Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 41837/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Serbia), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 15/1/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bologna ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonchè è stata disposta la confisca di alcuni beni immobili e mobili di cui è titolare o di cui, in tutto o in parte, risulta titolare la moglie [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore il Frontera nella sua qualità di proposto e la Dobricanovic in quella di terza interessata, articolando quattro motivi con i quali vengono dedotte plurime violazioni della legge sostanziale.

Con i primi due i ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti del giudizio di pericolosità del proposto.

In proposito lamentano che la Corte territoriale avrebbe ritenuto manifestazioni della pericolosità qualificata del prevenuto in quanto soggetto riconducibile alla categoria di cui all'art. 4 lett. a) d.

Igs. n. 159/2011, anche la consumazione di reati tributari non corrispondenti al tipo criminologico evocato, tanto più che alcun accertamento è stato compiuto sulla loro finalizzazione all'agevolazione dell'associazione mafiosa ed anzi, in un caso, la relativa aggravante, pur contestata, è stata esclusa.

Lamentano poi la mera apparenza della motivazione con la quale i giudici del merito hanno altresì giustificato il giudizio di pericolosità limitandosi a richiamare la condanna riportata dal Frontera per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. in riferimento ad un intervallo temporale da riferire in realtà alla permanenza del sodalizio e non a quella della sua partecipazione al medesimo.

Infine, la Corte avrebbe omesso di confutare le obiezioni sollevate con il gravame di merito sull'attribuibilità al Frontera della qualifica di amministratore di fatto della società attraverso cui sarebbero stati consumati alcuni dei reati tributari per cui lo stesso è stato condannato.

Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto di attualità della asserita pericolosità del proposto, desunta apoditticamente dalla Corte dalle condanne subite in passato dal Frontera, invero detenuto dal 2015, e riportando in maniera pedissequa una vicenda evocata dal giudice di primo grado, senza confrontarsi con le censure svolte sul punto con i motivi d'appello.

La pericolosità pregressa non consentirebbe poi di ritenere giustificata l'estensione della misura patrimoniale anche ai beni acquisiti in epoca successiva all'arresto del Frontera, questione su cui il provvedimento impugnato avrebbe omesso di motivare, così come sui rilievi svolti con il gravame di merito nell'interesse della Dobricanovic in ordina alla sua esclusiva disponibilità dei cespiti a lei intestati.Con il quarto motivo viene eccepita l'eccessività della durata della misura personale, commisurata nel massimo esclusivamente in riferimento all'estensione ed alla capacità criminale del sodalizio mafioso cui apparterebbe il proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Per il costante orientamento di questa Corte — asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514).

In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246, in motivazione).

Alla luce di tali consolidati principi devono ritenersi dunque indeducibili in questa sede le censure dei ricorrenti che mirano ad una revisione critica della motivazione del provvedimento impugnato invocando formalmente il vizio di violazione di legge.

La Corte, infatti, ha argomentato le proprie conclusioni sia con riguardo alla fase "constatativa" di inquadramento del proposto nella categoria criminologica tipizzata dall'art. 4 lett. a) d.

Igs. n. 159/2011, sia in relazione a quella più propriamente "prognostica" del giudizio di pericolosità del giudizio di pericolosità, per cui è escluso che in proposito si versi in una ipotesi di motivazione meramente apparente.

Le valutazioni dei giudici di merito, peraltro, si fondano anzitutto sulle due condanne riportate dal proposto per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., in grado di evidenziare la sua intraneità alla cosca 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA] per l'intero periodo intercorrente tra il 2000 ed il 2015, rimanendo dunque irrilevante che la Corte abbia inteso evocare anche gli illeciti tributari per cui il Frontera è stato ugualmente condannato ancorchè in difetto della prova della loro connessione con l'attività del sodalizio.

Generiche sono poi le obiezioni relative alla durata della partecipazione del proposto all'associazione per un tempo inferiore a quello contestatogli nelle menzionate sentenze di condanna.3.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice dell'appello non ha ignorato che l'applicazione della misura di prevenzione presuppone anche per gli indiziati di appartenenza a sodalizi mafiosi la valutazione dell'attualità della pericolosità.

Ed in tal senso ha correttamente desunto tale presupposto dal risalente, continuo e tutt'altro che marginale inserimento organico del proposto nel sodalizio mafioso menzionato, nonché dalla mancata acquisizione di elementi indicativi del suo recesso dal medesimo anche nel corso della sua detenzione e dalla missiva inviata al [OSCURATO:PERSONA] (della quale la Corte ha dato una lettura tutt'altro che illogica rispondendo così alle obiezioni difensive in merito, che peraltro si limitavano assertivamente a connettere tale episodio all'intima convinzione del Frontera di essere innocente).

Così argomentando il decreto ha dimostrato di fare buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" e non della mera "appartenenza" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).

Pertanto nei confronti del condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'onere del giudice di compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale deve essere assolto in rapporto a tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018 PG in proc.

Papalia, Rv. 272937).

Parametri che la Corte territoriale ha specificamente valutato con motivazione tutt'altro che apparente e dunque insindacabile in questa sede.

4. Prive del doveroso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato sono poi le censure - peraltro intrinsecamente generiche - svolte con riferimento alla misura patrimoniale, posto che il decreto ha fornito risposta ampiamente argomentata alle obiezioni in merito sollevate con il gravame di merito con riguardo ai rapporti finanziari avviati dopo l'arresto del Frontera ed alla disponibilità da parte del medesimo dei beni confiscati alla Dobricanovic.Quanto, infine, alla commisurazione della durata della misura personale, ancora una volta le doglianze proposte con il ricorso si traducono nell'inammissibile contestazione della tenuta logica della motivazione resa sul punto dai giudici del merito.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Serbia), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 15/1/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bologna ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], in quanto indiziato di appartenere ad associazioni mafiose, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonchè è stata disposta la confisca di alcuni beni immobili e mobili di cui è titolare o di cui, in tutto o in parte, risulta titolare la moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore il Frontera nella sua qualità di proposto e la Dobricanovic in quella di terza interessata, articolando quattro motivi con i quali vengono dedotte plurime violazioni della legge sostanziale. Con i primi due i ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti del giudizio di pericolosità del proposto. In proposito lamentano che la Corte territoriale avrebbe ritenuto manifestazioni della pericolosità qualificata del prevenuto in quanto soggetto riconducibile alla categoria di cui all'art. 4 lett. a) d. Igs. n. 159/2011, anche la consumazione di reati tributari non corrispondenti al tipo criminologico evocato, tanto più che alcun accertamento è stato compiuto sulla loro finalizzazione all'agevolazione dell'associazione mafiosa ed anzi, in un caso, la relativa aggravante, pur contestata, è stata esclusa. Lamentano poi la mera apparenza della motivazione con la quale i giudici del merito hanno altresì giustificato il giudizio di pericolosità limitandosi a richiamare la condanna riportata dal Frontera per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. in riferimento ad un intervallo temporale da riferire in realtà alla permanenza del sodalizio e non a quella della sua partecipazione al medesimo. Infine, la Corte avrebbe omesso di confutare le obiezioni sollevate con il gravame di merito sull'attribuibilità al Frontera della qualifica di amministratore di fatto della società attraverso cui sarebbero stati consumati alcuni dei reati tributari per cui lo stesso è stato condannato. Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono il difetto di attualità della asserita pericolosità del proposto, desunta apoditticamente dalla Corte dalle condanne subite in passato dal Frontera, invero detenuto dal 2015, e riportando in maniera pedissequa una vicenda evocata dal giudice di primo grado, senza confrontarsi con le censure svolte sul punto con i motivi d'appello. La pericolosità pregressa non consentirebbe poi di ritenere giustificata l'estensione della misura patrimoniale anche ai beni acquisiti in epoca successiva all'arresto del Frontera, questione su cui il provvedimento impugnato avrebbe omesso di motivare, così come sui rilievi svolti con il gravame di merito nell'interesse della Dobricanovic in ordina alla sua esclusiva disponibilità dei cespiti a lei intestati.Con il quarto motivo viene eccepita l'eccessività della durata della misura personale, commisurata nel massimo esclusivamente in riferimento all'estensione ed alla capacità criminale del sodalizio mafioso cui apparterebbe il proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per il costante orientamento di questa Corte — asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente in violazione di legge, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246, in motivazione). Alla luce di tali consolidati principi devono ritenersi dunque indeducibili in questa sede le censure dei ricorrenti che mirano ad una revisione critica della motivazione del provvedimento impugnato invocando formalmente il vizio di violazione di legge. La Corte, infatti, ha argomentato le proprie conclusioni sia con riguardo alla fase "constatativa" di inquadramento del proposto nella categoria criminologica tipizzata dall'art. 4 lett. a) d. Igs. n. 159/2011, sia in relazione a quella più propriamente "prognostica" del giudizio di pericolosità del giudizio di pericolosità, per cui è escluso che in proposito si versi in una ipotesi di motivazione meramente apparente. Le valutazioni dei giudici di merito, peraltro, si fondano anzitutto sulle due condanne riportate dal proposto per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., in grado di evidenziare la sua intraneità alla cosca 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA] per l'intero periodo intercorrente tra il 2000 ed il 2015, rimanendo dunque irrilevante che la Corte abbia inteso evocare anche gli illeciti tributari per cui il Frontera è stato ugualmente condannato ancorchè in difetto della prova della loro connessione con l'attività del sodalizio. Generiche sono poi le obiezioni relative alla durata della partecipazione del proposto all'associazione per un tempo inferiore a quello contestatogli nelle menzionate sentenze di condanna.3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice dell'appello non ha ignorato che l'applicazione della misura di prevenzione presuppone anche per gli indiziati di appartenenza a sodalizi mafiosi la valutazione dell'attualità della pericolosità. Ed in tal senso ha correttamente desunto tale presupposto dal risalente, continuo e tutt'altro che marginale inserimento organico del proposto nel sodalizio mafioso menzionato, nonché dalla mancata acquisizione di elementi indicativi del suo recesso dal medesimo anche nel corso della sua detenzione e dalla missiva inviata al [OSCURATO:PERSONA] (della quale la Corte ha dato una lettura tutt'altro che illogica rispondendo così alle obiezioni difensive in merito, che peraltro si limitavano assertivamente a connettere tale episodio all'intima convinzione del Frontera di essere innocente). Così argomentando il decreto ha dimostrato di fare buon governo dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" e non della mera "appartenenza" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Pertanto nei confronti del condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'onere del giudice di compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale deve essere assolto in rapporto a tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018 PG in proc. Papalia, Rv. 272937). Parametri che la Corte territoriale ha specificamente valutato con motivazione tutt'altro che apparente e dunque insindacabile in questa sede. 4. Prive del doveroso confronto con la motivazione del provvedimento impugnato sono poi le censure - peraltro intrinsecamente generiche - svolte con riferimento alla misura patrimoniale, posto che il decreto ha fornito risposta ampiamente argomentata alle obiezioni in merito sollevate con il gravame di merito con riguardo ai rapporti finanziari avviati dopo l'arresto del Frontera ed alla disponibilità da parte del medesimo dei beni confiscati alla Dobricanovic.Quanto, infine, alla commisurazione della durata della misura personale, ancora una volta le doglianze proposte con il ricorso si traducono nell'inammissibile contestazione della tenuta logica della motivazione resa sul punto dai giudici del merito. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila