CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 37606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, dichiarata la prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 496 cod. pen. (contestato al capo A), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. (contestato al capo B); - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando un unico motivo di censura, a mezzo del quale deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla sussumibilità dei fatti contestati nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen.; - che il motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché la censura, che presuppone un apprezzamento in fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.,; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] - i