Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32745/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06B1S7Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., in riferimento alla sentenza n. 10348/2024 emessa in data 27.11.2024 dal Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e alla sentenza n. 11900/2024 emessa in data 14.10.2024. dal Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso lamenta solo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto in sede di rescissione la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità, ma al più rigettare l'istanza; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di doglianza è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in tema di rescissione del giudicato, è legittima la JLdichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279026; Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Pepini, Rv. 287968); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06B1S7Z) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., in riferimento alla sentenza n. 10348/2024 emessa in data 27.11.2024 dal Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e alla sentenza n. 11900/2024 emessa in data 14.10.2024. dal Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso lamenta solo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto in sede di rescissione la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità, ma al più rigettare l'istanza; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di doglianza è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di rescissione del giudicato, è legittima la JLdichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata "de plano", in quanto l'art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all'art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, sicchè l'instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279026; Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Pepini, Rv. 287968); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32745/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris