CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 22214/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cuiil Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di concessione di permesso premioformulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen) e deduce laviolazione di legge e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delpermesso; ricordato che l'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità diconcorrenti esigenze, perché caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico-propulsiva— quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondoquanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che siaccompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolarecondotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anchese orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, afronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendole informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamentocomplessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integrantialtrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti,rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità socialee dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e dilavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv.273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).Quanto al secondo requisito, siè chiarito che lo stesso dev'essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetticondannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione aiquali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazionecritica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola,Rv.269195);considerato altresì che alla luce del nuovo regime giuridico introdotto dalla cd. riformaCartabia, i benefici penitenziari per reati ostativi di "prima fascia" possono essere concessi aidetenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: i) dimostrinol'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguentialla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; ii) alleghino elementi specifici,diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorsorieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è statocommesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e dialtra informazione disponibile; iii) il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessatoa favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale èchiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliateinformazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) alperdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale incui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizioneall'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o diprevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse incorso di detenzione. Il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del Pubblico ministero presso il giudiceche ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agliartt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del Pubblico ministero preso il Tribunale delcapoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratorenazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzionedell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali epatrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività dimisure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleofamiliare o delle persone comunque a lui collegate. In definitiva, com'è stato recentementechiarito, «In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis,comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio inrelazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria,sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti diammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di taleadempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzionerelativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazionedi alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (laregolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la meradichiarazione di dissociazione)» (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 - 01.In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali dieguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza delpercorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, inconcreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio);ritenuto che, nel caso in scrutinio, il Tribunale di sorveglianza ha ben spiegato, conargomenti di assoluta solidità, le ragioni che sorreggono in primo luogo il giudizio di mancatoriscontro di elementi pregnanti, capaci di attestare la recisione dei collegamenti con ilcontesto mafioso-criminale di appartenenza. A tal fine è dirimente il richiamo agli esiti,insoddisfacenti sul punto, dell'osservazione scientifica della personalità, svolta nell'istituto dipena. Pertinente si reputa, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso principiointerpretativo secondo cui, per la verifica dell'assenza di pericolosità sociale, deve tenersiconto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica delprecedente comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017,Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173;Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020,Meneghetti, non mass.); rilevato che le censure sviluppate sul punto dal ricorrente sconfinano ampiamente nelmerito, assumendo un carattere contro-valutativo, palesemente estraneo all'ambito delsindacato consentito alla Corte di legittimità; considerato, sotto altro concorrente profilo, che appare ineccepibile il convincimento delTribunale di sorveglianza, secondo cui non risulta adempiuto neppure l’obbligo di riparazionein favore delle vittime. Questa Corte ha, invero, statuito che «il condannato per reati ostativicd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere allemisure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975,n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel casoin cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno» (Sez. 1, n.37081 del 31/05/2024, Zanni, Rv. 287087 – 01; Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra,Rv. 286347 – 01);rilevato nel caso in esame il condannato non ha dedotto l'assoluta impossibilità diadempiere le obbligazioni civili;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]