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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 05601/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 37, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3702/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] agricola [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3702/2020, che ha rigettato il gravame della ricorrente e confermato la pronuncia di primo grado.

Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione della ricorrente avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 14.457,80 per la fornitura di merce.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta "nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione insanabilmente contraddittoria, apparente, incomprensibile e illogica; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio".

Il motivo è inammissibile.

Si contesta che la motivazione della pronuncia impugnata - che non presenta la "totale contraddizione" lamentata dalla ricorrente - sia succinta e così insufficiente (non considerando che è il legislatore a richiedere che sia tale, v. l'art. 118 disp. att. c.p.c.), nella sostanza contestando non il mancato esame di un fatto storico, ma la valutazione delle prove (in particolare di una testimonianza) operata dal giudice di merito, valutazione incensurabile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019). 2) Il secondo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.pc.".

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348- ter c.p.c. in quanto "nell'ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. 26774/2016), Ric. 2021 n. 12864 sez.

M2 - ud. 20-01-2022 -2- adempimento che non è stato svolto dalla ricorrente nel ricorso.

La medesima ha sì depositato memoria nella quale contesta l'applicazione del quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c. deducendo la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, ma al difetto di specificità del motivo non è possibile sopperire con argomentazioni avanzate con la memoria (secondo la giurisprudenza di questa Corte, "i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili", così Cass. n. 3780/2015).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 12864 sez.

M2 - ud. 20-01-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12864-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 37, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3702/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] agricola [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3702/2020, che ha rigettato il gravame della ricorrente e confermato la pronuncia di primo grado. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione della ricorrente avverso il decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 14.457,80 per la fornitura di merce. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta "nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione insanabilmente contraddittoria, apparente, incomprensibile e illogica; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". Il motivo è inammissibile. Si contesta che la motivazione della pronuncia impugnata - che non presenta la "totale contraddizione" lamentata dalla ricorrente - sia succinta e così insufficiente (non considerando che è il legislatore a richiedere che sia tale, v. l'art. 118 disp. att. c.p.c.), nella sostanza contestando non il mancato esame di un fatto storico, ma la valutazione delle prove (in particolare di una testimonianza) operata dal giudice di merito, valutazione incensurabile di fronte a questa Corte di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 4543/2019). 2) Il secondo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.pc.". Il motivo è inammissibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348- ter c.p.c. in quanto "nell'ipotesi di c.d. doppia conforme prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. 26774/2016), Ric. 2021 n. 12864 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- adempimento che non è stato svolto dalla ricorrente nel ricorso. La medesima ha sì depositato memoria nella quale contesta l'applicazione del quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c. deducendo la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, ma al difetto di specificità del motivo non è possibile sopperire con argomentazioni avanzate con la memoria (secondo la giurisprudenza di questa Corte, "i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili", così Cass. n. 3780/2015). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 12864 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s
Decreto Cassazione n. 05601/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris