità di sostituzione o di non consumazione.

In tali circostanze, un aumento generalizzato dei premi applicato dalla quasi totalità delle compagnie che offrono questo tipo di assicurazione comporterà solo una diminuzione limitata della domanda complessiva e della clientela, che è vincolata, in quanto gli assicurati non possono fare a meno di tale copertura.

41. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge anche che la concorrenza sul mercato dell’assicurazione RCA tende a incidere in modo significativo sul livello dei prezzi dei premi, dato che il contraente della polizza assicurativa RCA sostiene il costo del premio senza essere il beneficiario diretto delle prestazioni di indennizzo, essendo queste destinate ai terzi danneggiati.

Tale dissociazione tra colui che paga e il beneficiario tende a portare il primo a scegliere l’opzione meno costosa.

Il prezzo del premio di un’assicurazione RCA costituisce quindi un parametro centrale su cui si esercita la concorrenza, rispetto ad altri parametri, quali la qualità dei servizi offerti.

42. A tal proposito, occorre tuttavia tenere conto della natura eterogenea dei servizi assicurativi in questione.

Infatti, dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] emerge che tale mercato è caratterizzato da una tariffazione ampiamente basata su una valutazione individualizzata del rischio, fondata su una pluralità di criteri attuariali propri a ciascuna società di assicurazione e che porta a una forte differenziazione dei premi in funzione dei profili degli assicurati.

In tale contesto, spetterà al giudice del rinvio valutare se, nonostante tale complessità nella formazione dei prezzi delle polizze assicurative RCA, scambi di informazioni generiche e non individualizzate vertenti su tendenze al rialzo dei premi siano idonei a ridurre l’incertezza strategica e a facilitare una convergenza dei comportamenti tariffari, in particolare per quanto riguarda i parametri comuni di fissazione dei prezzi o gli adeguamenti medi delle griglie tariffarie ( 31 ).

43. Infine, dalla decisione di rinvio risulta che il mercato delle assicurazioni RCA in Romania è soggetto a un quadro normativo nonché a una vigilanza da parte dell’ASF, e che gli interventi legislativi possono influire sulla fissazione dei premi.

In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio verificare se il quadro normativo applicabile durante il periodo in cui si è verificata l’infrazione lasciasse alle società di assicurazione un margine di autonomia sufficiente per determinare le proprie tariffe, così da concludere che il prezzo costituisca un parametro rilevante ai fini della concorrenza.

A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che le imprese interessate disponevano, in pratica, di un certo margine di autonomia in materia tariffaria, nella misura in cui, prima del periodo dell’infrazione, esse avevano intrapreso una «guerra dei prezzi» e, durante tale periodo, i prezzi non erano direttamente regolamentati, in quanto il massimale dei premi era entrato in vigore solo successivamente alla fine del periodo dell’infrazione.

Tali elementi sembrano quindi indicare che, nonostante l’esistenza di un quadro normativo, il prezzo costituisse effettivamente un parametro della concorrenza sul mercato in questione.

44. Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio tenere conto anche dell’effetto cumulativo delle misure legislative adottate prima e durante il periodo dell’infrazione, che miravano a sostenere la solvibilità finanziaria delle società di assicurazione e che hanno indubbiamente avuto l’effetto di provocare aumenti di prezzo ( 32 ).

Infatti, sebbene il CC e il governo rumeno riconoscano che tali misure hanno comportato un aumento dei premi delle assicurazioni RCA, spetterà a tale giudice stabilire se l’entità di un tale aumento potesse essere, in tutto o in parte, imputabile anche agli scambi di informazioni tra concorrenti.

45. In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di debiti ingenti tra i concorrenti nel mercato dell’assicurazione RCA , dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che, tra gli anni 2010 e 2012, il mercato rumeno dell’assicurazione RCA sarebbe stato caratterizzato da gravi disfunzioni riconosciute dal CC, caratterizzate da pratiche di prezzi artificialmente bassi che hanno condotto a una segmentazione del mercato tra gli «assicuratori specializzati in RCA», che si trovavano di fronte a problemi di solvibilità, e gli assicuratori che operavano principalmente nell’ambito delle assicurazioni «multirischi», spesso integrati in gruppi internazionali.

Alcuni dei primi sarebbero progressivamente falliti a causa della loro incapacità di mantenere tali livelli tariffari e di onorare i propri obblighi di indennizzo.

Tale situazione avrebbe impattato anche sui secondi, i quali, sebbene solvibili, avrebbero subito perdite significative a causa dell’impossibilità di recuperare i crediti mediante azioni di regresso e della migrazione di profili ad alto rischio verso i loro portafogli.

Tali circostanze avrebbero quindi determinato un aumento dei premi delle assicurazioni RCA al fine di compensare gli squilibri del mercato.

Un eventuale aumento dei premi delle assicurazioni RCA sarebbe quindi stato discusso, segnatamente nella riunione del 18 ottobre 2012, alla luce di un obiettivo legittimo di far fronte a una siffatta situazione di indebitamento.

46. A tale riguardo, pur essendo consapevole del fatto che tale indebitamento abbia comportato, in particolare, il fallimento di alcune imprese di assicurazione rumene poco dopo la fine del periodo di infrazione, dubito che tale contesto particolare possa, da solo, escludere la natura eventualmente anticoncorrenziale degli scambi in questione.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l’intenzione che ha spinto le imprese interessate a procedere allo scambio di informazioni non costituisce un elemento necessario per stabilire il carattere restrittivo di una pratica concordata.

Al contrario, né l’assenza di un intento, dal punto di vista soggettivo, di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né il perseguimento di obiettivi legittimi sono determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 33 ).

47. Tuttavia, rilevo altresì che, se fosse dimostrato che le discussioni svoltesi in occasione della prima riunione del 18 ottobre 2012 riguardavano esclusivamente la problematica delle azioni di regresso e le difficoltà incontrate dalle imprese interessate nel pagare i propri debiti, e che la questione dell’aumento tariffario era stata quindi menzionata come una delle modalità di copertura dei debiti, ossia un obiettivo assolutamente legittimo, si potrebbe sostenere che i riferimenti a un siffatto aumento rientravano in scambi di informazioni vertenti sullo stato generale del mercato dell’assicurazione RCA e sul suo contesto normativo, vale a dire categorie di informazioni che non sono generalmente considerate come sensibili dal punto di vista commerciale ( 34 ).

48. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima sottoquestione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una pratica concordata, ai sensi di tale disposizione, non implica necessariamente uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate sulle intenzioni future in materia di prezzi, quali informazioni specifiche o concrete sulla data, sulla portata e sulle modalità di adeguamento del comportamento futuro, con la precisazione che scambi di informazioni che non presentano siffatti elementi possono, a seconda delle circostanze, essere qualificati come pratica concordata, o non esserlo, in funzione della loro idoneità ad attenuare o a eliminare l’incertezza circa il comportamento degli operatori sul mercato in questione, tenuto conto in particolare delle caratteristiche di tale mercato.

Sulla seconda sottoquestione

49. Con la sua seconda sottoquestione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un’autorità garante della concorrenza è tenuta ad esaminare le spiegazioni alternative, fornite da un’impresa chiamata in causa in ragione della sua partecipazione a una pratica concordata, relative all’aumento dei prezzi applicati e volte a confutare l’esistenza di una tale pratica.

50. Innanzitutto, ricordo che, nel diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta all’autorità garante della concorrenza produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione ( 35 ).

51. Per rispondere a tale sottoquestione, occorre, a mio avviso, operare una distinzione tra, da un lato, il caso di un parallelismo di comportamenti sul mercato e, dall’altro, una pratica concordata ( 36 ).

52. Da un lato , per quanto riguarda il parallelismo di comportamenti sul mercato , la Corte ha da tempo riconosciuto che esso non ha, di per sé, natura anticoncorrenziale.

Infatti, nella sentenza Pasta per carta, essa ha dichiarato, in sostanza, da un lato, che un parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca la «sola spiegazione plausibile» e, dall’altro, che, sebbene l’articolo 101 TFUE vieti qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, esso non esclude il diritto degli operatori di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti ( 37 ).

53. Certamente, se l’autorità garante della concorrenza constata un’infrazione basandosi sulla supposizione che i fatti accertati possono trovare spiegazione soltanto in funzione della sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, tale decisione dovrà essere annullata qualora le imprese interessate adducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati da tale autorità e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata da detta autorità per concludere per la sussistenza di un’infrazione.

In un’ipotesi del genere, non si può considerare che l’autorità garante della concorrenza abbia fornito la prova della sussistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza( 38 ).

In altri termini, l’autorità garante della concorrenza competente può dedurre l’esistenza di una pratica concordata dal semplice parallelismo di comportamenti sul mercato solo se la concertazione costituisce la «sola spiegazione plausibile» di tale parallelismo.

L’onere della prova spetta a tale autorità.

L’impresa interessata può, quanto ad essa, presentare una «spiegazione alternativa» del suo comportamento, che dovrà essere presa in considerazione da detta autorità.

54. A tal proposito, al punto 51 della sua sentenza Siemens, il Tribunale ha dichiarato, come rilevato dal giudice del rinvio, che «(...) l’esistenza di una spiegazione alternativa dei fatti rileva unicamente quando la Commissione si basa solo sul comportamento sul mercato delle imprese in questione.

Infatti, una tale spiegazione è irrilevante nel momento in cui l’esistenza dell’infrazione non è semplicemente presunta, bensì comprovata.

Peraltro, in virtù del principio della libertà di forma dei mezzi probatori (…), tutti i mezzi di prova sono ammessi per dimostrare un’infrazione, di modo che l’esistenza di una spiegazione alternativa è priva di pertinenza quando un’infrazione è sufficientemente dimostrata con prove diverse dalle prove documentali».

55. È questa giurisprudenza che ha indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla fondatezza del rifiuto del CC di prendere in considerazione le spiegazioni alternative avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo al proprio comportamento sul mercato in questione.

Si ricorda che il CC ha respinto, in quanto irrilevanti, tali spiegazioni alternative, basandosi sulla citata sentenza Siemens del Tribunale, con la motivazione che la pratica concordata in questione sarebbe stata accertata non solo sulla base di un parallelismo di comportamenti osservato sul mercato, ma anche sulla base di altri elementi di prova.

Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che detta giurisprudenza non sia stata confermata dalla Corte e nutre quindi dubbi circa la sua conformità ai diritti della difesa delle imprese che desiderano invocare una tale spiegazione alternativa.

56. Al riguardo, constato che, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, la sentenza Siemens del Tribunale è stata confermata, in sostanza, in sede di impugnazione.

Infatti, la Corte ha dichiarato che «quando il Tribunale considera che la Commissione è riuscita a raccogliere prove a sostegno dell’asserita infrazione e che tali prove appaiono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale, non è necessario esaminare la questione se esista una spiegazione alternativa plausibile dei comportamenti addebitati» e che «poiché la Commissione non si era quindi basata unicamente sul comportamento delle imprese di cui trattasi per dimostrare l’infrazione contestata, la spiegazione alternativa addotta dalle imprese interessate non era sufficiente a dimostrare l’inesistenza dell’intesa comune ed era, pertanto, irrilevante» ( 39 ).

Inoltre, nel caso di specie, la presente causa non sembra rientrare nella fattispecie di cui ai paragrafi 52 e 53 delle presenti conclusioni, dal momento che dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che l’esistenza di una concertazione è stata constatata sulla base di uno scambio di informazioni tra le imprese interessate, e non dedotta dal solo parallelismo di comportamenti sul mercato.

Tale giurisprudenza non sembra quindi rilevante nel caso di specie.

57. Dall’altro lato, per quanto riguarda le pratiche concordate , dalla stessa lettera dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE risulta che la nozione di «pratica concordata» implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate (prima condizione), un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione (seconda condizione) e un nesso causale tra questi due elementi (terza condizione).

A tal proposito, la Corte ha considerato, per quanto riguarda questa terza condizione, che si deve presumere, salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il proprio comportamento su tale mercato.

In particolare, la Corte ha concluso che una pratica concordata quale innanzi definita rientra nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato ( 40 ).

Ne deriva che le imprese interessate devono poter confutare tale presunzione, dimostrando di non aver tenuto conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato o, in altri termini, che la concertazione non aveva in alcun modo influito sul loro comportamento sul mercato ( 41 ).

Pertanto, a differenza di quanto avviene nel caso di un semplice parallelismo di comportamenti, nel caso di una concertazione accertata sulla base di prove o di indizi, l’onere della prova grava sull’impresa interessata, alla quale spetta confutare la presunzione relativa al nesso di causalità tra lo scambio di informazioni e il comportamento sul mercato.

58. Ebbene, nel caso di specie, dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] contesta non solo l’esistenza stessa della concertazione tra le imprese interessate (prima condizione), nella misura in cui il carattere generico dello scambio di informazioni non può dimostrare l’esistenza di una concertazione, ma anche il presunto comportamento sul mercato a seguito di tale concertazione (quindi, in sostanza la seconda e la terza condizione), sostenendo, in sostanza, sulla base di diverse relazioni economiche, che le sue decisioni tariffarie nel corso del periodo esaminato erano il prodotto di un adeguamento indipendente al contesto del mercato, senza alcun rapporto con l’asserita concertazione.

59. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono il CC e il giudice di primo grado, non si tratta, in questo caso, di una fattispecie in cui l’impresa interessata si limita a invocare una «spiegazione alternativa» al fine di confutare la presunzione secondo la quale, essendo ancora attiva sul mercato, essa avrebbe tenuto conto delle informazioni scambiate.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] cerca, con elementi di prova a supporto, di contestare l’esistenza stessa della concertazione, sostenendo che le informazioni scambiate erano tali da non poter costituire la prova di alcuna concertazione tariffaria.

60. A tale titolo, ritengo che i diversi argomenti ed elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ), indipendentemente dal loro valore probatorio, avrebbero dovuto essere dichiarati ricevibili e presi in considerazione dal CC nella fase amministrativa del procedimento, sotto due profili.

Infatti, da un lato, la presa in considerazione di tali elementi di prova risulta pertinente sia per dimostrare l’esistenza stessa della concertazione, tenuto conto del carattere generico delle informazioni scambiate (prima condizione), che per provare il nesso di causalità tra tale concertazione e il comportamento adottato sul mercato, in particolare nell’ambito del superamento della suddetta presunzione relativa (terza condizione ( 43 ).

Dall’altro lato, in assenza di elementi di prova sufficienti a dimostrazione di una tale pratica concordata, il solo elemento di prova di cui disporrebbe il CC sarebbe il parallelismo di comportamento, cosicché l’esame delle spiegazioni alternative si imporrebbe conformemente alla giurisprudenza Pasta per carta.

Tale analisi non pare incompatibile con la sentenza Siemens del Tribunale.

Come risulta dal paragrafo 56 delle presenti conclusioni, la Corte ha dichiarato su impugnazione, in sostanza, che l’esame di una spiegazione alternativa plausibile dei comportamenti addebitati non è necessario quando la Commissione è riuscita a «raccogliere prove sufficienti» di un accordo anticoncorrenziale.

Orbene, è proprio l’esistenza di tali prove sufficienti che costituisce l’obiettivo principale della contestazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

61. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda sottoquestione pregiudiziale dichiarando che, fintanto che un’impresa coinvolta in una pratica concordata resta attiva sul mercato in questione, non è escluso, tenuto conto delle circostanze attinenti alla natura generica dello scambio di informazioni di cui trattasi e ai dubbi riguardanti il suo carattere intrinsecamente anticoncorrenziale, che tale impresa possa superare la presunzione del nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento della medesima impresa su tale mercato, dimostrando che detta impresa non ha tenuto conto dello scambio di informazioni nell’ambito delle sue operazioni su detto mercato, e l’autorità garante della concorrenza è tenuta, a tale proposito, a prendere in considerazione tutti gli elementi di prova addotti a tal fine dalla stessa impresa.

Conclusione

62. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] de Cases (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) nei termini seguenti: L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che: – ai sensi di tale disposizione, una pratica concordata non implica necessariamente uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate sulle intenzioni future in materia di prezzi, quali informazioni specifiche o concrete sulla data, sulla portata e sulle modalità di adeguamento del comportamento futuro, con la precisazione che scambi di informazioni che non presentano siffatti elementi possono, a seconda delle circostanze, essere qualificati come pratica concordata, o non esserlo, in funzione della loro idoneità ad attenuare o a eliminare l’incertezza circa il comportamento degli operatori sul mercato in questione, tenuto conto in particolare delle caratteristiche di tale mercato; e – fintanto che un’impresa coinvolta in una pratica concordata resta attiva sul mercato in questione, non è escluso, tenuto conto delle circostanze attinenti alla natura generica dello scambio di informazioni di cui trattasi e ai dubbi riguardanti il suo carattere intrinsecamente anticoncorrenziale, che tale impresa possa superare la presunzione del nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento di detta impresa su tale mercato, dimostrando che la medesima impresa non ha tenuto conto dello scambio di informazioni nell’ambito delle sue operazioni su detto mercato, e l’autorità garante della concorrenza è tenuta, a tale proposito, a prendere in considerazione tutti gli elementi di prova addotti a tal fine dalla stessa impresa. 1 Lingua originale: il francese. 2 [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 88 del 30 aprile 1996. 3 Dal fascicolo di causa risulta che il giudice del rinvio è il solo, degli otto giudici aditi nell’ambito di controversie parallele, a confermare la decisione controversa, in quanto gli altri sette giudici hanno concluso che gli scambi di informazioni sui quali si fondava tale decisione non potevano essere qualificati come anticoncorrenziali.

Ebbene, ad eccezione della sentenza emessa dal giudice del rinvio, che verteva sulla partecipazione dell’UNSAR in qualità di facilitatore della pratica concordata, in questa fase non è stata ancora emessa alcuna decisione definitiva che confermi l’esistenza di una pratica concordata tra le imprese sanzionate, essendo state sospese le diverse controversie pendenti dinanzi al giudice del rinvio in attesa della risposta alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. 4 Sentenza del 4 giugno 2009, T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08; in prosieguo: la «sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2009:343, punto 41). 5 Vale a dire, sentenza del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione (T‑110/07; in prosieguo: la «sentenza Siemens del Tribunale», EU:T:2011:68, punto 51 e giurisprudenza del Tribunale citata). 6 Sentenza del 31 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA] e.a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85L; in prosieguo: la «sentenza Pasta per carta», EU:C:1993:120, punti 71 e 126). 7 Corsivo mio.

Infatti, tali termini sono ripresi nel testo della prima parte della lettera a) della questione pregiudiziale. 8 Il giudice del rinvio rileva che né la decisione controversa né la sentenza emessa in primo grado indicano una percentuale concreta o un importo determinato o determinabile dell’aumento tariffario in questione, né una data di riferimento precisa per la sua attuazione.

Tale valutazione è tuttavia contestata dal CC, il quale sostiene che, anche in assenza di una fissazione esplicita di un determinato livello di prezzo, le informazioni scambiate riguardavano aumenti futuri determinabili, poiché gli annunci pubblicati a mezzo stampa contenevano indicazioni sia sull’entità approssimativa dell’aumento sia sulla sua data di attuazione (v. paragrafo 8 delle presenti conclusioni).

Ebbene, tale giudice ha espressamente precisato, nella sua decisione di rinvio, che valuterà successivamente se gli scambi oggetto della decisione controversa abbiano configurato uno «scambio di informazioni dettagliate/specifiche» o «discussioni generiche».

Inoltre, non si può escludere che, per detto giudice, l’unico contatto rilevante ai fini della prova della pratica concordata sia quello della prima riunione del 18 ottobre 2012, in cui è pacifico che le discussioni siano rimaste generiche.

Pertanto, non appare utile, nell’ambito della presente analisi, modificare l’ipotesi fattuale considerata dallo stesso giudice nella sua questione. 9 V., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punti 112 e 131 nonché giurisprudenza citata). 10

V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 26 e giurisprudenza citata), nonché del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C‑450/19, EU:C:2021:10, punto 22).

La nozione di «pratica concordata» è stata sancita in via giurisprudenziale nella sentenza del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (48/69, EU:C:1972:70, punti 64 e 65), prima che i suoi contorni fossero ulteriormente precisati nella sentenza del 16 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174, punti da 173 a 174). 11

V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 32 e giurisprudenza citata) nonché del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P; in prosieguo: la «sentenza HSBC», EU:C:2023:11, punto 113). 12

V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 33 e giurisprudenza citata), nonché HSBC (punto 114). 13 V., in tal senso, sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 34 e giurisprudenza citata), nonché del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a. (C‑298/22; in prosieguo: la «sentenza Banco BPN», EU:C:2024:638, punti 58 e 59). 14

V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 35 e giurisprudenza citata), nonché HSBC (punto 115). 15

V. sentenza Banco BPN (punti 62 e 63 nonché giurisprudenza citata). 16 V., in tal senso, punto 385 della comunicazione della Commissione, del 21 luglio 2023, contenente le linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2023, C 259, pag. 1) (in prosieguo: le «linee direttrici sugli accordi orizzontali»). 17

V. sentenza Banco BPN (punto 64), nonché mie conclusioni nella causa Banco BPN/BIC Português e a. (C‑298/22, EU:C:2023:738, paragrafi 69 e 70). 18 V., in tal senso, sentenza Banco BPN (punto 89 e giurisprudenza citata), nonché mie conclusioni nella causa Banco BPN/BIC Português e a. (C‑298/22, EU:C:2023:738, paragrafi 74 e 75).

Infatti, la formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE conferma che una pratica concordata può pregiudicare la concorrenza se consiste nel fissare «direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» (il corsivo è mio). 19

V. sentenza del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑286/13 P; in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2015:184, punto 123). 20 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che, nell’ambito dell’analisi di una restrizione della concorrenza, anche per oggetto, il contenuto stesso dello scambio di informazioni rimane rilevante al fine di stabilire se lo scambio presenti caratteristiche che lo ricolleghino a una forma di coordinamento idonea a determinare condizioni di concorrenza che non corrispondono alle condizioni normali del mercato di cui trattasi. [v. sentenza Banco BPN (punto 52)].

Pertanto, poiché le pratiche concordate possono assumere varie forme diverse, occorre evitare di predefinire o limitare ciò che può o non può configurare una siffatta pratica. 21 V., al riguardo, punto 390 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali, in cui è indicato che «[i]l fatto che le informazioni siano sensibili dal punto di vista commerciale dipende dalla loro utilità per i concorrenti.

In generale le informazioni che contengono numerosi dettagli e consentono di identificare l’impresa o le imprese che le hanno fornite sono maggiormente sensibili dal punto di vista commerciale (…)».

Analogamente, la versione precedente delle medesime linee direttrici, che era in vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, precisa, al punto 74, che gli «scambi di informazioni che effettuano i concorrenti sui dati individualizzati relativi ai prezzi o alle quantità previsti in futuro» costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto (il corsivo è mio) (GU 2011, C 11, pag. 1). 22 V., al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafi 67 e 68), in cui si precisa che «[o]ggetto dello scambio di informazioni avvenuto in occasione dell’incontro del giugno 2001 era infatti (…) la questione di come l’adeguamento avrebbe di volta in volta avuto luogo, ossia quando, in che misura e in base a quali modalità sarebbe stata effettuata da ciascuna impresa la progettata riduzione dei compensi standard per i distributori» (corsivo mio). 23 Al contrario, dai punti da 32 a 35 nonché 41 e 42 della stessa sentenza emerge che la Corte ha fondato la sua analisi sul criterio generale dell’attenuazione o dell’eliminazione dell’incertezza relativamente al funzionamento del mercato in questione. 24 V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 122), e HSBC (punto 116), nelle quali la Corte utilizza la locuzione avverbiale «in particolare» per richiamare il carattere anticoncorrenziale che riveste un tale scambio di informazioni. 25

V. sentenza Banco BPN (punto 54), in cui la Corte fa riferimento «in tal senso» al punto 41 della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della tesi secondo cui, affinché un mercato funzioni in condizioni normali, ciascun operatore dev’«essere incerto almeno quanto alla data, alla misura e alle modalità della futura modifica del comportamento dei suoi concorrenti su tale mercato». 26 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafo 69 e giurisprudenza citata).

Rilevo tuttavia che, anche quando le informazioni relative a un aumento dei prezzi sono note o facilmente accessibili, uno scambio di informazioni può ridurre l’incertezza sul mercato qualora esse siano comunicate in una forma meno aggregata o più granulare (v. punto 380 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali). 27 V., in tal senso, punto 412 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali. 28 V., in tal senso, sentenza Banco BPN (punti 40, da 46 a 48 e 55). 29 V., a tal proposito, giurisprudenza citata ai paragrafi 26 e 29 delle presenti conclusioni. 30 A titolo illustrativo, il punto 412 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali prevede che le caratteristiche del mercato rilevanti a tal fine comprendano, inter alia , il livello di trasparenza del mercato, il numero di imprese attive in esso, l’esistenza di barriere all’ingresso, la natura omogenea o meno del prodotto o del servizio interessato dallo scambio, la somiglianza o meno delle imprese coinvolte, nonché la stabilità delle condizioni di domanda e offerta. 31 Questo tipo di mercato si distingue dai mercati di prodotti omogenei, come il mercato delle banane, in cui scambi di informazioni di carattere più generico possono assumere un’importanza maggiore.

Sottolineo tuttavia che, anche su un tale mercato, la Commissione, nella sua decisione C (2008) 5955 def., del 15 ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/39.188 – Banane), ha ritenuto che esistesse una pratica concordata sulla base di scambi relativi a informazioni ben più precise rispetto a una semplice volontà di aumentare i prezzi, vale a dire elementi relativi ai fattori di tariffazione, nonché tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento prima della loro fissazione [v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 96)]. 32 V., in particolare, da un lato, l’Ordinul CSA nr. 3/2013 (decreto della CSA n. 3/2013) che ha sottoposto la tariffazione dei premi a un requisito elevato di copertura dei costi, tale da incidere sulla redditività, e dall'altro, la Norma ASF 20/2014 (norma dell’ASF 20/2014), che ha aumentato il tasso di contribuzione al Fondo di garanzia delle assicurazioni, nonché la Norma ASF 17/2015 (norma dell’ASF 17/2015), relativa ai tassi di contribuzione dovuti dagli assicuratori a tale Fondo. 33

V. sentenza Banco BPN (punti 49 e 56 nonché giurisprudenza citata). 34 V., in tal senso, punto 386 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali.

La conformità delle informazioni scambiate appare tanto più evidente in occasione della riunione del 3 dicembre 2012 in quanto questa si è tenuta alla presenza dello stesso regolatore, vale a dire il CSA (paragrafo 8 delle presenti conclusioni). 35 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 71) e articolo 2 e considerando 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] del trattato [FUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ).

Tale regolamento non contiene tuttavia alcuna disposizione relativa ai principi che disciplinano la valutazione delle prove e al livello di prova richiesto nell’ambito di un procedimento nazionale di applicazione dell’articolo 101 TFUE [v. sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. (C‑74/14, in prosieguo la «sentenza Eturas», EU:C:2016:42, punti 30 e 31)]. 36 Infatti, nel gergo del diritto della concorrenza, la nozione di «spiegazione alternativa» rinvia generalmente al caso di un comportamento parallelo. 37

V. sentenza Pasta per carta (punti 70, 71 e 126). 38 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 74 e giurisprudenza citata). 39

V. sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punti da 220 a 224).

La Corte ha statuito che, in caso contrario, il Tribunale sarebbe tenuto a esaminare una spiegazione alternativa ogni volta che un’infrazione tende ad essere accertata per deduzione da altri fatti, mediante prove indirette o prove non documentali. 40

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punti da 126 a 128), ed Eturas (punto 42). 41 V., in tal senso, anche sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punti 162 e 167). 42 Più precisamente, si fa riferimento alla relazione economica relativa al periodo 2012‑2016 e all’analisi di mercato elaborata dalla società Deloitte su richiesta dell’UNSAR. 43 V., per analogia, sentenza Eturas (punti 46 e 49), in cui la Corte ha precisato che, in un caso in cui non si tratti di una riunione collusiva, la dissociazione pubblica o la denuncia alle autorità amministrative non sono gli unici mezzi per superare la presunzione della partecipazione di un’impresa a una pratica concordata, poiché a tal fine possono essere invocati anche altri elementi di prova.

Nel caso di specie, la Corte ha quindi dichiarato che la presunzione del nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese partecipanti potesse essere superata dalla prova di un’applicazione sistematica di uno sconto superiore al tetto massimo in questione.

Sebbene tale soluzione sia strettamente legata alle circostanze particolari di tale causa, questa sentenza apre, a mio avviso, al di fuori dei casi classici di riunioni collusive – in particolare quando lo scambio di informazioni avviene alla presenza del regolatore, circostanza che rende quantomeno superfluo il requisito di una denuncia alle autorità amministrative – la possibilità di superare la presunzione di partecipazione fornendo la prova oggettiva di un comportamento autonomo sul mercato.

Tale prova potrebbe derivare, in particolare, dall’adozione, prima del periodo dell’infrazione, di una politica tariffaria vincolante che copra tale periodo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 luglio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 357/25 [OSCURATO:PERSONA] Asigurări S.A. contro [OSCURATO:PERSONA]ţei [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)] « Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Pratiche concordate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Scambio d’informazioni tra gli assicuratori per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Qualificazione di un tale scambio come restrizione per oggetto senza analisi delle spiegazioni alternative fornite dall’interessata – Livello di prova » Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] de Casai (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e più precisamente sulla questione della prova di una pratica concordata. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] Asigurări S.A., una società che fornisce servizi assicurativi (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] Concurenței (Consiglio per la concorrenza, Romania; in prosieguo: il «CC»), in merito alla decisione con cui quest’ultimo ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e la disposizione corrispondente nel diritto rumeno, partecipando all’attuazione di una pratica concordata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza sul mercato dell’assicurazione per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: l’«assicurazione RCA») aumentando le tariffe dei premi di polizze di tale tipo di assicurazione. 3. In tale contesto, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare taluni aspetti della nozione di «pratiche concordate», in particolare, da un lato, il grado di precisione delle informazioni scambiate tra concorrenti per stabilire se uno scambio possa costituire una siffatta pratica concordata e, dall’altro, la possibilità, per un’impresa coinvolta, di fornire spiegazioni alternative quanto al suo comportamento e ai suoi effetti sul mercato. Contesto normativo 4. L’articolo 5, paragrafo 1, della Legea concurenței nr. 21/1996 (legge n. 21/1996 sulla concorrenza), del 10 aprile 1996 ( 2 ), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: la «legge sulla concorrenza»), è così formulato: «Sono vietate tutte le (...) pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato rumeno o su una parte di esso, in particolare quelle che: a)      fissano direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita oppure altre condizioni di transazione; (...)». Controversia procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 5. Con decisione del 20 novembre 2018, il CC ha constatato che diverse società che offrono servizi assicurativi in Romania, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], hanno partecipato, per più di quattro anni, a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza e dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, attuando una pratica concordata avente ad oggetto l’aumento delle tariffe dei premi delle polizze assicurative RCA, mediante scambi di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale (in prosieguo: la «decisione controversa»). A tale titolo alla [OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta un’ammenda di 35 378 902 lei rumeni (RON) (circa 7,58 milioni di euro). 6. Più precisamente, il CC ha constatato, con tale decisione, che nove società di assicurazione e la loro associazione professionale, l’Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (Unione nazionale delle società di assicurazione e riassicurazione in Romania) (in prosieguo: l’«UNSAR»), hanno partecipato a una pratica concordata consistente in scambi di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, relativi alle intenzioni future di aumento delle tariffe dei contratti di assicurazione RCA, intervenuti sia in occasione di riunioni dell’UNSAR sia mediante annunci a mezzo stampa. Il CC ha inoltre rilevato che tali società non avevano preso pubblicamente le distanze da tali scambi, contribuendo in tal modo alla continuazione della pratica anticoncorrenziale in questione. Tale infrazione unica e continuata è stata commessa dal 18 ottobre 2012, data della prima riunione dell’UNSAR nel corso della quale hanno avuto luogo discussioni sull’aumento delle tariffe dell’assicurazione RCA, al 18 novembre 2016, data in cui il governo rumeno ha introdotto, per una durata di sei mesi, una misura che prevedeva un tetto massimo a tali tariffe. 7. Il CC ha indicato che gli scambi di informazioni constatati dovevano essere considerati alla luce del contesto economico in cui si erano verificati. Da un lato, il mercato rumeno dell’assicurazione RCA ha subito, nel corso degli anni dal 2010 al 2012, una forte pressione concorrenziale, vale a dire una «guerra dei prezzi», con la conseguente diminuzione annua di circa il 20 % dei premi assicurativi RCA che impattato significativamente sulla redditività delle società di assicurazione. Secondo il CC, tale deterioramento ha posto le basi per l’attuazione di una pratica concordata tra gli assicuratori che offrono tale copertura, spingendoli a cercare soluzioni per ripristinare il proprio equilibrio finanziario. Dall’altro lato, durante lo stesso periodo, le società che commercializzano contratti di assicurazione «multirischi» hanno accumulato ingenti crediti verso società di assicurazione che propongono principalmente polizze di assicurazione RCA, a causa delle azioni di regresso che esse potevano esercitare nei confronti di queste ultime. Tale situazione sarebbe stata oggetto di discussioni in occasione delle riunioni delle società di assicurazione membri dell’UNSAR, nelle quali queste hanno rivelato le loro intenzioni future di aumentare le tariffe dell’assicurazione RCA. 8. In tale contesto, il CC ha fondato la decisione controversa sui cinque elementi seguenti: –        il 18 ottobre 2012, in occasione di una riunione dell’UNSAR, hanno avuto luogo discussioni in merito all’aumento delle tariffe dell’assicurazione RCA che vertevano, da un lato, sulla situazione delle azioni di regresso tra le imprese che propongono polizze assicurative «multirischi» e quelle che offrono polizze assicurative RCA, laddove le prime ritenevano che l’attività corrente non consentisse alle tre società debitrici di liquidare le somme dovute, e, dall’altro, sull’elaborazione di una risposta che l’UNSAR intendeva presentare alla Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (Commissione rumena di vigilanza sulle assicurazioni) (in prosieguo: la «CSA») contenente proposte di modifica delle norme in materia di assicurazione RCA; –        il 3 dicembre 2012, in occasione di una riunione con il regolatore, vale a dire la CSA, alla quale hanno partecipato il direttore generale dell’UNSAR e parte delle società di assicurazione coinvolte nella pratica concordata, hanno avuto luogo discussioni sulla necessità di un aumento delle tariffe dell’assicurazione RCA, sugli studi di impatto realizzati da due di tali società nonché sull’importo di un eventuale aumento delle tariffe delle polizze assicurative RCA; –        nel novembre 2013, la Generali e l’Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (Unione nazionale rumena delle società di intermediazione e consulenza assicurativa), l’associazione professionale dei broker assicurativi che collaboravano con tutte le imprese coinvolte, hanno annunciato a mezzo stampa un aumento dei premi assicurativi RCA compreso tra il 10 e il 15% per l’anno 2014; –        l’11 gennaio 2016, in occasione di una riunione dell’UNSAR che riuniva tutte le nove società interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i suoi concorrenti di aver notificato all’Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorità di vigilanza finanziaria, Romania) (in prosieguo: l’«ASF») un’indicizzazione dei premi pari al 50% e, –        nel febbraio 2016, la Allianz ha annunciato a mezzo stampa un aumento dei premi compreso tra il 5 e il 10%, che sarebbe stato notificato all’ASF a partire dalla fine del mese di marzo. 9. Il CC ha rifiutato di prendere in considerazione le spiegazioni alternative relative all’aumento delle tariffe nel corso del periodo esaminato, presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], con la motivazione che siffatte spiegazioni sarebbero rilevanti solo qualora l’autorità garante della concorrenza si basasse esclusivamente sul parallelismo nei comportamenti delle imprese per dedurne l’esistenza di una pratica concordata. 10. Il 6 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) diretto, in particolare, all’annullamento della decisione controversa. 11. Con sentenza del 26 aprile 2022 detto giudice ha respinto tale ricorso ( 3 ). Esso ha, in sostanza, considerato, anzitutto, che gli elementi di prova considerati nella decisione controversa dimostravano l’esistenza di una pratica concordata di aumento delle tariffe dei premi assicurativi RCA, attuata dalle società di assicurazione, mediante scambi di informazioni sensibili, che aveva consentito di eliminare le incertezze all’interno di un mercato oligopolistico trasparente, caratterizzato da una non elasticità della domanda legata al carattere obbligatorio dell’assicurazione RCA, nonché dall’assenza di innovazione e di potere negoziale dei consumatori. Detto giudice ha inoltre constatato che, durante il periodo in questione, le tariffe assicurative RCA erano state oggetto di frequenti modifiche, che generalmente non si basavano sui calcoli interni relativi al tasso di sinistri, bensì su un monitoraggio delle tariffe praticate dagli altri assicuratori, al fine di aumentare il premio medio sul mercato. A tale riguardo, esso ha considerato che, essendo la pratica concordata provata dall’esistenza di contatti tra concorrenti, il suo carattere concordato non poteva essere messo in discussione dalle conclusioni della perizia, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali il calcolo del premio lordo era conforme alle tecniche attuariali standard nonché alle disposizioni legislative applicabili. Infine, lo stesso giudice non ha individuato alcuna spiegazione plausibile per l’aumento comune dei prezzi se non quella risultante dalla pratica concordata dimostrata dagli elementi di prova esaminati. A tale riguardo, al pari del CC, esso ha respinto le spiegazioni avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] volte a giustificare il contenuto e l’oggetto delle suddette discussioni e gli aumenti tariffari. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso per cassazione contro la sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), il giudice del rinvio. 13. Il giudice del rinvio osserva che la normativa rumena relativa alle pratiche concordate è analoga a quella prevista all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e che la controversia di cui al procedimento principale solleva, in sostanza, due questioni interpretative del diritto dell’Unione. 14. Da un lato, la questione se il livello di prova richiesto per constatare l’esistenza di una pratica concordata presupponga la dimostrazione di uno scambio di informazioni dettagliate e individualizzate relative al momento, alla portata e alle modalità di adeguamento dei comportamenti in materia di prezzi, oppure se sia sufficiente constatare l’esistenza di discussioni più generali tra concorrenti, segnatamente sui livelli tariffari o su modifiche legislative che possono aver avuto un’incidenza su questi ultimi, in particolare quando le imprese interessate intrattengono stretti rapporti economici, segnatamente a causa di ingenti debiti reciproci. A tal riguardo, tale giudice fa riferimento, in particolare, alla sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), secondo la quale uno scambio di informazioni tra concorrenti persegue un oggetto anticoncorrenziale quando è idoneo ad eleminare le incertezze relativamente al comportamento previsto dalle imprese interessate ed occorre considerare come avente un tale oggetto uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare tali incertezze in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare. Secondo detto giudice di rinvio, da tale sentenza emerge che solo gli scambi di informazione di una certa portata e di una certa qualità sono rilevanti ai fini dell’accertamento di una pratica concordata. Infatti, se l’esistenza di una tale pratica sembra difficilmente contestabile in presenza di scambi di informazioni dettagliate o individualizzate relative alle intenzioni future in materia di prezzi, vale a dire uno scambio di informazioni specifiche o concrete in relazione al momento, alla portata e alle modalità di adeguamento del comportamento futuro in materia di prezzi, tale non sarebbe necessariamente il caso quando, come nel caso di specie, le discussioni si limitano a considerazioni «generiche» sui prezzi, che non contengono siffatti elementi precisi. 15. Dall’altro lato, lo stesso giudice rileva che il CC ha escluso la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di fornire una spiegazione alternativa del proprio comportamento sul mercato, basandosi su una giurisprudenza del Tribunale ( 5 ) secondo cui l’esistenza di una spiegazione alternativa dei fatti rileva unicamente quando la Commissione europea si basa solo sul comportamento delle imprese interessate sul mercato in questione. Una spiegazione del genere sarebbe irrilevante nel momento in cui l’esistenza dell’infrazione non sia semplicemente presunta, bensì dimostrata sulla base di elementi di prova. Ebbene, secondo il giudice del rinvio, tale giurisprudenza del Tribunale non è stata confermata dalla Corte. Inoltre, esso ritiene che un tale approccio potrebbe limitare l’esercizio dei diritti della difesa dell’impresa interessata, privandola della possibilità di contestare le constatazioni dell’autorità garante della concorrenza per il motivo che esse si fondano su un qualsiasi mezzo di prova. A tal riguardo, la Corte avrebbe dichiarato, nella sentenza Pasta per carta ( 6 ), che un parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una pratica concordata soltanto qualora la concertazione ne costituisca l’unica spiegazione plausibile e che un parallelismo dei prezzi potrebbe trovare una spiegazione soddisfacente, ad esempio, in caso di tendenze oligopolistiche del mercato e di particolari circostanze. 16. In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che: a) lo standard giuridico per configurare una pratica concordata è soddisfatto solo se sussiste uno scambio di informazioni dettagliate/individualizzate sulle intenzioni future relative ai prezzi idoneo a far ritenere che riduca o elimini l’incertezza strategica, vale a dire uno scambio di informazioni specifiche/concrete sulla data, sulla portata e sul modo di adeguare il comportamento futuro relativo ai prezzi, oppure che b) lo standard giuridico per configurare una pratica concordata è soddisfatto anche qualora si accerti l’esistenza di discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe di altre compagnie di assicurazione che si trovano in situazioni particolari (registrando ingenti debiti nei confronti di altri assicuratori) o su modifiche legislative che incidono sulle tariffe, senza che l’autorità garante della concorrenza sia tenuta ad analizzare le spiegazioni alternative, volte a confutare la pratica concordata, fornite dall’impresa per l’aumento delle sue tariffe». 17. Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA], dal CC, dai governi rumeno, ellenico, polacco e portoghese, nonché dalla Commissione. Ad eccezione dei governi ellenico e polacco, tali parti si sono inoltre espresse all’udienza di discussione tenutasi il 22 aprile 2026. Analisi 18. L’unica questione pregiudiziale indirizzata alla Corte dal giudice del rinvio si articola intorno a due sottoquestioni: la prima, che deriva da una lettura combinata della lettera a) e della prima parte della lettera b) della questione pregiudiziale, riguarda il grado di dettaglio che devono presentare le informazioni scambiate tra concorrenti affinché un tale scambio possa configurare una pratica concordata, e la seconda, formulata nell’ultima parte della lettera b) di tale questione, verte, in sostanza, sulla portata delle spiegazioni alternative invocate da un’impresa per giustificare il proprio comportamento e confutare l’esistenza di una tale pratica concordata. Sulla prima sottoquestione 19. Con la sua prima sottoquestione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che una «pratica concordata», ai sensi di tale disposizione, presuppone necessariamente uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate relative alle intenzioni future in materia di prezzi, quali indicazioni specifiche o concrete riguardanti la data, la portata e le modalità di adeguamento del comportamento futuro per quanto riguarda i prezzi, o se, nel contesto di una situazione particolare, l’esistenza di «discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe» possa essere sufficiente a dimostrare una tale pratica concordata. 20. A tale riguardo, osservo che la prima sottoquestione pregiudiziale comprende, in realtà, due aspetti. 21. Da un lato, come formulata dal giudice del rinvio alla sua lettera a), la prima sottoquestione contrappone, da un lato, gli « scamb[i] di informazioni dettagliate/individualizzate sulle intenzioni future (...)» e, dall’altro, le « discussioni generiche tra concorrenti sulle tariffe». Orbene, per quanto riguarda le «informazioni dettagliate», la formulazione adottata sembra chiaramente ispirata a quella utilizzata dalla Corte nella sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA], nella quale essa ha dichiarato, al punto 41, che si deve «ritenere che ha un oggetto anticoncorrenziale uno scambio di informazioni che sia idoneo ad eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare (...)» ( 7 ). Quanto alle «informazioni generiche», il giudice del rinvio sembra riferirsi a scambi di informazioni, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, vertenti su un aumento delle tariffe dei premi assicurativi RCA, i quali, diversamente dal primo tipo di scambi, non precisano né la percentuale o l’importo di tale aumento, né la data di riferimento precisa per la sua attuazione ( 8 ). Pertanto, occorre intendere la prima parte della prima sottoquestione come volta, in sostanza, a precisare la portata del summenzionato punto della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA], in particolare, se solo lo scambio dei tipi di informazioni indicate in tale punto possa dimostrare l’esistenza di una pratica concordata in materia di prezzi ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 22. Dall’altro lato, con la stessa sottoquestione, riferendosi, nella prima parte della sua lettera b), alle «situazioni particolari» (ossia l’esistenza di debiti ingenti tra i concorrenti e l’incidenza delle modifiche legislative sulle tariffe), il giudice del rinvio invita la Corte a esaminare l’importanza che dev’essere attribuita alle caratteristiche del mercato in questione, compreso il quadro normativo applicabile, in sede di valutazione dell’esistenza di una pratica concordata. 23. Dopo la formulazione di qualche osservazione preliminare, questi due aspetti della prima sottoquestione saranno oggetto di un’analisi distinta. Osservazioni preliminari 24. In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. Se tale disposizione utilizza la nozione di «pratica concordata» ciò è dovuto all’intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da detta disposizione forme diverse di coordinamento e di collusione tra imprese. Infatti, le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano ( 9 ). Infatti, una pratica concordata implica una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza ( 10 ). 25. Tali criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di una «pratica concordata», vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del trattato FUE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato ( 11 ). 26. Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che si intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali contatti abbiano lo scopo, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di tale mercato ( 12 ). 27. A tal proposito, per quanto riguarda i mercati oligopolistici o, quanto meno, fortemente concentrati e caratterizzati da barriere all’ingresso sul mercato, la Corte ha considerato che lo scambio di informazioni può, in linea di principio, consentire alle imprese di conoscere le posizioni sul mercato, nonché la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza in essere ( 13 ). 28. Ne consegue che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese ( 14 ). Ciò si verifica, secondo la giurisprudenza della Corte, quando le informazioni scambiate sono, da un lato, riservate, vale a dire non ancora note a qualsiasi operatore economico attivo sul mercato interessato, e dall’altro, strategiche, vale a dire tali da poter rivelare, se del caso dopo essere state combinate con altre informazioni già note ai partecipanti a uno scambio di informazioni, la strategia che alcuni di questi partecipanti intendono attuare in relazione a ciò che costituisce uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza su tale mercato ( 15 ). 29. Per quanto riguarda il carattere strategico delle informazioni scambiate in relazione ai prezzi, queste sono generalmente considerate sensibili dal punto di vista commerciale, in quanto il prezzo costituisce, in effetti, nella maggior parte dei casi, uno degli elementi essenziali della strategia di un’impresa ( 16 ). Peraltro, la Corte ha precisato che, sebbene qualsiasi scambio di informazioni riguardanti prezzi futuri, o taluni fattori determinanti questi ultimi, sia intrinsecamente anticoncorrenziale alla luce, segnatamente, del rischio di danno alla concorrenza che esso comporta, la nozione di «informazione strategica» è più ampia e include qualsiasi dato non già noto agli operatori economici che, nel contesto in cui si inserisce tale scambio, sia idoneo a ridurre l’incertezza dei partecipanti a quest’ultimo quanto al comportamento futuro degli altri partecipanti riguardo a ciò che costituisce, a causa della natura dei beni o dei servizi in questione, delle condizioni reali del funzionamento del mercato e della struttura di quest’ultimo, uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza sul mercato di cui trattasi ( 17 ). Così, per quanto riguarda uno scambio di informazioni tariffarie, la Corte ha dichiarato che, affinché una pratica concordata possa rientrare nella nozione di «restrizione per oggetto», è sufficiente che lo scambio verta su una sola delle varie componenti del prezzo ( 18 ). Ne consegue che, indipendentemente dalla sua qualificazione come restrizione della concorrenza «per oggetto» o «per effetto», una pratica concordata può configurare una restrizione della concorrenza nonostante essa sia priva di collegamenti diretti con i prezzi finali al dettaglio ( 19 ). 30. È alla luce di tale giurisprudenza della Corte che occorre fornire elementi di risposta ai due aspetti della prima sottoquestione sollevata dal giudice del rinvio. Sull’importanza attribuita al grado di specificità delle informazioni scambiate ai fini dell’accertamento di una pratica concordata 31. Per quanto riguarda l’importanza attribuita al grado di specificità delle informazioni scambiate, tengo, in primo luogo, a sottolineare che, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte citata ai paragrafi da 24 a 29 delle presenti conclusioni, qualsiasi scambio di informazioni riservate sui prezzi tra concorrenti può, in linea di principio, configurare una pratica concordata vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto il prezzo costituisce, in generale, un parametro essenziale su cui si basa la concorrenza, e tali informazioni presentano quindi un carattere strategico. Pertanto, occorre privilegiare un approccio pragmatico, incentrato non sul grado di specificità delle informazioni tariffarie scambiate in astratto, bensì sul loro contenuto e sulla loro idoneità ad attenuare o eliminare le incertezze relative al comportamento degli operatori sul mercato, tenuto conto in particolare delle caratteristiche di tale mercato ( 20 ). 32. Dall’altro lato, resta comunque il fatto che il grado di specificità delle informazioni scambiate costituisce un elemento rilevante nella valutazione di tale idoneità a ridurre, o addirittura eliminare, l’incertezza concorrenziale. Infatti, quanto più le informazioni comunicate sono dettagliate e specifiche quanto ai parametri determinanti della concorrenza nel mercato interessato, tanto più esse possono rivestire un carattere strategico ed esercitare un’influenza significativa sul comportamento degli operatori ( 21 ). 33. In quest’ottica, in secondo luogo, ritengo che il riferimento al punto 41 della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] debba essere valutato alla luce del contesto fattuale in cui si inserisce tale sentenza. Infatti, il riferimento «al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che l’impresa interessata deve effettuare» rinvia alle informazioni che le imprese interessate avevano, secondo gli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, scambiato nel corso di una riunione ( 22 ). Non si può quindi dedurre da detta sentenza che solo lo scambio di informazioni che presentino un tale grado di precisione sia idoneo a dimostrare l’esistenza di una pratica concordata ( 23 ). 34. Peraltro, occorre constatare che la formulazione di cui al punto 41 della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] è stata ripresa da sentenze successive, in particolare al fine di illustrare, al pari di tale sentenza, un esempio tipico di scambio avente un oggetto anticoncorrenziale ( 24 ), o al fine di precisare il grado minimo d’incertezza in cui un’impresa deve trovarsi affinché il mercato funzioni in condizioni normali ( 25 ). Ebbene, da tali riferimenti non risulta affatto che uno scambio di informazioni che non contenga elementi specifici relativi alla data, alla portata o alle modalità del comportamento futuro non possa, in linea di principio, essere qualificato come «pratica concordata». Un tale approccio sarebbe, del resto, contrario all’approccio pragmatico esposto al paragrafo 31 delle presenti conclusioni. 35. In terzo e ultimo luogo, poiché, nell’ambito della valutazione dell’esistenza di una pratica concordata, ciò che conta è il contenuto stesso dell’informazione in relazione alla sua capacità di ridurre l’incertezza sul mercato, e non il suo grado di precisione, si può sostenere che uno scambio riguardante la mera eventualità di futuri aumenti di prezzo, non individualizzati e limitati a tendenze generali senza indicazione di aumenti concreti, non sembra, a causa della sua scarsa idoneità ad influenzare il comportamento delle imprese, tale da ridurre effettivamente l’incertezza sul mercato né da incidere sul loro comportamento concorrenziale. Un tale scambio non dovrebbe quindi, in linea di principio, essere qualificato come infrazione alle norme in materia di concorrenza. Tale ipotesi può verificarsi, in particolare, nei mercati in cui la concorrenza si esercita principalmente su parametri diversi dal prezzo, in particolare quando il mercato in questione è regolamentato, oppure quando fattori esterni al controllo delle imprese rendono noto e prevedibile un aumento generale dei prezzi, in particolare a seguito dell’aumento del costo di un fattore produttivo essenziale, come i prodotti petroliferi o l’elettricità. In circostanze del genere, uno scambio di informazioni generali relativo ad un imminente aumento dei prezzi non può essere, a causa del suo carattere notorio, considerato come riservato, e non sarebbe sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una pratica concordata vietata ( 26 ). Sull’importanza attribuita alle caratteristiche del mercato ai fini della qualificazione di una pratica concordata 36. Per quanto riguarda le caratteristiche del mercato ai fini della qualificazione di una pratica concordata, dall’analisi che precede emerge chiaramente che la probabilità che uno scambio di informazioni conduca a una collusione tale da attenuare o eliminare l’incertezza circa il comportamento degli operatori sul mercato in questione dipende strettamente dalle caratteristiche di quest’ultimo ( 27 ). Tale approccio si inserisce nella scia della giurisprudenza costante della Corte, secondo cui le pratiche concordate devono essere valutate alla luce dei loro termini, del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono, nonché degli obiettivi che perseguono, sia che si tratti, come nel caso di specie, dell’esame di una restrizione per oggetto o di una restrizione per effetto ( 28 ). Ebbene, ancorché la Corte abbia individuato taluni elementi rilevanti, relativi in particolare alla natura dei prodotti o dei servizi forniti, al numero di imprese, al volume del mercato, nonché alle condizioni effettive del suo funzionamento e della sua struttura ( 29 ), un elenco di tali elementi non può essere esaustivo, poiché anche altre caratteristiche del mercato possono rivelarsi rilevanti ( 30 ). 37. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice di primo grado ha considerato che lo scambio di informazioni in questione aveva permesso di eliminare l’incertezza sul mercato, tenendo conto, in particolare, della natura oligopolistica e trasparente del mercato in questione, della scarsa elasticità della domanda legata al carattere obbligatorio dell’assicurazione RCA, nonché dell’assenza di innovazione e del limitato potere negoziale dai consumatori. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia necessario prendere in considerazione altri aspetti del mercato, che esso qualifica come «situazioni particolari», vale a dire l’incidenza delle modifiche legislative sulle tariffe e l’esistenza di debiti ingenti tra concorrenti. 38. A tal riguardo, e fatta salva la valutazione che spetta a tale giudice, il solo competente a stabilire se le informazioni scambiate fossero tali da attenuare o eliminare l’incertezza nel mercato assicurativo RCA, ritengo che i seguenti elementi possano essere utili ai fini dell’interpretazione di questi due aspetti. 39. In primo luogo, per quanto riguarda la natura e il quadro normativo del mercato assicurativo RCA , osservo, innanzitutto, che è pacifico che esso sia oligopolistico e concentrato (detenendo le nove società di cui trattasi nel procedimento principale tra l’80 e il 97% del mercato rumeno dell’assicurazione RCA), nonché trasparente (consentendo una vigilanza agevole delle politiche tariffarie dei concorrenti, in particolare tramite le piattaforme dei broker). Come ricordato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, lo scambio di informazioni su un mercato del genere può, in linea di principio, consentire alle imprese di conoscere le posizioni e le strategie commerciali dei loro concorrenti e può quindi alterare sensibilmente la concorrenza. 40. Rilevo inoltre che tale mercato è caratterizzato da una certa non elasticità della domanda legata al carattere obbligatorio dell’assicurazione RCA. Infatti, i conducenti sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione RCA al fine di poter circolare legalmente, il che limita fortemente le possibilità di sostituzione o di non consumazione. In tali circostanze, un aumento generalizzato dei premi applicato dalla quasi totalità delle compagnie che offrono questo tipo di assicurazione comporterà solo una diminuzione limitata della domanda complessiva e della clientela, che è vincolata, in quanto gli assicurati non possono fare a meno di tale copertura. 41. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge anche che la concorrenza sul mercato dell’assicurazione RCA tende a incidere in modo significativo sul livello dei prezzi dei premi, dato che il contraente della polizza assicurativa RCA sostiene il costo del premio senza essere il beneficiario diretto delle prestazioni di indennizzo, essendo queste destinate ai terzi danneggiati. Tale dissociazione tra colui che paga e il beneficiario tende a portare il primo a scegliere l’opzione meno costosa. Il prezzo del premio di un’assicurazione RCA costituisce quindi un parametro centrale su cui si esercita la concorrenza, rispetto ad altri parametri, quali la qualità dei servizi offerti. 42. A tal proposito, occorre tuttavia tenere conto della natura eterogenea dei servizi assicurativi in questione. Infatti, dalle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] emerge che tale mercato è caratterizzato da una tariffazione ampiamente basata su una valutazione individualizzata del rischio, fondata su una pluralità di criteri attuariali propri a ciascuna società di assicurazione e che porta a una forte differenziazione dei premi in funzione dei profili degli assicurati. In tale contesto, spetterà al giudice del rinvio valutare se, nonostante tale complessità nella formazione dei prezzi delle polizze assicurative RCA, scambi di informazioni generiche e non individualizzate vertenti su tendenze al rialzo dei premi siano idonei a ridurre l’incertezza strategica e a facilitare una convergenza dei comportamenti tariffari, in particolare per quanto riguarda i parametri comuni di fissazione dei prezzi o gli adeguamenti medi delle griglie tariffarie ( 31 ). 43. Infine, dalla decisione di rinvio risulta che il mercato delle assicurazioni RCA in Romania è soggetto a un quadro normativo nonché a una vigilanza da parte dell’ASF, e che gli interventi legislativi possono influire sulla fissazione dei premi. In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio verificare se il quadro normativo applicabile durante il periodo in cui si è verificata l’infrazione lasciasse alle società di assicurazione un margine di autonomia sufficiente per determinare le proprie tariffe, così da concludere che il prezzo costituisca un parametro rilevante ai fini della concorrenza. A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che le imprese interessate disponevano, in pratica, di un certo margine di autonomia in materia tariffaria, nella misura in cui, prima del periodo dell’infrazione, esse avevano intrapreso una «guerra dei prezzi» e, durante tale periodo, i prezzi non erano direttamente regolamentati, in quanto il massimale dei premi era entrato in vigore solo successivamente alla fine del periodo dell’infrazione. Tali elementi sembrano quindi indicare che, nonostante l’esistenza di un quadro normativo, il prezzo costituisse effettivamente un parametro della concorrenza sul mercato in questione. 44. Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio tenere conto anche dell’effetto cumulativo delle misure legislative adottate prima e durante il periodo dell’infrazione, che miravano a sostenere la solvibilità finanziaria delle società di assicurazione e che hanno indubbiamente avuto l’effetto di provocare aumenti di prezzo ( 32 ). Infatti, sebbene il CC e il governo rumeno riconoscano che tali misure hanno comportato un aumento dei premi delle assicurazioni RCA, spetterà a tale giudice stabilire se l’entità di un tale aumento potesse essere, in tutto o in parte, imputabile anche agli scambi di informazioni tra concorrenti. 45. In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di debiti ingenti tra i concorrenti nel mercato dell’assicurazione RCA , dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che, tra gli anni 2010 e 2012, il mercato rumeno dell’assicurazione RCA sarebbe stato caratterizzato da gravi disfunzioni riconosciute dal CC, caratterizzate da pratiche di prezzi artificialmente bassi che hanno condotto a una segmentazione del mercato tra gli «assicuratori specializzati in RCA», che si trovavano di fronte a problemi di solvibilità, e gli assicuratori che operavano principalmente nell’ambito delle assicurazioni «multirischi», spesso integrati in gruppi internazionali. Alcuni dei primi sarebbero progressivamente falliti a causa della loro incapacità di mantenere tali livelli tariffari e di onorare i propri obblighi di indennizzo. Tale situazione avrebbe impattato anche sui secondi, i quali, sebbene solvibili, avrebbero subito perdite significative a causa dell’impossibilità di recuperare i crediti mediante azioni di regresso e della migrazione di profili ad alto rischio verso i loro portafogli. Tali circostanze avrebbero quindi determinato un aumento dei premi delle assicurazioni RCA al fine di compensare gli squilibri del mercato. Un eventuale aumento dei premi delle assicurazioni RCA sarebbe quindi stato discusso, segnatamente nella riunione del 18 ottobre 2012, alla luce di un obiettivo legittimo di far fronte a una siffatta situazione di indebitamento. 46. A tale riguardo, pur essendo consapevole del fatto che tale indebitamento abbia comportato, in particolare, il fallimento di alcune imprese di assicurazione rumene poco dopo la fine del periodo di infrazione, dubito che tale contesto particolare possa, da solo, escludere la natura eventualmente anticoncorrenziale degli scambi in questione. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, l’intenzione che ha spinto le imprese interessate a procedere allo scambio di informazioni non costituisce un elemento necessario per stabilire il carattere restrittivo di una pratica concordata. Al contrario, né l’assenza di un intento, dal punto di vista soggettivo, di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né il perseguimento di obiettivi legittimi sono determinanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ( 33 ). 47. Tuttavia, rilevo altresì che, se fosse dimostrato che le discussioni svoltesi in occasione della prima riunione del 18 ottobre 2012 riguardavano esclusivamente la problematica delle azioni di regresso e le difficoltà incontrate dalle imprese interessate nel pagare i propri debiti, e che la questione dell’aumento tariffario era stata quindi menzionata come una delle modalità di copertura dei debiti, ossia un obiettivo assolutamente legittimo, si potrebbe sostenere che i riferimenti a un siffatto aumento rientravano in scambi di informazioni vertenti sullo stato generale del mercato dell’assicurazione RCA e sul suo contesto normativo, vale a dire categorie di informazioni che non sono generalmente considerate come sensibili dal punto di vista commerciale ( 34 ). 48. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla prima sottoquestione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che una pratica concordata, ai sensi di tale disposizione, non implica necessariamente uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate sulle intenzioni future in materia di prezzi, quali informazioni specifiche o concrete sulla data, sulla portata e sulle modalità di adeguamento del comportamento futuro, con la precisazione che scambi di informazioni che non presentano siffatti elementi possono, a seconda delle circostanze, essere qualificati come pratica concordata, o non esserlo, in funzione della loro idoneità ad attenuare o a eliminare l’incertezza circa il comportamento degli operatori sul mercato in questione, tenuto conto in particolare delle caratteristiche di tale mercato. Sulla seconda sottoquestione 49. Con la sua seconda sottoquestione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un’autorità garante della concorrenza è tenuta ad esaminare le spiegazioni alternative, fornite da un’impresa chiamata in causa in ragione della sua partecipazione a una pratica concordata, relative all’aumento dei prezzi applicati e volte a confutare l’esistenza di una tale pratica. 