CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 23966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21003-2022proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 92 , nello studio dell’avv. V [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2738/2022 del la CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/06/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 8.10.2012 D’[OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola chiedendone la condanna al rilascio di un terreno occupato dalla convenuta. Quest’ultima, costituendosi, spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione dell’area occupata. Con sentenza n. 680/2020 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 2738/2022, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame principale proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, dichiarando assorbito quello incidentale proposto in via condizionata da [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165, 2934 e 2944 c.c., perché la Corte di Appello non ha ritenuto che il verbale di conciliazione redatto innanzi l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 46 della legge n. 203 del 1982, tra [OSCURATO:PERSONA], padre dell’odierna controricorrente, e [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa della D’Ambrosio, avesse efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, nonostante che in quel contesto l’Elettrico avesse offerto alla GEA la stipulazione di un contratto di locazione agraria della durata di anni 6, così riconoscendo di non essere proprietario del cespite oggetto di causa. La censura è inammissibile. La Corte di Appello esamina l’efficacia della proposta transattiva formulata dall’Elettrico in sede di conciliazione ed esclude che essa possa valere come riconoscimento del diritto altrui. In particolare, secondo la Corte distrettuale, l’offerta “… era volta esclusivamente a prevenire la preannunciata controversia di tipo agrario tra le parti, non implicando una inequivoca volontà attributiva del diritto al titolare né, tanto meno, il riconoscimento di una situazione di detenzione in atto” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Trattasi di valutazione di merito, coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021 , Rv. 661313; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 26641 del 28/11/2013 , Rv. 628547). Peraltro, la censura in esame si sofferma soltanto sulla valenza del verbale di conciliazione come atto interruttivo del decorso della prescrizione acquisitiva, e dunque non si confronta adeguatamente con la ratio della decisione. Con riferimento all’individuazione degli atti idonei ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapionem, infine, va ribadito il principio secondo cui “… dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la perdita del possesso da parte del possessore usucapente” (Cas s. Sez. 2 , Sentenza n. 30079 del 19/11/2019 , Rv. 656200; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 16234 del 25/07/2011 , Rv. 618663). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia laviolazione dell’art.112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe confermato la decisione di prime cure, che aveva riconosciuto in favore della Elettrico l’usucapione di una particella di terreno dell’estensione complessiva di mq. 5000, nonostante la stessa avesse domandato l’accertamento dell’intervenuta usucapione soltanto di una minor porzione di 4.136 mq. La censura è inammissibile. La Corte di Appello esamina anche questo profilo, affermando che il terreno usucapito ha una estensione di mq. 4.552 e che la discrasia tra quanto indicato nella domanda riconvenzionale e quanto effettivamente riconosciuto dalla sentenza di prime cure, poi confermata in appello, è giustificata sulla base dei rilievi eseguiti dal C.T.U. All’esito di tale disamina in fatto, il giudice di seconda istanza afferma che l’area controversa è pari a mq. 4.235 e che tale estensione “… grossomodo corrisponde alla superficie individuata nella planimetria generale depositata in atti”. Il giudice del gravame aggiunge poi che “… le lievi differenze riscontrate non appaiono in alcun modo incidere sulla sostanziale identità tra la consistenza immobiliare che la parte appellata pretendeva di aver usucapito e quella riconosciuta dal primo giudice”(cfr. pag. 12 della sentenza). Trattasi di valutazione di merito, alla quale la parte ricorrente contrappone una ricostruzione alternativa del fatto e delle prove, senza considerare cheil motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma