CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Caltanissetta, costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva disposto il sequestro preventivo del furgone [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] in relazione al reato di cui all'art. 256-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. Ad avviso del difensore, l'ordinanza sarebbe viziata laddove ha ritenuto che il passaggio dell'in- dagato alla guida del suo furgone in via Piermarini, sede della discarica abusiva, fosse finalizzato al prelevamento del materiale ferroso, da ciò desumendone l'abi- tualità di tale pratica, con ciò ignorando la spiegazione dell'imputato, asseverata dai verbali di sommarie informazioni, allegati al ricorso, secondo cui egli doveva necessariamente transitare in quella via per poter tornare alla propria abitazione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., laddove ha ravvisato il periculum in mora, posto che è provato che nessun materiale ferroso il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai trasportato con il proprio furgone, considerando che al medesimo non è contestato il trasporto abusivo di rifiuti ma il reato di combustione illecita. 2.3. Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., laddove ha ravvisato il periculum, nonostante nei mesi di monitoraggio della discarica l'indagato non si è reso autore di iniziative incen- diarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo e al terzo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile. Si osserva che il ricorrente contesta la sussistenza del fumus commissi delicti attaccando, in maniera succinta e generica, la valutazione degli elementi probatori operata dal Tribunale e proponendo una spiegazione alternativa dei fatti, ciò che travalica gli stringenti limiti entro i quali è consentito il sindacato di legittimità avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, sindacato che è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione, che, però, siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; di recente, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016 - dep. 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel caso di specie, la motivazione non può certo dirsi mancante né apparente, avendo il Tribunale ravvisato la sussistenza del fumus dalle immagini riprese dalle videocamere, che hanno immortalato l'indagato nell'atto di bruciare i rifiuti depositati e poi tornare sul posto per appropriarsi del materiale residuo della combustione. 2. I restanti motivi, laddove contestano la sussistenza del periculum in mora, sono fondati. 3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. In motivazione - e con particolare rilievo nel caso in oggetto - la sentenza ha affermato che "nessun utile parametro" può essere rappresentato dalla qualifica- zione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): "e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro ca- ratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma so- prattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rap- presentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili". A giudizio del [OSCURATO:PERSONA], in particolare, questo secondo profilo rende artificiosa e foriera di conseguenze illogiche ogni distinzione tra confisca obbliga- toria e facoltativa, non comprendendosi perché - ad esempio, nel caso del seque- stro di un bene quale profitto del reato - la prescrizione che imponga la confisca del bene all'esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia di condanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all'art. 322-ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiesto dall'art.240 cod. pen., dall'onere di spiegare perché, ancor prima che tali condizioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti, per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia, come già spiegato sopra, del principio di presunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onni- comprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedi- mento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al se- questro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro im- peditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene po- trebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cau- telare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. In definitiva - hanno concluso le Sezioni Unite -, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, natu- ralmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plau- sibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il prov- vedimento definitorio del giudizio. 4. Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che l'ordinanza im- pugnata ha ravvisato il periculum in mora unicamente nella circostanza che il vei- colo è sottoponibile a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2005, in tal modo non confrontandosi con gli indicati principi affermati dalla sentenza Ellade. 5. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, che si uniformerà ai principi dinanzi indicati. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per n