50. Innanzitutto, ricordo che, nel diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta all’autorità garante della concorrenza produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione  ( 35 ). 51. Per rispondere a tale sottoquestione, occorre, a mio avviso, operare una distinzione tra, da un lato, il caso di un parallelismo di comportamenti sul mercato e, dall’altro, una pratica concordata ( 36 ). 52. Da un lato , per quanto riguarda il parallelismo di comportamenti sul mercato , la Corte ha da tempo riconosciuto che esso non ha, di per sé, natura anticoncorrenziale. Infatti, nella sentenza Pasta per carta, essa ha dichiarato, in sostanza, da un lato, che un parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione soltanto qualora la concertazione ne costituisca la «sola spiegazione plausibile» e, dall’altro, che, sebbene l’articolo 101 TFUE vieti qualsiasi forma di collusione atta a falsare il gioco della concorrenza, esso non esclude il diritto degli operatori di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti ( 37 ). 53. Certamente, se l’autorità garante della concorrenza constata un’infrazione basandosi sulla supposizione che i fatti accertati possono trovare spiegazione soltanto in funzione della sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, tale decisione dovrà essere annullata qualora le imprese interessate adducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati da tale autorità e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata da detta autorità per concludere per la sussistenza di un’infrazione. In un’ipotesi del genere, non si può considerare che l’autorità garante della concorrenza abbia fornito la prova della sussistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza( 38 ). In altri termini, l’autorità garante della concorrenza competente può dedurre l’esistenza di una pratica concordata dal semplice parallelismo di comportamenti sul mercato solo se la concertazione costituisce la «sola spiegazione plausibile» di tale parallelismo. L’onere della prova spetta a tale autorità. L’impresa interessata può, quanto ad essa, presentare una «spiegazione alternativa» del suo comportamento, che dovrà essere presa in considerazione da detta autorità. 54. A tal proposito, al punto 51 della sua sentenza Siemens, il Tribunale ha dichiarato, come rilevato dal giudice del rinvio, che «(...) l’esistenza di una spiegazione alternativa dei fatti rileva unicamente quando la Commissione si basa solo sul comportamento sul mercato delle imprese in questione. Infatti, una tale spiegazione è irrilevante nel momento in cui l’esistenza dell’infrazione non è semplicemente presunta, bensì comprovata. Peraltro, in virtù del principio della libertà di forma dei mezzi probatori (…), tutti i mezzi di prova sono ammessi per dimostrare un’infrazione, di modo che l’esistenza di una spiegazione alternativa è priva di pertinenza quando un’infrazione è sufficientemente dimostrata con prove diverse dalle prove documentali». 55. È questa giurisprudenza che ha indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sulla fondatezza del rifiuto del CC di prendere in considerazione le spiegazioni alternative avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo al proprio comportamento sul mercato in questione. Si ricorda che il CC ha respinto, in quanto irrilevanti, tali spiegazioni alternative, basandosi sulla citata sentenza Siemens del Tribunale, con la motivazione che la pratica concordata in questione sarebbe stata accertata non solo sulla base di un parallelismo di comportamenti osservato sul mercato, ma anche sulla base di altri elementi di prova. Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che detta giurisprudenza non sia stata confermata dalla Corte e nutre quindi dubbi circa la sua conformità ai diritti della difesa delle imprese che desiderano invocare una tale spiegazione alternativa. 56. Al riguardo, constato che, contrariamente a quanto indicato dal giudice del rinvio, la sentenza Siemens del Tribunale è stata confermata, in sostanza, in sede di impugnazione. Infatti, la Corte ha dichiarato che «quando il Tribunale considera che la Commissione è riuscita a raccogliere prove a sostegno dell’asserita infrazione e che tali prove appaiono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un accordo di natura anticoncorrenziale, non è necessario esaminare la questione se esista una spiegazione alternativa plausibile dei comportamenti addebitati» e che «poiché la Commissione non si era quindi basata unicamente sul comportamento delle imprese di cui trattasi per dimostrare l’infrazione contestata, la spiegazione alternativa addotta dalle imprese interessate non era sufficiente a dimostrare l’inesistenza dell’intesa comune ed era, pertanto, irrilevante» ( 39 ). Inoltre, nel caso di specie, la presente causa non sembra rientrare nella fattispecie di cui ai paragrafi 52 e 53 delle presenti conclusioni, dal momento che dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che l’esistenza di una concertazione è stata constatata sulla base di uno scambio di informazioni tra le imprese interessate, e non dedotta dal solo parallelismo di comportamenti sul mercato. Tale giurisprudenza non sembra quindi rilevante nel caso di specie. 57. Dall’altro lato, per quanto riguarda le pratiche concordate , dalla stessa lettera dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE risulta che la nozione di «pratica concordata» implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate (prima condizione), un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione (seconda condizione) e un nesso causale tra questi due elementi (terza condizione). A tal proposito, la Corte ha considerato, per quanto riguarda questa terza condizione, che si deve presumere, salvo prova contraria, che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il proprio comportamento su tale mercato. In particolare, la Corte ha concluso che una pratica concordata quale innanzi definita rientra nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato ( 40 ). Ne deriva che le imprese interessate devono poter confutare tale presunzione, dimostrando di non aver tenuto conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato o, in altri termini, che la concertazione non aveva in alcun modo influito sul loro comportamento sul mercato ( 41 ). Pertanto, a differenza di quanto avviene nel caso di un semplice parallelismo di comportamenti, nel caso di una concertazione accertata sulla base di prove o di indizi, l’onere della prova grava sull’impresa interessata, alla quale spetta confutare la presunzione relativa al nesso di causalità tra lo scambio di informazioni e il comportamento sul mercato. 58. Ebbene, nel caso di specie, dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] contesta non solo l’esistenza stessa della concertazione tra le imprese interessate (prima condizione), nella misura in cui il carattere generico dello scambio di informazioni non può dimostrare l’esistenza di una concertazione, ma anche il presunto comportamento sul mercato a seguito di tale concertazione (quindi, in sostanza la seconda e la terza condizione), sostenendo, in sostanza, sulla base di diverse relazioni economiche, che le sue decisioni tariffarie nel corso del periodo esaminato erano il prodotto di un adeguamento indipendente al contesto del mercato, senza alcun rapporto con l’asserita concertazione. 59. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono il CC e il giudice di primo grado, non si tratta, in questo caso, di una fattispecie in cui l’impresa interessata si limita a invocare una «spiegazione alternativa» al fine di confutare la presunzione secondo la quale, essendo ancora attiva sul mercato, essa avrebbe tenuto conto delle informazioni scambiate. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] cerca, con elementi di prova a supporto, di contestare l’esistenza stessa della concertazione, sostenendo che le informazioni scambiate erano tali da non poter costituire la prova di alcuna concertazione tariffaria. 60. A tale titolo, ritengo che i diversi argomenti ed elementi di prova dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ), indipendentemente dal loro valore probatorio, avrebbero dovuto essere dichiarati ricevibili e presi in considerazione dal CC nella fase amministrativa del procedimento, sotto due profili. Infatti, da un lato, la presa in considerazione di tali elementi di prova risulta pertinente sia per dimostrare l’esistenza stessa della concertazione, tenuto conto del carattere generico delle informazioni scambiate (prima condizione), che per provare il nesso di causalità tra tale concertazione e il comportamento adottato sul mercato, in particolare nell’ambito del superamento della suddetta presunzione relativa (terza condizione ( 43 ). Dall’altro lato, in assenza di elementi di prova sufficienti a dimostrazione di una tale pratica concordata, il solo elemento di prova di cui disporrebbe il CC sarebbe il parallelismo di comportamento, cosicché l’esame delle spiegazioni alternative si imporrebbe conformemente alla giurisprudenza Pasta per carta. Tale analisi non pare incompatibile con la sentenza Siemens del Tribunale. Come risulta dal paragrafo 56 delle presenti conclusioni, la Corte ha dichiarato su impugnazione, in sostanza, che l’esame di una spiegazione alternativa plausibile dei comportamenti addebitati non è necessario quando la Commissione è riuscita a «raccogliere prove sufficienti» di un accordo anticoncorrenziale. Orbene, è proprio l’esistenza di tali prove sufficienti che costituisce l’obiettivo principale della contestazione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 61. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda sottoquestione pregiudiziale dichiarando che, fintanto che un’impresa coinvolta in una pratica concordata resta attiva sul mercato in questione, non è escluso, tenuto conto delle circostanze attinenti alla natura generica dello scambio di informazioni di cui trattasi e ai dubbi riguardanti il suo carattere intrinsecamente anticoncorrenziale, che tale impresa possa superare la presunzione del nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento della medesima impresa su tale mercato, dimostrando che detta impresa non ha tenuto conto dello scambio di informazioni nell’ambito delle sue operazioni su detto mercato, e l’autorità garante della concorrenza è tenuta, a tale proposito, a prendere in considerazione tutti gli elementi di prova addotti a tal fine dalla stessa impresa. Conclusione 62. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] de Cases (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) nei termini seguenti: L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che: –        ai sensi di tale disposizione, una pratica concordata non implica necessariamente uno scambio di informazioni dettagliate o individualizzate sulle intenzioni future in materia di prezzi, quali informazioni specifiche o concrete sulla data, sulla portata e sulle modalità di adeguamento del comportamento futuro, con la precisazione che scambi di informazioni che non presentano siffatti elementi possono, a seconda delle circostanze, essere qualificati come pratica concordata, o non esserlo, in funzione della loro idoneità ad attenuare o a eliminare l’incertezza circa il comportamento degli operatori sul mercato in questione, tenuto conto in particolare delle caratteristiche di tale mercato; e –        fintanto che un’impresa coinvolta in una pratica concordata resta attiva sul mercato in questione, non è escluso, tenuto conto delle circostanze attinenti alla natura generica dello scambio di informazioni di cui trattasi e ai dubbi riguardanti il suo carattere intrinsecamente anticoncorrenziale, che tale impresa possa superare la presunzione del nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento di detta impresa su tale mercato, dimostrando che la medesima impresa non ha tenuto conto dello scambio di informazioni nell’ambito delle sue operazioni su detto mercato, e l’autorità garante della concorrenza è tenuta, a tale proposito, a prendere in considerazione tutti gli elementi di prova addotti a tal fine dalla stessa impresa. 1 Lingua originale: il francese. 2 [OSCURATO:PERSONA] al României , partie I, n. 88 del 30 aprile 1996. 3 Dal fascicolo di causa risulta che il giudice del rinvio è il solo, degli otto giudici aditi nell’ambito di controversie parallele, a confermare la decisione controversa, in quanto gli altri sette giudici hanno concluso che gli scambi di informazioni sui quali si fondava tale decisione non potevano essere qualificati come anticoncorrenziali. Ebbene, ad eccezione della sentenza emessa dal giudice del rinvio, che verteva sulla partecipazione dell’UNSAR in qualità di facilitatore della pratica concordata, in questa fase non è stata ancora emessa alcuna decisione definitiva che confermi l’esistenza di una pratica concordata tra le imprese sanzionate, essendo state sospese le diverse controversie pendenti dinanzi al giudice del rinvio in attesa della risposta alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. 4 Sentenza del 4 giugno 2009, T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08; in prosieguo: la «sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2009:343, punto 41). 5 Vale a dire, sentenza del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione (T‑110/07; in prosieguo: la «sentenza Siemens del Tribunale», EU:T:2011:68, punto 51 e giurisprudenza del Tribunale citata). 6 Sentenza del 31 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA] e.a./Commissione (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85L; in prosieguo: la «sentenza Pasta per carta», EU:C:1993:120, punti 71 e 126). 7 Corsivo mio. Infatti, tali termini sono ripresi nel testo della prima parte della lettera a) della questione pregiudiziale. 8 Il giudice del rinvio rileva che né la decisione controversa né la sentenza emessa in primo grado indicano una percentuale concreta o un importo determinato o determinabile dell’aumento tariffario in questione, né una data di riferimento precisa per la sua attuazione. Tale valutazione è tuttavia contestata dal CC, il quale sostiene che, anche in assenza di una fissazione esplicita di un determinato livello di prezzo, le informazioni scambiate riguardavano aumenti futuri determinabili, poiché gli annunci pubblicati a mezzo stampa contenevano indicazioni sia sull’entità approssimativa dell’aumento sia sulla sua data di attuazione (v. paragrafo 8 delle presenti conclusioni). Ebbene, tale giudice ha espressamente precisato, nella sua decisione di rinvio, che valuterà successivamente se gli scambi oggetto della decisione controversa abbiano configurato uno «scambio di informazioni dettagliate/specifiche» o «discussioni generiche». Inoltre, non si può escludere che, per detto giudice, l’unico contatto rilevante ai fini della prova della pratica concordata sia quello della prima riunione del 18 ottobre 2012, in cui è pacifico che le discussioni siano rimaste generiche. Pertanto, non appare utile, nell’ambito della presente analisi, modificare l’ipotesi fattuale considerata dallo stesso giudice nella sua questione. 9 V., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punti 112 e 131 nonché giurisprudenza citata). 10 V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 26 e giurisprudenza citata), nonché del 14 gennaio 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (C‑450/19, EU:C:2021:10, punto 22). La nozione di «pratica concordata» è stata sancita in via giurisprudenziale nella sentenza del 14 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (48/69, EU:C:1972:70, punti 64 e 65), prima che i suoi contorni fossero ulteriormente precisati nella sentenza del 16 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174, punti da 173 a 174). 11 V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 32 e giurisprudenza citata) nonché del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P; in prosieguo: la «sentenza HSBC», EU:C:2023:11, punto 113). 12 V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 33 e giurisprudenza citata), nonché HSBC (punto 114). 13 V., in tal senso, sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 34 e giurisprudenza citata), nonché del 29 luglio 2024, Banco BPN/BIC Português e a. (C‑298/22; in prosieguo: la «sentenza Banco BPN», EU:C:2024:638, punti 58 e 59). 14 V. sentenze T‑[OSCURATO:PERSONA] (punto 35 e giurisprudenza citata), nonché HSBC (punto 115). 15 V. sentenza Banco BPN (punti 62 e 63 nonché giurisprudenza citata). 16 V., in tal senso, punto 385 della comunicazione della Commissione, del 21 luglio 2023, contenente le linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 [TFUE] agli accordi di cooperazione orizzontale (GU 2023, C 259, pag. 1) (in prosieguo: le «linee direttrici sugli accordi orizzontali»). 17 V. sentenza Banco BPN (punto 64), nonché mie conclusioni nella causa Banco BPN/BIC Português e a. (C‑298/22, EU:C:2023:738, paragrafi 69 e 70). 18 V., in tal senso, sentenza Banco BPN (punto 89 e giurisprudenza citata), nonché mie conclusioni nella causa Banco BPN/BIC Português e a. (C‑298/22, EU:C:2023:738, paragrafi 74 e 75). Infatti, la formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE conferma che una pratica concordata può pregiudicare la concorrenza se consiste nel fissare «direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» (il corsivo è mio). 19 V. sentenza del 19 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑286/13 P; in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2015:184, punto 123). 20 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che, nell’ambito dell’analisi di una restrizione della concorrenza, anche per oggetto, il contenuto stesso dello scambio di informazioni rimane rilevante al fine di stabilire se lo scambio presenti caratteristiche che lo ricolleghino a una forma di coordinamento idonea a determinare condizioni di concorrenza che non corrispondono alle condizioni normali del mercato di cui trattasi. [v. sentenza Banco BPN (punto 52)]. Pertanto, poiché le pratiche concordate possono assumere varie forme diverse, occorre evitare di predefinire o limitare ciò che può o non può configurare una siffatta pratica. 21 V., al riguardo, punto 390 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali, in cui è indicato che «[i]l fatto che le informazioni siano sensibili dal punto di vista commerciale dipende dalla loro utilità per i concorrenti. In generale le informazioni che contengono numerosi dettagli e consentono di identificare l’impresa o le imprese che le hanno fornite sono maggiormente sensibili dal punto di vista commerciale (…)». Analogamente, la versione precedente delle medesime linee direttrici, che era in vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, precisa, al punto 74, che gli «scambi di informazioni che effettuano i concorrenti sui dati individualizzati relativi ai prezzi o alle quantità previsti in futuro» costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto (il corsivo è mio) (GU 2011, C 11, pag. 1). 22 V., al riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafi 67 e 68), in cui si precisa che «[o]ggetto dello scambio di informazioni avvenuto in occasione dell’incontro del giugno 2001 era infatti (…) la questione di come l’adeguamento avrebbe di volta in volta avuto luogo, ossia quando, in che misura e in base a quali modalità sarebbe stata effettuata da ciascuna impresa la progettata riduzione dei compensi standard per i distributori» (corsivo mio). 23 Al contrario, dai punti da 32 a 35 nonché 41 e 42 della stessa sentenza emerge che la Corte ha fondato la sua analisi sul criterio generale dell’attenuazione o dell’eliminazione dell’incertezza relativamente al funzionamento del mercato in questione. 24 V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 122), e HSBC (punto 116), nelle quali la Corte utilizza la locuzione avverbiale «in particolare» per richiamare il carattere anticoncorrenziale che riveste un tale scambio di informazioni. 25 V. sentenza Banco BPN (punto 54), in cui la Corte fa riferimento «in tal senso» al punto 41 della sentenza T‑[OSCURATO:PERSONA] a sostegno della tesi secondo cui, affinché un mercato funzioni in condizioni normali, ciascun operatore dev’«essere incerto almeno quanto alla data, alla misura e alle modalità della futura modifica del comportamento dei suoi concorrenti su tale mercato». 26 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa T-[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafo 69 e giurisprudenza citata). Rilevo tuttavia che, anche quando le informazioni relative a un aumento dei prezzi sono note o facilmente accessibili, uno scambio di informazioni può ridurre l’incertezza sul mercato qualora esse siano comunicate in una forma meno aggregata o più granulare (v. punto 380 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali). 27 V., in tal senso, punto 412 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali. 28 V., in tal senso, sentenza Banco BPN (punti 40, da 46 a 48 e 55). 29 V., a tal proposito, giurisprudenza citata ai paragrafi 26 e 29 delle presenti conclusioni. 30 A titolo illustrativo, il punto 412 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali prevede che le caratteristiche del mercato rilevanti a tal fine comprendano, inter alia , il livello di trasparenza del mercato, il numero di imprese attive in esso, l’esistenza di barriere all’ingresso, la natura omogenea o meno del prodotto o del servizio interessato dallo scambio, la somiglianza o meno delle imprese coinvolte, nonché la stabilità delle condizioni di domanda e offerta. 31 Questo tipo di mercato si distingue dai mercati di prodotti omogenei, come il mercato delle banane, in cui scambi di informazioni di carattere più generico possono assumere un’importanza maggiore. Sottolineo tuttavia che, anche su un tale mercato, la Commissione, nella sua decisione C (2008) 5955 def., del 15 ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/39.188 – Banane), ha ritenuto che esistesse una pratica concordata sulla base di scambi relativi a informazioni ben più precise rispetto a una semplice volontà di aumentare i prezzi, vale a dire elementi relativi ai fattori di tariffazione, nonché tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento prima della loro fissazione [v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 96)]. 32 V., in particolare, da un lato, l’Ordinul CSA nr. 3/2013 (decreto della CSA n. 3/2013) che ha sottoposto la tariffazione dei premi a un requisito elevato di copertura dei costi, tale da incidere sulla redditività, e dall'altro, la Norma ASF 20/2014 (norma dell’ASF 20/2014), che ha aumentato il tasso di contribuzione al Fondo di garanzia delle assicurazioni, nonché la Norma ASF 17/2015 (norma dell’ASF 17/2015), relativa ai tassi di contribuzione dovuti dagli assicuratori a tale Fondo. 33 V. sentenza Banco BPN (punti 49 e 56 nonché giurisprudenza citata). 34 V., in tal senso, punto 386 delle linee direttrici sugli accordi orizzontali. La conformità delle informazioni scambiate appare tanto più evidente in occasione della riunione del 3 dicembre 2012 in quanto questa si è tenuta alla presenza dello stesso regolatore, vale a dire il CSA (paragrafo 8 delle presenti conclusioni). 35 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 71) e articolo 2 e considerando 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] del trattato [FUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ). Tale regolamento non contiene tuttavia alcuna disposizione relativa ai principi che disciplinano la valutazione delle prove e al livello di prova richiesto nell’ambito di un procedimento nazionale di applicazione dell’articolo 101 TFUE [v. sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a. (C‑74/14, in prosieguo la «sentenza Eturas», EU:C:2016:42, punti 30 e 31)]. 36 Infatti, nel gergo del diritto della concorrenza, la nozione di «spiegazione alternativa» rinvia generalmente al caso di un comportamento parallelo. 37 V. sentenza Pasta per carta (punti 70, 71 e 126). 38 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 74 e giurisprudenza citata). 39 V. sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punti da 220 a 224). La Corte ha statuito che, in caso contrario, il Tribunale sarebbe tenuto a esaminare una spiegazione alternativa ogni volta che un’infrazione tende ad essere accertata per deduzione da altri fatti, mediante prove indirette o prove non documentali. 40 V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punti da 126 a 128), ed Eturas (punto 42). 41 V., in tal senso, anche sentenza dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punti 162 e 167). 42 Più precisamente, si fa riferimento alla relazione economica relativa al periodo 2012‑2016 e all’analisi di mercato elaborata dalla società Deloitte su richiesta dell’UNSAR. 43 V., per analogia, sentenza Eturas (punti 46 e 49), in cui la Corte ha precisato che, in un caso in cui non si tratti di una riunione collusiva, la dissociazione pubblica o la denuncia alle autorità amministrative non sono gli unici mezzi per superare la presunzione della partecipazione di un’impresa a una pratica concordata, poiché a tal fine possono essere invocati anche altri elementi di prova. Nel caso di specie, la Corte ha quindi dichiarato che la presunzione del nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento sul mercato delle imprese partecipanti potesse essere superata dalla prova di un’applicazione sistematica di uno sconto superiore al tetto massimo in questione. Sebbene tale soluzione sia strettamente legata alle circostanze particolari di tale causa, questa sentenza apre, a mio avviso, al di fuori dei casi classici di riunioni collusive – in particolare quando lo scambio di informazioni avviene alla presenza del regolatore, circostanza che rende quantomeno superfluo il requisito di una denuncia alle autorità amministrative – la possibilità di superare la presunzione di partecipazione fornendo la prova oggettiva di un comportamento autonomo sul mercato. Tale prova potrebbe derivare, in particolare, dall’adozione, prima del periodo dell’infrazione, di una politica tariffaria vincolante che copra tale periodo.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 21/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris