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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23413/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aglio, per la parte civile, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso e deposita nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di oltraggio a magistrato in udienza per il quale era intervenuta condanna in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], il danno veniva integralmente liquidato nella misura di €10.000,00.

I fatti oggetto di giudizio si erano svolti durante un processo penale, nel quale la persona offesa svolgeva le funzioni di vice procuratore onorario, allorquando, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fatto che il collegio si era ritirato in camera di consiglio, avrebbe profferito frasi offensive e intimidatorie nei confronti della Danelon.

In particolare, Cattarini, riferendosi ad un diverso procedimento nel quale era stato citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione commesso ai danni di un appartenente alla polizia giudiziaria - maresciallo Caccin - e nel quale la Danelon sosteneva l'accusa, intimava a quest'ultima di intervenire affinchè Caccin rimettesse la querela, minacciando iniziative giudiziarie nei confronti della Danelon.

Il giudice di primo grado riconosceva la sussistenza delle frasi minacciose e, tuttavia, escludeva la sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen., riconducendo le minacce nell'ambito dell'aggravante prevista dall'art. 343, comma terzo, cod. pen.

La Corte di appello condivideva la ricostruzione del fatto, richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo e, per l'effetto, confermava la condanna in favore della parte civile.

2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente propone un unico articolato motivo di impugnazione, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

Il difensore depositava anche memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale argomentava ulteriormente in ordine alle questioni dedotte con il ricorso.

2.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello, pur avendo richiamato il principio secondo cui, qualora vi sia stata condanna in favore della parte civile, la sopravvenuta prescrizione non esime il giudice dal compiere una valutazione completa in ordine alla sussistenza del reato, in concreto avrebbe omesso tale verifica.

In particolare, a fronte degli articolati motivi di appello con i quali si contestava la ricostruzione del fatto, con specifico riferimento all'esatta individuazione del contenuto delle frasi rivolte dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Danelon, la questione non era stata adeguatamente vagliata dal giudice del gravame.

2.2. Il ricorrente, inoltre, evidenziava la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., chiedendo che la medesima questione fosse sollevata anche nel presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il ricorrente contesta essenzialmente che la Corte di appello si sarebbe limitata a verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza tener conto del fatto che, essendo stata pronunciata sentenza di condanna in favore della parte civile, andavano esaminati nel merito tutte le argomentazioni sollevate con l'appello.

2.1. Il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata - sia pur sinteticamente e mediante il rinvio per relationem a quella di primo grado - ha dato atto di aver valutato le ragioni dell'appellante.

La Corte di appello, infatti, ha chiaramente ritenuto che la persona offesa aveva la qualifica di magistrato in udienza, ma soprattutto ha ritenuto che le frasi pronunciate dall'imputato avevano sicuramente carattere minaccioso e tale da integrare il reato di cui all'art. 343 cod. pen., anche in relazione all'ipotesi aggravata di cui all'ultimo comma.

Sostiene il ricorrente che, invero, vi sarebbe incertezza circa il tenore delle frasi rivolte alla persona offesa ed all'effettiva idoneità intimidatoria, circostanze sulle quali la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta.

Invero, posto che le sentenze di primo e secondo grado si integrano tra di loro, occorre rilevare come la Corte di appello si sia limitata ad esprimere una valutazione giuridica circa la natura intimidatoria delle frasi, ritenendo che la ricostruzione in punto di fatto fosse stata compiutamente svolta dal giudice di primo grado.

Peraltro, la complessiva valutazione del fatto compiuta dalla Corte di appello discende non solo dalla parte motiva espressamente dedicata a rispondere all'appello dell'imputato, ma anche da quella relativa alla parte civile, lì dove si dà espressamente conto del fatto per come è stato accertato.

Del resto, occorre aggiungere che i motivi di appello proposti da Cattarini si ponevano al limite dell'inammissibilità, risolvendosi in una contestazione delle puntuali conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, proponendo una lettura alternativa della vicenda svincolata dai puntuali ed incontrovertibili elementi di fatto acquisiti al processo.

Complessivamente, quindi, emerge che la Corte di appello ha ritenuto effettivamente pronunciate le frasi minacciose, consistite nel palesare alla Danelon possibili iniziative giudiziarie nei suoi confronti ove non avesse indotto il maresciallo Caccin a rimettere la querela sporta nei confronti dell'odierno imputato.

Si tratta di una condotta che, in quanto posta in essere non già per ottenere la legittima tutela giudiziaria di un proprio diritto, bensì per indurre la persona offesa a porre in essere un comportamento non dovuto, integra sicuramente la nozione di minaccia che, correttamente, è stata ritenuta assorbita nell'art. 343, comma terzo, cod. pen. 3.

Anche l'ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. è agevolmente superabile alla luce della recente senza sentenza della Corte costituzionale, n. 182 del 2021 che ha ritenuto la piena compatibilità dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 578 cod. proc. pen. con il principio della presunzione di innocenza.

Alla luce di tale pronuncia, risulta manifestamente infondata la riproposizione, sollecitata dal ricorrente, di questione del tutto analoga rispetto a quella già decisa.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento, oltre alle spese processuali, anche di quelle sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aglio, per la parte civile, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso e deposita nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di oltraggio a magistrato in udienza per il quale era intervenuta condanna in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], il danno veniva integralmente liquidato nella misura di €10.000,00. I fatti oggetto di giudizio si erano svolti durante un processo penale, nel quale la persona offesa svolgeva le funzioni di vice procuratore onorario, allorquando, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], approfittando del fatto che il collegio si era ritirato in camera di consiglio, avrebbe profferito frasi offensive e intimidatorie nei confronti della Danelon. In particolare, Cattarini, riferendosi ad un diverso procedimento nel quale era stato citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione commesso ai danni di un appartenente alla polizia giudiziaria - maresciallo Caccin - e nel quale la Danelon sosteneva l'accusa, intimava a quest'ultima di intervenire affinchè Caccin rimettesse la querela, minacciando iniziative giudiziarie nei confronti della Danelon. Il giudice di primo grado riconosceva la sussistenza delle frasi minacciose e, tuttavia, escludeva la sussistenza del reato di cui all'art. 336 cod. pen., riconducendo le minacce nell'ambito dell'aggravante prevista dall'art. 343, comma terzo, cod. pen. La Corte di appello condivideva la ricostruzione del fatto, richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo e, per l'effetto, confermava la condanna in favore della parte civile. 2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente propone un unico articolato motivo di impugnazione, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Il difensore depositava anche memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con la quale argomentava ulteriormente in ordine alle questioni dedotte con il ricorso. 2.1. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello, pur avendo richiamato il principio secondo cui, qualora vi sia stata condanna in favore della parte civile, la sopravvenuta prescrizione non esime il giudice dal compiere una valutazione completa in ordine alla sussistenza del reato, in concreto avrebbe omesso tale verifica. In particolare, a fronte degli articolati motivi di appello con i quali si contestava la ricostruzione del fatto, con specifico riferimento all'esatta individuazione del contenuto delle frasi rivolte dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Danelon, la questione non era stata adeguatamente vagliata dal giudice del gravame. 2.2. Il ricorrente, inoltre, evidenziava la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., chiedendo che la medesima questione fosse sollevata anche nel presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente contesta essenzialmente che la Corte di appello si sarebbe limitata a verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza tener conto del fatto che, essendo stata pronunciata sentenza di condanna in favore della parte civile, andavano esaminati nel merito tutte le argomentazioni sollevate con l'appello. 2.1. Il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata - sia pur sinteticamente e mediante il rinvio per relationem a quella di primo grado - ha dato atto di aver valutato le ragioni dell'appellante. La Corte di appello, infatti, ha chiaramente ritenuto che la persona offesa aveva la qualifica di magistrato in udienza, ma soprattutto ha ritenuto che le frasi pronunciate dall'imputato avevano sicuramente carattere minaccioso e tale da integrare il reato di cui all'art. 343 cod. pen., anche in relazione all'ipotesi aggravata di cui all'ultimo comma. Sostiene il ricorrente che, invero, vi sarebbe incertezza circa il tenore delle frasi rivolte alla persona offesa ed all'effettiva idoneità intimidatoria, circostanze sulle quali la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta. Invero, posto che le sentenze di primo e secondo grado si integrano tra di loro, occorre rilevare come la Corte di appello si sia limitata ad esprimere una valutazione giuridica circa la natura intimidatoria delle frasi, ritenendo che la ricostruzione in punto di fatto fosse stata compiutamente svolta dal giudice di primo grado. Peraltro, la complessiva valutazione del fatto compiuta dalla Corte di appello discende non solo dalla parte motiva espressamente dedicata a rispondere all'appello dell'imputato, ma anche da quella relativa alla parte civile, lì dove si dà espressamente conto del fatto per come è stato accertato. Del resto, occorre aggiungere che i motivi di appello proposti da Cattarini si ponevano al limite dell'inammissibilità, risolvendosi in una contestazione delle puntuali conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, proponendo una lettura alternativa della vicenda svincolata dai puntuali ed incontrovertibili elementi di fatto acquisiti al processo. Complessivamente, quindi, emerge che la Corte di appello ha ritenuto effettivamente pronunciate le frasi minacciose, consistite nel palesare alla Danelon possibili iniziative giudiziarie nei suoi confronti ove non avesse indotto il maresciallo Caccin a rimettere la querela sporta nei confronti dell'odierno imputato. Si tratta di una condotta che, in quanto posta in essere non già per ottenere la legittima tutela giudiziaria di un proprio diritto, bensì per indurre la persona offesa a porre in essere un comportamento non dovuto, integra sicuramente la nozione di minaccia che, correttamente, è stata ritenuta assorbita nell'art. 343, comma terzo, cod. pen. 3. Anche l'ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. è agevolmente superabile alla luce della recente senza sentenza della Corte costituzionale, n. 182 del 2021 che ha ritenuto la piena compatibilità dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 578 cod. proc. pen. con il principio della presunzione di innocenza. Alla luce di tale pronuncia, risulta manifestamente infondata la riproposizione, sollecitata dal ricorrente, di questione del tutto analoga rispetto a quella già decisa. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento, oltre alle spese processuali, anche di quelle sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di
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