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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 03682/2022

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1985 avverso la sentenza del 04/06/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia che, all'esito del giudizio ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione.

2. Il Procuratore ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Rileva come il Tribunale abbia con motivazione illogica e contraddittoria valutato come occasionale la condotta di evasione ascritta all'imputato sebbene lo stesso risulti gravato da cinque condanne per lo stesso delitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto deduce censure della motivazione deve essere convertito in appello.

Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860).

Ed invero l'impugnazione sottoposta a scrutinio si incentra su doglianze che attengono ad una rilettura delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, in quanto espressamente qualificate come connesse a vizi di motivazione della sentenza impugnata.

2. Da quanto sopra ne discende la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di merito.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

Così deciso il 14/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1985 avverso la sentenza del 04/06/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia che, all'esito del giudizio ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena di un anno di reclusione. 2. Il Procuratore ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva come il Tribunale abbia con motivazione illogica e contraddittoria valutato come occasionale la condotta di evasione ascritta all'imputato sebbene lo stesso risulti gravato da cinque condanne per lo stesso delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto deduce censure della motivazione deve essere convertito in appello. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860). Ed invero l'impugnazione sottoposta a scrutinio si incentra su doglianze che attengono ad una rilettura delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità, in quanto espressamente qualificate come connesse a vizi di motivazione della sentenza impugnata. 2. Da quanto sopra ne discende la conversione del ricorso in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di merito. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. Così deciso il 14/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o
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